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16/06/2004 Riforma punto per punto - Art. 11 Valutazione, scrutini ed esami
Viene stabilita una soglia minima di frequenza del tempo scuola ai fini della validità legale dell'anno scolastico. Può variare in rapporto al monte ore complessivo stabilito dal Piano di studi personalizzato per l'alunno; la variazione è di 669 ore per chi sceglie solo l'orario obbligatorio fino ad un massimo di 816 ore per chi sceglie anche il massimo dell'orario facoltativo.
 
16/06/2004 Riforma punto per punto - Art. 11 Valutazione, scrutini ed esami
  • comma 3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando, altresì, il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
  • comma 4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato. La valutazione è biennale come stabilito anche per la scuola primaria. Vengono introdotte due novità ai fini della procedura di valutazione; il concetto di certificazione che deve specificare le competenze acquisite anche in base al Piano di studi personalizzato; il comportamento, come ulteriore elemento di valutazione ai fini dell'ammissione al terzo anno di studi.
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    15/06/2004 Riforma punto per punto - Art. 10 Figura con funzioni di tutorato
    Come per la scuola primaria, anche nella scuola secondaria di primo grado, viene individuata la figura del tutor, come docente che, in possesso di adeguate competenze, svolge funzione di orientamento, è responsabile del Portfolio dell'alunno, ha rapporti con i genitori e coordina le attività educative e didattiche della classe. A differenza della scuola primaria, il tempo di presenza nella classe non è definito e la specificità della funzione di tutorato viene rimandata all'attivazione di corsi di formazione a livello universitario, come da art. 5 della Legge 53/00, con conseguenti ridefinizioni contrattuali tutte ancora da stabilire.
     
    14/06/2004 Riforma punto per punto - Art. 10 Attività educative e didattiche: quota obbligatoria
    La quota minima di frequenza obbligatoria, uguale per tutti i ragazzi, è di 891 ore annue, cioè 27 ore su 33 settimane. Le scuole, nella loro autonomia, possono articolare diversamente la quota, modulandola all'interno dell'anno scolastico con scansioni non settimanali. Nelle 27 ore sono comprese: la quota regionale, istituita dalla Legge 53/03; quella riservata all'autonomia scolastica, corrispondente al 15%, come autorizzato dal Decreto Ministeriale 234/00; l'ora di religione cattolica, come prevista dal Concordato Stato-Chiesa; l'informatica, intesa come strumento per ottenere obiettivi formativi, per la quale tutti gli insegnanti sono responsabili in egual misura; l'insegnamento della seconda lingua comunitaria. In totale sono previsti dalle Indicazioni nazionali, undici insegnamenti e due attività (informatica ed educazione alla convivenza civile)
     
    14/06/2004 Riforma punto per punto - Art. 10 Attività educative e didattiche: quota facoltativa
    Si prevedono 199 ore annue, corrispondenti a 6 settimanali, per le attività sulle quali le famiglie hanno facoltà di opzione, ma che la scuola deve offrire obbligatoriamente. Dopo la scelta devono però essere frequentate obbligatoriamente. L'obbligatorietà della scuola rispetto alle attività opzionali - facoltative potrebbe dare l'opportunità di offrire moduli strutturati in tempi e contenuti ben delineati, che permetterebbero alla scuola una migliore organizzazione. L'opzione facoltativa della famiglia, garantisce un Piano di studi personalizzato possibile, da elaborare e progettare insieme ai docenti, in considerazione delle attitudini dell'alunno e dei suoi progetti futuri. L'opzione seppur facoltativa sembrerebbe un'irrinunciabile responsabilità da parte del genitore.
     
    11/06/2004 Decreto Ministeriale n. 429 del 20/11/2000
    Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima (in GU 24 gennaio 2001, n. 19)
     
    11/06/2004 Decreto Ministeriale n. 428 del 20/11/2000
    Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001(in GU 24 gennaio 2001, n. 19)
     
    10/06/2004 Decreto Ministeriale n. 4 del 17/01/2004 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2003/2004
    Art. 1
  • comma 1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
  • comma 2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
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    10/06/2004 DPR. n. 323 del 23/07/1998 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
    Art. 5 - comma 2
  • I consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
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    09/06/2004 Circolare Ministeriale n. 491 del 07/08/1996
    Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell'istruzione secondaria di primo grado
     
    09/06/2004 Decreto Ministeriale del 26/08/1981 - Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento delle medesime.
    L'aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive.
     
    08/06/2004 Legge Finanziaria n. 449 del 27/12/1997
    Art. 40 comma 12 Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
     
    08/06/2004 Ordinanza Ministeriale n. 80 del 09/03/1995
    Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95
     
    08/06/2004 Ordinanza Ministeriale . 266 - Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97. Modifiche all'Ordinanza Ministeriale n.80 del 9.3.1995
    L'ordinanza fissa i parametri ai quali il consiglio di classe si deve attenere ai fini della valutazione dell'alunno che presenta insufficienze non gravi. Le carenze sui profitti devono risultare nel prospetto degli scrutini affisso all'albo della scuola e verranno recuperati tramite partecipazione ad interventi didattici ed educativi integrativi da svolgere nell'anno scolastico successivo.
     
    07/06/2004 Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21/05/2001 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore
    Disciplina delle modalità operative di effettuazione degli scrutini finali e dei diversi tipi di esami (idoneità,licenza elementare e media,integrativi,qualifica professionale,maestro d'arte, maturità e abilitazione all'insegnamento magistrale. L'ordinanza è stata completamente confermata dalla OM n. 56 del 2002.
     
    07/06/2004 Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001- Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap
    Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.
     
    02/06/2004 Legge sul precariato del 26 maggio 2004
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
     
    31/05/2004 Riforma punto per punto - Finalità della scuola secondaria di primo grado

    Art. 9 Dlgs. 59 del 2004 "La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione."
  • Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, pur nella continuità dei processi educativi, e rispettando i livelli di maturazione, è delineato già dal primo articolo del Capo IV del decreto 59, dalla necessità, per l'alunno di cominciare a maturare le consapevolezze della propria personalità, anche al fine dell'orientamento scolastico o formativo nella scuola secondaria di secondo grado. Il profilo dell'alunno in questa fase, del primo ciclo di istruzione, si va delineando sempre più in funzione del Piano di studi Personalizzato.
  • Si aggiungono all'orario di lezione settimanale, 21 ore per la seconda lingua comunitaria, che potrebbero essere svolte da docenti già in organico d'Istituto che dichiarano di avere le competenze necessarie. Questo potrebbe voler dire che le richieste delle famiglie dovranno anche essere supportate dalle possibilità di offerta formativa che la scuola potrà dare? oppure le risorse per eventuali contratti di prestazione d'opera con esperti, saranno comunque garantite?
  • Inoltre l'approfondimento delle tecnologie informatiche sono conglobate il area matematica, scienze e tecnologia, e sparisce l'educazione tecnica, ma i piani nazionali (seppur sperimentali) garantiscono la tecnologia e l'informatica. La tecnologia diventerà una materia di competenza del docente di matematica? (con congiunzione delle classi di concorso di A/33 in quelle di matematica,fisica e matematica applicata?)
  • Si delinea l'informatica come una materia strumento di tutte le discipline
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    27/05/2004 Decreto Ministeriale n.354 del 10/08/1998
    Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse (SO n.192 del 18.11.98 GU 18-11-98 n.270)
     
    27/05/2004 Decreto Ministeriale n. 39 del 30/01/1998
    Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
     
    26/05/2004 Atto d'indirizzo del 6 maggio 2004
    Indirizzi operativi del Capo dipartimento sulle attività di gestione per l'anno 2004. Il Dipartimento per l'istruzione e il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione stabiliscono gli indirizzi operativi sulle attività di gestione per l'anno 2004
     
    25/05/2004 Nota del 30/10/2003 - Funzioni strumentali
    Il nuovo contratto, non stabilisce più il numero delle funzioni obiettivo, ora strumentali, ma, ai fini di una migliore organizzazione autonoma delle istituzioni scolastiche, assegna le risorse corrispondenti al costo unitario di 1.549,37 euro. L’accreditamento delle risorse viene effettuato sulla base dei parametri noti:
  • a. funzioni attribuite in base al dimensionamento
    1. per le scuole dimensionate: 6.197,48 euro;
    2. per le scuole non dimensionate: 4.648,11 euro;
  • b. risorse aggiuntive in base alla complessità: ulteriori 1.549,37 euro per:
    1. istituti comprensivi;
    2. scuole medie di I e II grado con più di 80 docenti;
    3. circoli didattici e istituti comprensivi con + di 800 alunni;
    4. scuole con sezioni nelle carceri, negli ospedali;
    5. scuole con corsi serali, corsi EDA corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • c. risorse aggiuntive in base alla specificità: ulteriori 1.549,37 euro per:
    1. licei europei;
    2. scuole annesse ai convitti ed agli educandati;
    3. scuole medie annesse agli istituti d’arte.
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    25/05/2004 Circolare Ministeriale n. 104 del 23/09/2002 - Funzioni strumentali
    Articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999. Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa. Anno scolastico 2002/03.
     
    24/05/2004 Decreto Legislativo del 21/05/2004 concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
    Schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"...."L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere".
     
    24/05/2004 Decreto Legislativo del 21/05/2004 concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro
    Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. "Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.
     

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