PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 


 


Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)


Allegato alla Delibera n° 581 del 14/3/2008


 


 Capo I
Finalità e destinatari
 
Art. 1
Oggetto e definizioni
 


1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata “legge provinciale”, disciplina la promozione e il sostegno degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento, rivolti in particolare a:



a)   promuovere l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri attraverso l’attuazione di progetti interculturali e l’adozione di modalità organizzative omogenee e condivise;


b)  promuovere l’apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri;


c)   favorire e supportare l’apprendimento e il mantenimento della lingua madre;


d)  adeguare i piani di studio dell’istituzione scolastica e formativa provinciale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dei percorsi personalizzati, anche al fine di valorizzare le esperienze acquisite dagli studenti nel paese di origine;


e)   realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare l’apprendimento e lo sviluppo personale e professionale degli studenti stranieri;


f)    assicurare il pieno diritto allo studio e la qualità dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo;


g)   favorire l’utilizzazione di personale specializzato anche attraverso lo sviluppo di competenze professionali nel settore della facilitazione linguistica e della mediazione interculturale;


h)   favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalità già acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione all’attivazione di iniziative di educazione permanente;


i)     promuovere azioni volte a realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera e tra la famiglia straniera e la famiglia italiana, rinforzando lo sviluppo di un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola, e attivando servizi di consulenza e coordinamento delle iniziative.


2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento:


a)  la lingua madre dello studente straniero è considerata lingua prima ed è indicata con la sigla L1;


b)  la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri è considerata lingua seconda ed è indicata con la sigla L2.


 
Art. 2
Destinatari


 


1. Sono destinatari degli interventi e delle attività disciplinate da questo regolamento:


a)  gli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, non in possesso della cittadinanza italiana, che richiedono supporto linguistico, e siano:


1) presenti sul territorio italiano da meno di un anno, che necessitano di interventi atti a promuovere l’acquisizione della L2 per comunicare;


2) presenti sul territorio italiano da più di un anno, che necessitano di interventi atti a implementare il livello di padronanza della L2 per comunicare e di interventi atti a supportare la graduale acquisizione della stessa L2 per studiare e apprendere le discipline nonché i linguaggi specifici e settoriali.


b)  gli studenti che necessitano di supporto socio-culturale frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione e si trovino in una delle seguenti condizioni:


1) presenti sul territorio italiano con la famiglia immigrata o ricongiunti alla stessa;


2) nati in Italia da famiglie immigrate;


3) figli di coppia mista;


4) arrivati in Italia per adozione internazionale;


c)  le famiglie degli studenti indicati dalle lettere a) e b), al fine di valorizzare la partecipazione dei familiari al percorso educativo e formativo dello studente.


2. Ai fini di questo regolamento i destinatari, come individuati dal comma 1, sono indicati con la dizione di “studenti”.


 


Art. 3
Interventi e attività della Provincia


 


1. La Provincia, nei limiti delle risorse definite dagli articoli 85 e 112 della legge provinciale, promuove l’educazione interculturale mediante la promozione, il sostegno e la realizzazione di interventi e attività volti:


a)    all’attivazione di servizi di consulenza e documentazione;


b)    alla realizzazione di corsi di formazione per i docenti e per gli operatori, che svolgono attività di integrazione, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali;



c)    all’assegnazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali di docenti, come definiti dagli articoli 6 e 7 di questo regolamento, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 86, comma 4, della legge provinciale;



d)    alla realizzazione di ogni altro intervento rientrante nelle finalità previste dall’articolo 75 della legge provinciale.


2. La Giunta provinciale individua modalità, contenuti e criteri per la realizzazione dei corsi di formazione previsti dal comma 1, lettera b).



3. La Provincia provvede alla formazione di specifici elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti richiesti per i facilitatori linguistici nonché per i mediatori interculturali previsti dagli articoli 7, 8 e 10.


4. Al fine di assicurare a tutti gli studenti livelli minimi di integrazione e di intervento, la Giunta provinciale può definire linee guida e atti di indirizzo rivolti a favorire la realizzazione degli interventi e l’utilizzazione delle risorse secondo criteri di efficacia e di perequazione.


 


Art. 4
Interventi e attività erogati dall’istituzione scolastica e formativa provinciale


 


1. Nell’ambito degli interventi e attività definiti dall’articolo 3, l’istituzione scolastica e formativa provinciale assicura, anche avvalendosi di organismi interni secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno, il coordinamento delle attività interculturali al fine della programmazione e della realizzazione degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti, attraverso:


a)  la definizione delle scelte educative e organizzative relative all’area interculturale da inserire nel progetto di istituto;


b)  la predisposizione di progetti interculturali e la definizione in particolare di un protocollo di accoglienza degli studenti secondo quanto disposto dall’articolo 9;


c)  la definizione e la realizzazione di attività di raccordo tra scuola, famiglia e territorio.


2. Al fine di facilitare l’inserimento nei percorsi di istruzione e formazione nonché di sostenere lo sviluppo di un orientamento educativo interculturale, l’istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:


a)  percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle differenziazioni e dagli adeguamenti necessari a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali;


b)  progetti e attività rivolti a tutti gli studenti, anche italiani, con lo scopo di diffondere un’educazione interculturale, contrastare atteggiamenti di pregiudizio e favorire l’acquisizione di strumenti aperti al dialogo, allo scambio e all’accoglienza.


 
Capo II
Risorse professionali per l'integrazione degli studenti e l'educazione interculturale

 
 
Art. 5
Risorse professionali


 


1. Per l’attuazione degli interventi e delle attività di integrazione degli studenti e delle loro famiglie nel contesto scolastico e formativo, l’istituzione scolastica e formativa provinciale si avvale in particolare delle seguenti risorse professionali:



a)  il referente per le iniziative interculturali;


b)  il facilitatore linguistico;


c)  il mediatore interculturale.


 
 
Art. 6
Referente per le iniziative interculturali


 


1. Il referente per le iniziative interculturali è un docente dell’istituzione scolastica e formativa provinciale, individuato dal collegio dei docenti, che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attività dell’istituzione, con il compito in particolare di:



a)  costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attività interculturali;


b)  svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l’attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d’istituto;



c)  provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito interculturale, da sottoporre al collegio dei docenti.


Art. 7
Facilitatore linguistico


 1. Il facilitatore linguistico è il docente dell’istituzione scolastica e formativa provinciale al quale è affidato il compito di facilitare l’apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l’istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa. Qualora nell’ambito della dotazione complessiva non sia reperibile un docente in possesso dei requisiti indicati dal comma 3, l’istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi come facilitatore linguistico di un esperto esterno.



2. Al fine di agevolare la comunicazione interpersonale e lo studio delle discipline previste dal percorso educativo e nell’ambito della programmazione educativa il facilitatore linguistico:



a)  promuove, o provvede direttamente, all’attivazione di iniziative da svolgersi nella classe o nel laboratorio linguistico di italiano per gli studenti, volte allo sviluppo dell’apprendimento della L2;



b)  integra e supporta l’attività dei docenti delle materie curricolari e collabora con gli stessi alla programmazione, alla definizione e alla valutazione degli interventi atti a rispondere agli specifici bisogni linguistici degli studenti stessi.


3. Il facilitatore linguistico deve essere di madrelingua italiana e iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 3, comma 3; qualora non sia di madrelingua italiana deve possedere una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C2 come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il facilitatore in ogni caso deve essere in possesso di un diploma di laurea almeno triennale o equipollente o, in alternativa, del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole italiane; inoltre il facilitatore deve aver frequentato almeno 150 ore di formazione specifica, organizzata dalla Provincia, volta all’apprendimento delle modalità di insegnamento dell’italiano L2.


4. La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività formativa prevista dal comma 3 e per il rilascio della relativa certificazione.


 


Art. 8
Mediatore interculturale


 


1. Il mediatore interculturale è iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 3, comma 3, e provvede, secondo quanto stabilito dal protocollo di accoglienza di cui all’articolo 9, a facilitare e supportare nell’istituzione scolastica e formativa provinciale:


a)  la prima accoglienza dello studente;


b)  la relazione tra scuola e famiglia;


c)  la realizzazione di interventi e progetti interculturali.



2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 il mediatore interculturale deve possedere la padronanza della L1 e una competenza certificata in italiano corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa, nonché aver vissuto un percorso di migrazione. Il mediatore interculturale deve essere in possesso di un titolo di studio universitario ovvero aver frequentato un percorso scolastico corrispondente ad almeno dodici anni di studio ed essere in possesso del relativo titolo di studio finale e di una preparazione culturale adeguata. Inoltre il mediatore interculturale deve aver frequentato almeno 150 ore di formazione specifica, organizzata dalla Provincia, sulla mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo.


3. La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri per la verifica della padronanza della L1, per lo svolgimento delle attività formative e per il rilascio delle relative certificazioni.


 


Capo III
Strumenti e servizi per l'attuazione degli interventi di integrazione degli studenti e di educazione interculturale
 
 
Art. 9
Protocollo di accoglienza


1. L’istituzione scolastica e formativa provinciale predispone, secondo le scelte educative individuate dal progetto di istituto e nel rispetto delle competenze dei diversi organi dell’istituzione, un protocollo di accoglienza degli studenti volto a garantire un corretto inserimento e un’effettiva inclusione, nonché a promuovere il dialogo interculturale; in particolare il protocollo di accoglienza definisce:



a)  le modalità organizzative per assicurare l’iscrizione degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di iscrizioni;



b)  i criteri per l’assegnazione degli studenti alle classi e i tempi di inserimento degli stessi;



c)  le modalità per l’organizzazione delle attività di insegnamento della L2, della strutturazione di massima dei primi interventi per l’apprendimento della stessa, nonché per il mantenimento della L1;



d)  i compiti degli operatori dell’istituzione coinvolti nel processo di accoglienza;



e)  l’individuazione degli spazi, dei luoghi, dei tempi e delle azioni volte a favorire l’inserimento degli studenti;


f)   le forme di collaborazione, di cooperazione e di comunicazione tra l’istituzione, la famiglia e il territorio.


2. Il protocollo di accoglienza può essere integrato e modificato a seguito della rilevazione da parte dell’istituzione di sopravvenuti cambiamenti del contesto ovvero in base alle esperienze acquisite.


 
 
Art. 10
Percorsi didattici personalizzati


 


1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l’istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell’ingresso nella scuola.



2. Il percorso didattico personalizzato può svilupparsi e realizzarsi in particolare attraverso:


a)  l’adattamento degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l’integrazione e l’ampliamento dei contenuti appresi in L1, nonché l’individuazione di strategie didattiche e formative adeguate al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;


b)  la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell’insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali al fine del completamento del percorso.



3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera, qualora nella scuola del primo ciclo lo studente non sia esonerato dall’apprendimento di entrambe le lingue straniere, può essere sostituito dall’apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell’istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all’insegnamento della L1; qualora non sia disponibile un docente, possono essere utilizzati o i facilitatori linguistici, purché in possesso del titolo di studio necessario all’insegnamento della L1, o i mediatori interculturali previsti dall’articolo 8 che abbiano in particolare i seguenti ulteriori requisiti:


a)  una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa;


b)  il diploma di laurea in lingue straniere o di laurea in lingua e letteratura nella propria lingua madre o di laurea in scienze della formazione primaria ovvero dei titoli esteri equivalenti;



c)  aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all’insegnamento delle lingue straniere.


4. Il consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito dal progetto di istituto e secondo quanto disposto dal comma 5, individua i casi nei quali è opportuno provvedere alla sostituzione della lingua straniera e stabilisce quale delle lingue straniere sostituire. In tal caso i piani di studio ai quali fare riferimento sono quelli previsti per l’insegnamento delle altre lingue straniere.


5. La Giunta provinciale, con il provvedimento attuativo dell’articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1997, definisce anche le disposizioni per l’attuazione di questo articolo e in particolare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 3, lettera c), per il rilascio delle relative certificazioni nonché i criteri organizzativi per la sostituzione e l’esonero dall’apprendimento delle lingue straniere, in modo da assicurare parità di trattamento e di opportunità di apprendimento da parte degli studenti.


Art. 11
Laboratori linguistici di italiano per gli studenti


1. L’istituzione scolastica e formativa provinciale mette a disposizione degli studenti spazi permanenti, denominati “laboratorio L2”, al fine di offrire stabilità e continuità agli interventi e di favorire la motivazione allo studio. Il laboratorio L2 costituisce un luogo riconosciuto da tutti i docenti per sostenere le iniziative di integrazione e per potenziare l’attività svolta nell’ambito della classe, presupponendo la condivisione e il coordinamento degli interventi e delle attività da attuare.


2. Alle attività di laboratorio L2 sono ammessi, sulla base della valutazione del consiglio di classe e d’intesa con il facilitatore linguistico, singoli o gruppi di studenti, suddivisi per livello sulla base dell’analisi dei bisogni di apprendimento linguistico. La formazione dei gruppi prescinde sia dall’appartenenza dello studente alla classe d’inserimento sia dalla provenienza geografica e dalla L1; nel caso di laboratorio comune a più scuole, la formazione dei gruppi prescinde anche dall’appartenenza alla singola istituzione scolastica e formativa provinciale.


 


3. La formazione dei gruppi di studenti è volta a facilitare:


a)  l’acquisizione della lingua utile a comunicare e ad agire sia nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana sia nei contesti scolastici che extrascolastici;
b)  l’approfondimento e l’implementazione del livello di padronanza della L2 per comunicare, sia a livello ricettivo sia a livello produttivo;
c)  lo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2;
d)  la graduale acquisizione della L2 per studiare e apprendere le discipline e i linguaggi specifici e settoriali.


4. La frequenza del laboratorio L2 da parte degli studenti è modulabile e modificabile sia rispetto alle esigenze di apprendimento sia rispetto all’assegnazione al gruppo e può, in particolare, strutturarsi secondo le seguenti modalità flessibili:


a)  con orario minimo giornaliero per la durata di tutto l’anno scolastico;


b)  con orario a scalare che può prevedere anche un periodo intensivo iniziale. I moduli intensivi possono essere inoltre previsti nei seguenti casi:


1)  per gli studenti neo-arrivati da ripetersi più volte durante l’anno a seconda dei bisogni rilevati e dei flussi di arrivo;


2)  come avvio ai linguaggi disciplinari;


3)  come preparazione degli studenti agli esami di Stato e di diploma.


5. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa l’istituzione scolastica e formativa provinciale può organizzare le attività di laboratorio in orario scolastico, extrascolastico, nonché nei periodi di sospensione dell’attività didattica.


 


Art. 12
Mantenimento e recupero della lingua madre


1. Nell’ambito del progetto d’istituto l’istituzione scolastica e formativa provinciale individua modalità e interventi per favorire e mantenere l’uso della L1 con particolare riferimento a quelli volti allo sviluppo di azioni per:

a)  l’attivazione di appositi corsi di L1 aperti anche agli studenti italiani;
b)  l’elaborazione di unità didattiche che mettano in risalto la ricchezza e la varietà delle lingue e degli alfabeti;


     c)  il coinvolgimento delle famiglie e l’utilizzo di comunicazioni plurilingui.


Art. 13
Specifici interventi per l’inserimento dei minori stranieri adottati


1. L’istituzione scolastica e formativa provinciale, per l’inserimento dei minori stranieri adottati e tenuti all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, assicura l’attivazione di ogni forma di flessibilità necessaria:


a)  al momento dell’ingresso nell’istituzione;


b)  alla frequenza del percorso di istruzione o formazione.


2. Per i minori adottati entrati in Italia ad anno scolastico già iniziato o il cui inizio sia imminente l’istituzione scolastica e formativa provinciale prevede modalità progettuali volte anche a facilitare e supportare la costruzione di legami affettivi con le nuove figure genitoriali. Tali forme sono definite in raccordo con la famiglia e i servizi che accompagnano e sostengono la stessa nel percorso post-adottivo.


3. La Giunta provinciale può definire specifici atti di indirizzo ai fini dell’applicazione del comma 1.


 
Art. 14
Servizi di consulenza, formazione e documentazione


1. La Provincia assicura servizi di consulenza, di formazione e di documentazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche attraverso la messa a disposizione di specifici spazi e la promozione di specifici accordi con i competenti soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio, volti a:


a)  offrire consulenza agli operatori scolastici e ad altri soggetti interessati sulle diverse tematiche interculturali e multiculturali, con particolare riferimento alle modalità volte all’inserimento e all’integrazione degli studenti;


b)  progettare e realizzare l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori scolastici, i mediatori interculturali e i facilitatori linguistici;


c)  promuovere e realizzare materiale a supporto dell’attività didattica ed educativa;


d)  gestire una biblioteca, una videoteca ed una emeroteca specialistica;


e)  promuovere l’attuazione di percorsi e progetti per favorire la conoscenza, l’integrazione e lo scambio tra le diverse culture;


f)   collaborare con i soggetti e le realtà territoriali che operano nel settore.



 
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie

 
 
Art. 15
Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie


 1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie che svolgono le attività e gli interventi per l’inserimento e l’integrazione degli studenti al fine di perseguire le finalità previste dall’articolo 1, possono accedere ai contributi della Provincia nei limiti e secondo i criteri e le modalità disciplinati dal regolamento di attuazione dell’articolo 76 della legge provinciale.


 


Art. 16
Efficacia del regolamento e disposizioni per la prima applicazione


 


1. Questo regolamento trova applicazione dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.


 


2. In attesa della formazione degli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, le attività e i compiti spettanti al facilitatore linguistico e al mediatore interculturale, previsti dagli articoli 7, 8 e 10, sono svolti da docenti e da esperti che abbiano frequentato corsi di formazione, di almeno 30 ore, in materie attinenti agli specifici compiti ed attività dei predetti operatori.


 


3. Con riferimento ai centri di formazione professionale, fino alla data del loro riconoscimento come istituzioni formative paritarie, la Provincia promuove l’adeguamento delle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) al fine di consentire l’attuazione delle finalità previste da questo regolamento.


 http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=10&Type=FulView



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