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La formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 06/08/1977


Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977.

 

Modifiche successive:Contenuto in 294A0103(55) (GU L 001 03.01.94 pag.325)

Testo:

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (77/486/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l ' articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) il Consiglio ha attribuito la priorità alle azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori, in particolari per quanto riguarda l'accoglienza e l'istruzione dei loro figli;

considerando che, al fine di consentire l ' inserimento dei figli di questi lavoratori nell'ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante occorre che essi possono disporre di un'istruzione adeguata, che comprenda l'insegnamento dello lingua di tale Stato;

considerando inoltre l'opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino, in cooperazione con gli Stati membri d'origine, le misure appropriate, atte a promuovere l'insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine dei figli di questi lavoratori, al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d'origine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La presente direttiva si applica alle persone soggette all'obbligo scolastico, quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante, a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro, che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un'attività salariata.

Articolo 2
Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di cui all'articolo 1, un'istruzione d'accoglienza gratuita comporti in particolare l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento.

Articolo 3
Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine a favore delle persone di cui all ' articolo 1 .

Articolo 4
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5
Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare, su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio
Il Presidente
H . SIMONET
(1) GU n. C 280 dell'8.12.1975, pag. 48.
(2) GU n. C 45 del 27.2.1976, pag .6.
(3) GU n. C 13 del 12.2.1974, pag .1.

 


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