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"Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
(Pubblicata in G. U. 12 marzo 1998, n. 59, S.O.) |
Legge 6 marzo
1998, n. 40
TITOLO
I
Princìpi generali
Articolo
1. Ambito di applicazione
1.
La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto,
ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2.
La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato.
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6.
Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato «regolamento di attuazione», è emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche
in mancanza del parere.
Articolo
2. Diritti e doveri dello straniero
1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore
per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei
casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo
i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
4.
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge.
5.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato.
6.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione
della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere
in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi
e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene
lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato
una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
7.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
8.
Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo
3. Politiche migratorie
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti,
con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione
sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi
del documento programmatico.
2.
Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,
sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione
dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle
quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati
ai sensi della presente legge nell'anno precedente.
5.
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano
i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo
a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati
i decreti di cui al comma 4.
8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
del parere.
TITOLO
II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento
dal territorio dello Stato
Capo
I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Articolo
4. Ingresso nel territorio dello Stato
1.
L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti.
2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri
i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed
al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso
è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione
a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo
e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno,
sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
4.
L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione
di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica
a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre
mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti
e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco
dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali
in vigore.
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo
di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale
e di tutela delle relazioni internazionali.
7.
L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Articolo
5. Permesso di soggiorno
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati
a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per
le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi
di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto
nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili
e religiosi e altre convivenze.
3.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non può comunque essere:
a)
superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b)
superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c)
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d)
superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato
a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e)
superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini
previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che
non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di
cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa
entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato
può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione,
conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione
dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea
il 16 dicembre 1996.
9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente
legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge.
Articolo
6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per
le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma
4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli
atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono
essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la
carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4.
Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale
anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6.
Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
7.
Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8.
Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Articolo
7. Carta di soggiorno
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia.
3.
La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai
delitti non colposi, all'articolo 381 del Codice di procedura
penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto
del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
4.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
può:
a)
fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b)
svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c)
accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d)
partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo
il 5 febbraio 1992.
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso
appartiene a una delle categorie indicate dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata,
anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo
II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Articolo
8. Respingimento
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla
presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a)
che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b)
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3.
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello straniero.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5.
Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo
9. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano
il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento
dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati
di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del Tesoro.
5.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri
che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in
Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Articolo
10. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni della presente
legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri
in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da
tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale
o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro
a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni
straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della
multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto
in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più
gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero
la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate
dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale
regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono
i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
Codice di procedura penale.
8.
I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente
in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se
vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta
l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
Articolo
11. Espulsione amministrativa
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri.
2.
L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a)
è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b)
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
Codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o
è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
12, comma 1.
4.
L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a)
è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b)
è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi,
sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che
lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5.
Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma
2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6.
Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni
e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta
ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e
a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione
del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni
qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9.
Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o
di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma
1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida
di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura
civile.
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello
Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario,
da un interprete.
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
12.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso
è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non
sia possibile, allo Stato di provenienza.
13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;
in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi
a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi
8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo
non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel territorio dello Stato.
15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto
nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. In tal caso, il questore può adottare
la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16.
L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1998.
Articolo
12. Esecuzione dell'espulsione
1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro.
2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata
in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo
11 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura
civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena
è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura
nel caso questa venga violata.
8.
Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri.
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con
altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con
i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi
di competenza di altri Ministri.
Articolo
13. Espulsione a titolo di misura di sicurezza
1.
Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Articolo
14. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del Codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo
12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2.
L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11,
comma 4.
Articolo
15. Diritto di difesa
1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria
la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
Capo
III - Disposizioni di carattere umanitario
Articolo
16. Soggiorno per motivi di protezione sociale
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75
,
o di quelli previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio il questore, anche
su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso
di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione
sociale.
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità
e attualità del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione
criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione
al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate
al sindaco.
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei
a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno,
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato
il rilascio.
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o,
se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite
per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto
ad un corso regolare di studi.
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica
o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza
e integrazione sociale.
7.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Articolo
17. Divieti di espulsione e di respingimento
1.
In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2.
Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
11, comma 1, nei confronti:
a)
degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b)
degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo
il disposto dell'articolo 7;
c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d)
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo
18. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per
la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga
a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate.
TITOLO
III
Disciplina del lavoro
Articolo
19. Determinazione dei flussi di ingresso
1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale,
con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
3.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre
prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste
di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
5.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo
20. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione
al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione
al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante
le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3.
L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4.
Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all'Unione europea con quote riservate.
5.
L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6.
Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero.
7.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno.
8.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da lire due milioni a lire sei milioni.
Articolo
21. Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante,
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per
consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per
il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso
di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa,
se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per
lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni,
gli enti locali, le Associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da
adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione
e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3.
La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione,
il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie
che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta
di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di
cui al presente comma.
Articolo
22. Lavoro stagionale
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta
può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2.
L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi
nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese
che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni.
5.
Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e
dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo
20, comma 8.
Articolo
23. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonché
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti
forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a)
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2.
In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni
e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi
sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.
3.
Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui
al comma 2.
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi
o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso.
Articolo
24. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
1.
L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non
sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini
di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere
a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere
in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi,
ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri;
di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza
prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere.
3.
Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
4.
Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5.
La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i
nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione
all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia
il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
19.
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione e deve essere
utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Articolo
25. Ingresso per lavoro in casi particolari
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità
e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a)
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza
di società estere che abbiano la sede principale di attività
nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia
di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b)
lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c)
professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca
presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti
in Italia;
d)
traduttori e interpreti;
e)
collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f)
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento
presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g)
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente,
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h)
lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i)
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero
e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto
di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi
sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
e delle norme internazionali e comunitarie;
l)
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m)
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n)
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o)
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private,
o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p)
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 ;
q)
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani
o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r)
persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o
di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari».
2.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali
in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede
in Italia.
3.
L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
TITOLO
IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Articolo
26. Diritto all'unità familiare
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti
i minori deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Articolo
27. Ricongiungimento familiare
1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a)
coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana.
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede
il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b)
di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6.
Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri,
entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, è presentata alla questura
del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5.
Articolo
28. Permesso di soggiorno per motivi familiari
1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno,
il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento
al figlio minore;
b)
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c)
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In
tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso
di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo
di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo
27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo
7, è rilasciata una carta di soggiorno.
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno,
al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro
gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia
di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare
ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo
e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
Articolo
29. Disposizioni a favore dei minori
1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica
del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole
tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo,
se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio
dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento
della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3.
Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono
a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o
per attività del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
4.
Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato,
su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Articolo
30. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età
1.
Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29,
commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.
Articolo
31. Comitato per i minori stranieri
1.
Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare
le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti
del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite
le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età
superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni
o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi.
3.
Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO
V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo
I - Disposizioni in materia sanitaria
Articolo
32. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale
1.
Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a)
gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b)
gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2.
L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita,
il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante
stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione
alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo è determinato con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4.
L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta:
a)
dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso
di soggiorno per motivi di studio;
b)
dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato
a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi
e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere
a) e b), non è valido per i familiari a carico.
7.
Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Articolo
33. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
2.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi
i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a)
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge
29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità
di trattamento con i cittadini italiani;
b)
la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 ;
c)
le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d)
gli interventi di profilassi internazionale;
e)
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con
i cittadini italiani.
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano.
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Articolo
34. Ingresso e soggiorno per cure mediche
1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso
ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati
devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque
altro vi abbia interesse.
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito
di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile
finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
Capo
II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio
e professione
Articolo
35. Attività professionali
1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione
ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato.
Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati
ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato
di appartenenza.
2.
Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia
sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali
e le associazioni di categoria interessate.
3.
Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi
ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione.
4.
In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Articolo
36. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti
in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2.
L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3.
La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione
di attività interculturali comuni.
4.
Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a)
l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b)
la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il
titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c)
la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d)
la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e)
la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a)
delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali
e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento;
b)
dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio
di mediatori culturali qualificati;
c)
dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attività di sostegno linguistico;
d)
dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5.
Articolo
37. Accesso ai corsi delle università
1.
In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità
di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2.
Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo
3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari
di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza.
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a)
gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione
di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b)
la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio
e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato
o autonomo da parte dello straniero titolare;
c)
l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario
e senza obbligo di reciprocità;
d)
i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e)
la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f)
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del
decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro
i successivi trenta giorni.
5.
E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente.
Capo
III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Articolo
38. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni
e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,
può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I
centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali
e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati
e finanziamenti.
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana,
e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati
a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario
al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni
di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito
di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma
di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad
offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un
alloggio ordinario in via definitiva.
5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi
di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano
la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare
ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico
o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale
o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero
determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità
temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dalla legge regionale.
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione
o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione.
Articolo
39. Assistenza sociale
1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche,
di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,
per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Capo
IV - Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni
e istituzione del Fondo per le politiche migratorie
Articolo
40. Misure di integrazione sociale
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni
di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con
enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a)
le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante
i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione
e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di
un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c)
la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso
le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei
Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti
da essi;
d)
la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare
i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e)
l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri
di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione
di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2.
Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti
e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale
di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti
di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni
sull'applicazione della presente legge.
Articolo
41. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi
1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo
o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a)
il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio
o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b)
chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c)
chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d)
chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e)
il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata
dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio
1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente,
i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa
o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali
allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3.
Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti
dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Articolo
42. Azione civile contro la discriminazione
1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto.
4.
Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa,
con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni,
assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni
per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del Codice
di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura civile.
7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di
cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui
al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del Codice penale.
9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre
elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni
e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta
i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma,
del Codice civile.
10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato
dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato
ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate.
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti
dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi
o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio
e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale,
ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo
e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione,
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime
delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Articolo
43. Fondo nazionale per le politiche migratorie
1.
Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36,
38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione
del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di
cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000
milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì
le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione,
con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa della presente legge e del regolamento di attuazione,
alle attività culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie
per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione
di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al 1°
gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito
del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Articolo
44. Commissione per le politiche di integrazione
1.
Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
2.
La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento
di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti
dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali,
e gli interventi contro il razzismo.
3.
La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il Presidente della Commissione è scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato
in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame.
4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione
e ad esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per
lo svolgimento dei propri compiti.
5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma
1, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche
ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni deliberate dalla
Commissione
e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto
di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6.
Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni
e degli enti locali.
TITOLO
VI
Disposizioni concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione
europea
Articolo
45. Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie
in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso,
del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
2.
Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento
alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore
autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio
in Italia;
b)
assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno
in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della
popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività
non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
c)
garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante
ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di
natura fiscale;
d)
assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti,
tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino
al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e)
provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa
e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno
e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea;
f)
assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla
presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
g)
prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione
del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con
tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere
transitorio.
3.
Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta
giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni;
trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le
medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.
TITOLO
VII
Norme finali
Articolo
46. Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b)
l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;
c)
l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ;
d)
l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e)
gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f)
l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 ;
g)
l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
2.
All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono soppresse le parole: «, sempre che esistano trattati o
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti,
fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».
Articolo
47. Testo unico - Disposizioni correttive
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con
le modifiche a tal fine necessarie:
a)
le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili
con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b)
le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2.
II Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive
che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princìpi
della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione.
Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge
riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3.
Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno
sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai
commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito.
Articolo
48. Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a)
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione
della presente legge.
Articolo
49. Disposizioni finali
1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge
si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione
in via telematica dei dati di identificazione personale nonché
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale
della polizia criminale.
2.
All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico
delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto
del tetto massimo di spesa ivi previsto.