CEDAW - Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne - Commenti conclusivi: Italia (28 gennaio 2005)
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 Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne


Trentaduesima seduta - 10 - 28 gennaio 2005


CEDAW/C/2005/I/CRP.3/Add.4/Rev.1 VERSIONE NON REVISIONATA Originale: Inglese 05-22164 (E)



Commenti conclusivi: Italia


1. Il Comitato ha esaminato il quarto e il quinto rapporto periodico dell’Italia (CEDAW/C/ITA/4-5) in occasione della sua 681ma e 682ma assemblea del 25 gennaio 2005


Introduzione da parte dello Stato membro


2. Nella sua introduzione, il rappresentante ha notato che gli sforzi dello Stato membro per riaffermare la dignità delle donne e per proteggerle da ogni forma di discriminazione, abuso e violenza sono stati un seguito alla Piattaforma di Azione di Pechino, che aveva portato a un rinnovato impegno per il progresso dei diritti delle donne. Egli ha fatto un bilancio degli sviluppi in quattro aree selezionate a partire dal completamento del rapporto nel 2002.


3. Nel 2003 sono state intraprese azioni per l’attuazione della Direttiva europea 2002/73 nel quadro normativo nazionale, direttiva che mirava al mainstreaming della parità di genere rispetto all’accesso al mercato del lavoro, all’istruzione e alla formazione professionale, e alle condizioni di lavoro e sociali. La legislazione del Paese già proibiva la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso, e la Direttiva ampliava la definizione di discriminazione sessuale e di molestia sul posto di lavoro e le misure che le lavoratrici potevano prendere in risposta a tali azioni discriminatorie.


4. L’impegno dello Stato membro ad attuare le Convenzione è stato dimostrato dalla creazione, nel 1996, dell’Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità, responsabile del coordinamento e dell’assicurazione dell’efficacia delle politiche di pari opportunità. Il mandato e gli obbiettivi della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, presieduta dal Ministro, furono anch’essi riformati.


Nel 2004, il Ministero creò l’ufficio Nazionale per la Promozione della Parità e l’Eliminazione della discriminazione Razziale ed Etnica come strumento operativo per combattere tutte le forme di discriminazione.


5. L’impegno del Governo alla partecipazione delle donne nel processo decisionale politico e socioeconomico è stato dimostrato dall’emendamento all’articolo 51 della Costituzione, che introduce il principio di parità di genere nell’accesso alle cariche politiche. La Legge 90 del 2004, imponeva la candidatura di almeno un terzo di candidati di uno dei due sessi alle elezioni per il Parlamento Europeo. Considerato il notevole aumento del numero delle donne elette nel giugno 2004 in seguito a questa legge (19,23 percento del totale rispetto all’11,5 percento del 1999), un simile progetto di legge è stato preso in esame per altre elezioni.


6. Nonostante il clima economico sfavorevole, il tasso di occupazione delle donne è continuato a crescere, come pure la partecipazione delle donne nella forza lavoro. Il tasso di attività economica delle donne è aumentato del 3,7 percento tra il 1998 e il 2003. Tra il 2000 e il 2003, il 63 percento dei neoassunti erano donne. Una nuova iniziativa all’interno del quadro UE su questioni di parità di genere mirava invece a promuovere il ruolo delle donne lavoratrici. Il pieno impegno del Governo riguardo le questioni familiari è sfociato, tra l’altro, in un piano di azione nazionale sulla inclusione sociale, che mirava alla prevenzione della emarginazione sociale e dell’esclusione degli anziani, dei bambini e dei disabili. La cosiddetta legge ‘Biagi’ per riformare il mercato del lavoro, e che prevedeva nuove forme di flessibilità, in particolare sotto forma di lavoro part-time, è stata tra le misure che miravano a una migliore conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare e alla promozione delle pari opportunità per le donne, in particolare sul posto di lavoro. Nel 2003 è stato creato un fondo a sostegno delle aziende che volessero creare asili nido sul posto di lavoro.


7. Grande importanza è stata attribuita alla protezione delle donne da tutte le forme di violenza, e a tal fine sono state emanate misure severe, comprese leggi e regolamenti relativi alla violenza sessuale, alla violenza domestica, e all’abuso sui minori. Gli sforzi per combattere la tratta, sia tramite la legislazione che i servizi sociali, sono rimasti tra le priorità fondamentali. In base all’art. 18 della Legge 286, possono essere rilasciati permessi di soggiorno per ragioni di protezione sociale alle vittime di tratta. Il 70 percento dei costi per i programmi di assistenza sono stati a carico del Governo, il resto dalle amministrazioni locali. I progetti finanziati con questo approccio hanno dimostrato la loro efficacia. La legge 228 del 2003, che considera la tratta come un reato penale specifico, rifletteva anche le misure del Protocollo per la Prevenzione della Tratta di essere umani.


8. La salute delle donne è emersa come una delle questioni principali durante la Quarta Conferenza Mondiale delle Donne, e il Governo ha attribuito estrema importanza a tale questione. L’attuale Piano Sanitario Nazionale (2002-2004) prevede iniziative per ridurre i parti cesarei, e il Progetto Madre-Figlio mira a raggiungere livelli adeguati di assistenza per ogni parto. La Camera dei Deputati ha considerato un programma per fornire alle donne incinta un’assistenza personalizzata al fine di salvaguardare i loro diritti durante il parto.


9. In conclusione, il rappresentante ha notato che se da un canto non tutte le aspettative sono state attese, il Governo restava impegnato a soddisfarle, e si stavano sviluppando nuove strategie e politiche per eliminare tutte le forme di discriminazione basata sul genere, e promuovere efficaci politiche di pari opportunità. Il dialogo con tutti gli attori in gioco, compresi gli attori politici, le ONG, e i partner sociali, si è rivelato il modo migliore e più significativo per promuovere i diritti delle donne.


Commenti conclusivi del Comitato


Introduzione


10. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento per lo Stato membro per il suo quarto e quinto rapporto combinati (CEDAW/C/ITA/4-5), sebbene debba esprimere il proprio rincrescimento per il ritardo, per il fatto che fornisca informazioni analitiche insufficienti sulla situazione di fatto delle donne e perché non risponde alle linee guida del Comitato per la preparazione dei rapporti. Il Comitato inoltre esprime il proprio disappunto per il fatto che ancora una volta non siano state fornite dallo Stato Membro nelle sue risposte scritte le informazioni non contenute nel rapporto, compresi gli articoli 8, 9, 15 e 16 della Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, come richiesto nella lista dei punti e delle domande.


11. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato membro per il dialogo costruttivo, ma anche il proprio rammarico per il fatto che la delegazione non sia stata in grado di fornire risposte succinte, chiare e dirette alle domande poste dal Comitato.


12. Il Comitato si rincresce del limitato coinvolgimento delle organizzazioni non governative durante la preparazione del rapporto.


Aspetti positivi


13. Il Comitato plaude lo Stato Membro per l’emendamento dell’art. 51 della Costituzione, che, come dichiarato dalla delegazione, è il mezzo attraverso il quale la Convenzione diverrà parte della legge del Paese, e rappresenterà la base costituzionale per l’uso di misure speciali temporanee, compreso l’uso delle quote per velocizzare l’aumento della rappresentanza femminile nella vita politica e pubblica.


14. Il Comitato plaude lo Stato Membro per le riforme legislative intraprese negli ultimi anni per il progresso delle donne, compresa la legge 66/1996 sulla violenza sessuale, la legge 53/2000 sul congedo parentale e la legge 154 del 2001 su, tra l’altro, le misure di protezione a favore delle donne vittime di tratta.


15. Il Comitato plaude lo Stato Membro per la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne nel settembre 2000, e anche per avere accettato l’emendamento all’art. 20, paragrafo 1, della Convenzione del maggio 1996.


Punti principali di preoccupazione e raccomandazioni


16. Il Comitato fa notare l’obbligo dello Stato membro nei confronti della attuazione sistematica e continua di tutte le misure della Convenzione. Al contempo, il Comitato ritiene che le preoccupazioni e raccomandazioni identificate nei presenti commenti conclusivi richiedano un’attenzione prioritaria da parte dello Stato Membro da ora alla presentazione del prossimo rapporto periodico. Di conseguenza, il Comitato invita lo Stato membro a concentrarsi su queste aree nella sua attività di attuazione e di riferire sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti nel suo prossimo rapporto periodico. Invita altresì lo Stato membro a presentare i presenti commenti conclusivi a tutti i ministeri interessati e al Parlamento in modo da garantirne la piena attuazione.


17. Il Comitato teme che lo Stato membro abbia preso misure inadeguate per attuare le raccomandazioni riguardo a varie preoccupazioni sollevate nei precedenti commenti conclusivi del Comitato nel 1997 (A/52/38/Rev.1). In particolare, il Comitato trova che le sue preoccupazioni sulla bassa partecipazione delle donne nella vita pubblica e politica (para. 355) siano state affrontate in maniera inadeguata.


18. Il Comitato reitera tali preoccupazioni e raccomandazioni e sollecita lo Stato membro a procedere senza indugio alla loro attuazione.


19. Il Comitato esprime la propria perplessità che mentre l’emendamento all’art. 51 della Costituzione prevede le pari opportunità per uomini e donne, non vi sia una definizione di discriminazione contro le donne, in base all’art. 1 della Convenzione, né nella Costituzione né nella legislazione, a parte il campo dell’impiego. Il Comitato teme che l’assenza di tale misura possa contribuire a una limitata comprensione della parità sostanziale evidente nello Stato membro, anche tra i pubblici funzionari e la magistratura.


20. Il Comitato raccomanda che sia inclusa nella Costituzione o in leggi appropriate una definizione di discriminazione contro le donne in linea con l’art. 1 della Convenzione. Raccomanda anche l’attuazione di campagne di sensibilizzazione sulla Convenzione e sugli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, e sul significato e la portata della discriminazione contro le donne mirata al pubblico in generale e in special modo ai funzionari pubblici, alla magistratura e all’avvocatura.


21. Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato membro per integrare una prospettiva di genere in tutti i campi, il Comitato è preoccupato dell’assenza di meccanismi nazionali specifici per l’avanzamento delle donne.


Esso teme che, mentre il lavoro del Ministero delle Pari Opportunità riguarda un certo numero di basi per la discriminazione, ciò possa portare all’attribuzione di una bassa priorità e scarsa attenzione alla natura specifica della discriminazione delle donne e alla sua importanza in tutti i campi dove essa è vietata. E’ anche preoccupato della erosione significativa dei poteri e delle funzioni della Commissione Nazionale per la Parità e per le Pari Opportunità.


22. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro realizzi una struttura istituzionale che riconosca la specificità della discriminazione delle donne e che sia l’unica responsabile del progresso delle donne e del monitoraggio della realizzazione pratica del principio di parità sostanziale di uomini e donne nel godimento dei diritti umani. Al fine di ottenere ciò, il Comitato raccomanda il rafforzamento di una istituzione nazionale per monitorare e sostenere il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani in tutti i campi.


23. Il Comitato si preoccupa che i vari livelli di autorità e competenze nello Stato membro creino difficoltà riguardo all’attuazione della Convenzione in tutto il Paese. Notando la piena responsabilità dei Governi nazionali negli Stati decentralizzati e federali nell’assicurare l’attuazione di obblighi internazionali da parte delle regioni, il Comitato si preoccupa dell’assenza di strutture nazionali ad-hoc che garantiscano l’attuazione della Convenzione da parte di autorità e istituzioni regionali e locali.


24. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di promuovere una uniformità di norme e risultati nella attuazione della Convenzione in tutto il Paese, attraverso un coordinamento efficace e la creazione di meccanismi per assicurare la piena attuazione della Convenzione da parte di tutte le autorità e istituzioni regionali e locali.


25. Permane la preoccupazione del comitato sulla persistenza e pervasività  dell’atteggiamento patriarcale e degli stereotipi radicati sui ruoli e sulle responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società. Tali stereotipi minano alla base la condizione sociale delle donne, rappresentano un impedimento significativo alla attuazione della Convenzione, e sono una causa di base della posizione svantaggiata delle donne in vari settori, compreso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica. Il Comitato è molto preoccupato anche dalla rappresentazione delle donne come oggetti sessuali e in ruoli stereotipati da parte dei mass media e nella pubblicità.


26. Il Comitato invita lo Stato membro ad adottare un programma su larga scala, globale e coordinato, per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, comprese campagne di sensibilizzazione ed educative mirate a donne e uomini, per contribuire alla eliminazione di stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società in senso lato, in conformità agli articoli 2(f) e 5 (a) della Convenzione. Raccomanda che lo Stato membro faccia qualunque sforzo per diffondere informazioni sulla Convenzione, sia tra gli attori pubblici che privati, per aumentare la sensibilizzazione e la comprensione del significato e del contenuto di parità sostanziale delle donne. Raccomanda altresì che i mass media e le agenzie pubblicitarie siano mirate in maniera specifica e incoraggiate a proiettare un’immagine delle donne come partner alla pari in tutte le sfere della vita e che siano fatti degli sforzi concertati per cambiare la percezione delle donne come oggetti sessuali, e responsabili principalmente della crescita dei figli.


27. Mentre si nota con apprezzamento l’aumento nel numero di donne italiane al Parlamento Europeo, il Comitato resta profondamente preoccupato per la grave sotto-rappresentanza delle donne in cariche politiche e pubbliche, compresi gli enti elettivi, la magistratura, e a livello internazionale. Il Comitato è in particolare preoccupato che la partecipazione politica delle donne a livello nazionale sia diminuita negli ultimi anni e resta tra le più basse in Europa.


28. Il Comitato incoraggia lo Stato membro a intraprendere misure consistenti per aumentare la rappresentanza delle donne nelle cariche elettive o negli incarichi, e nella magistratura e a livello internazionale. Raccomanda che lo Stato membro introduca misure adeguate, comprese misure speciali temporanee in conformità all’art. 4, par. 1, della Convenzione e della raccomandazione generale 25 del Comitato per aumentare il numero di donne in cariche politiche e pubbliche.


Incoraggia ulteriormente lo Stato Membro a velocizzare gli sforzi per l’approvazione della legge in base all’art. 51 della Costituzione per aumentare il numero di donne in cariche politiche e pubbliche, compreso l’utilizzo delle quote, e di assicurare un’adeguata rappresentanza in tali cariche di donne ROM ed immigrate, e di donne dal Meridione d’Italia. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro realizzi delle campagne di sensibilizzazione tra uomini e donne sull’importanza della partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica e nel processo decisionale, e per creare delle condizioni capacitanti, incoraggianti e di sostegno per tale partecipazione.


29. Mentre si nota un netto aumento del tasso di occupazione tra le donne, il Comitato si preoccupa dei gravi svantaggi che le donne devono affrontare nel mercato del lavoro, compresa la sotto-rappresentazione delle donne in posizioni al vertice, la concentrazione di donne in alcuni settori a basso salario e nel lavoro part-time, il significativo divario salariale tra uomini e donne e la mancanza di attuazione del principio di parità salariale per lavoro di pari valore. Pur notando che la legge 53/2000 riconosce il diritto di entrambi i genitori ad usufruire di un congedo dal lavoro per accudire un figlio nella prima infanzia, il Comitato teme che una piccolissima percentuale di uomini sfrutti tale opportunità.


30. Il Comitato sprona lo Stato membro ad accelerare ed assicurare pari opportunità per uomini e donne nel mercato del lavoro, attraverso, tra l’altro, misure speciali temporanee in conformità all’art.


4, par. 1 della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato, e di assicurare pari retribuzione per lavoro di pari valore. Raccomanda inoltre che lo Stato Membro estenda le piene prestazioni previdenziali ai lavoratori part-time, in buona parte donne, e intraprenda misure per eliminare la segregazione sul lavoro, in particolare attraverso l’istruzione e la formazione. Inoltre il Comitato invita lo Stato membro a dare alle donne maggiore accesso all’impiego a tempo pieno (full-time), e a migliorare la disponibilità di strutture infantili a un costo accessibile, e ad incoraggiare gli uomini, anche con campagne di sensibilizzazione, ad assumersi pari responsabilità nell’accudire dei figli.


31. Il Comitato, pur prendendo atto delle riforme legislative nel campo della violenza contro le donne, resta preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica e l’assenza di una strategia globale per combattere tutte le forme di violenza contro le donne. Nel riconoscere gli sforzi fatti dallo Stato membro per combattere la tratta di donne, il Comitato si preoccupa dell’impatto della legge 189/2002 (nota come legge Bossi-Fini), che concede potere discrezionale alle autorità locali di porre delle limitazioni sulle vittime di tratta e nell’emissione di permessi di soggiorno.


32. Il Comitato sprona lo Stato Membro ad attribuire un’attenzione prioritaria all’adozione di misure globali per affrontare la violenza contro le donne e le bambine in conformità alla sua raccomandazione generale 19 sulla violenza contro le donne. Il Comitato sottolinea l’esigenza di attuare appieno e monitorare l’efficacia delle leggi sulla violenza sessuale e domestica, fornire centri d’accoglienza, servizi di protezione e consultori per le vittime, punire e riabilitare i rei, ed attuare formazione e sensibilizzazione per i pubblici funzionari, la magistratura e il pubblico. Il Comitato inoltre incoraggia lo Stato Membro a rivedere la legge 189/2002 al fine di assicurare che tutte le vittime di tratta beneficino dei permessi di soggiorno in base alla protezione sociale.


33. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che il rapporto contenga dati e informazioni insufficienti sull’impatto delle politiche sanitarie sulle donne, in particolare considerando l’impatto del sistema sanitario privatizzato sulla sanità femminile, e l’impatto di iniziative intraprese per ridurre i parti cesarei e per la prevenzione del cancro. Il Comitato è preoccupato della mancanza di dati e di informazioni analitiche sull’assistenza alle donne anziane e sull’assistenza sanitaria disponibile per le donne del Sud.


34. Il Comitato richiede allo Stato membro di monitorare l’impatto delle proprie politiche sanitarie sulle donne, compreso il Piano Sanitario Nazionale, e di fornire nel suo prossimo rapporto informazioni statistiche ed analitiche dettagliate sulle misure adottate per migliorare la salute delle donne, compreso l’impatto di tali misure, in conformità con la raccomandazione generale 24 del Comitato sulle donne e la salute. Il Comitato richiede inoltre allo Stato membro di fornire informazioni sull’assistenza alle donne anziane, sulle politiche sanitarie in atto per le donne del sud e sulle politiche di prevenzione della trasmissione della sieropositività tra adulti, compreso l’impatto di dette misure.


35. Il Comitato è preoccupato che alcuni gruppi di donne, comprese le ROM e le immigrate, restino in posizione vulnerabile ed emarginata, specialmente in merito all’istruzione, l’impiego, la salute e la partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali. Il Comitato è in particolar modo preoccupato sull’impatto della legge 189/2002, che impone restrizioni ampie alle donne immigrate lavoratrici, e sull’assenza di leggi e politiche riguardo i richiedenti asilo e i rifugiati, compreso il mancato riconoscimento di forme di persecuzione correlate al genere nella determinazione dello stato di profugo.


36. Il Comitato invita lo Stato membro ad adottare misure efficaci per l’eliminazione della discriminazione contro gruppi vulnerabili di donne, comprese le ROM e le immigrate, e per enfatizzare il rispetto nei riguardi dei loro diritti umani con tutti i mezzi disponibili, comprese misure speciali temporanee in conformità all’art. 4, par. 1, della Convenzione e con la raccomandazione generale 25 del Comitato. Esso invita altresì lo Stato membro a fornire, nel suo prossimo rapporto periodico, un quadro globale della posizione di fatto delle donne ROM ed immigrate nei campi dell’istruzione, dell’impiego, della salute e della partecipazione nella vita politica e pubblica. Il Comitato inoltre incoraggia lo Stato membro a rivedere le misure della legge 189/2002, al fine di eliminare le attuali restrizioni sulle donne immigrate, e ad adottare leggi e regolamenti che riconoscano le forme di persecuzione correlate al genere nella determinazione dello stato di profugo


37. Il Comitato richiede allo Stato membro di rispondere alle preoccupazioni espresse nei presenti commenti conclusivi nel suo prossimo rapporto periodico in base all’art. 18 della Convenzione, da presentarsi nel 2006.


38. Il Comitato richiede allo Stato membro di assicurare l’ampia partecipazione di tutti i ministeri ed enti pubblici nella fase preparatoria del suo prossimo rapporto, e di consultare altresì le organizzazioni non governative. Esso incoraggia lo Stato membro a coinvolgere il Parlamento in una discussione del rapporto prima della sua presentazione al Comitato.


39. Prendendo in considerazione le dimensioni del genere nelle dichiarazioni, programmi e piattaforme di azione adottate dalle relative conferenze, summit e sessioni speciali delle Nazioni Unite, come la sessione speciale dell’Assemblea Generale per la revisione e valutazione dell’attuazione del Programma di Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ventunesima sessione speciale), la sessione speciale dell’Assemblea Generale sui bambini (ventisettesima sessione speciale), la Conferenza Mondiale contro il razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e le Intolleranze correlate e la Seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento, il Comitato richiede allo Stato membro di includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni sull’attuazione degli aspetti di quei documenti relativi ai relativi articoli della Convenzione.


40. Il Comitato nota che l’adesione dello Stato ai sette maggiori strumenti internazionali per i diritti umani, cioè il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR), il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili (CCPR), la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (CERD), la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), la Convenzione contro la Tortura ed altri trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani, o Degradanti (CAT), la Convenzione sui Diritti del Bambino (CRC), e la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari (MWC), rafforzi il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali in tutti gli aspetti della vita. Di conseguenza, il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare la ratifica del trattato del quale non è ancora sottoscrittore, cioè la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari.


41. Il Comitato richiede l’ampia diffusione in Italia dei presenti commenti conclusivi al fine di rendere i cittadini, compresi i funzionari di governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e di diritti umani, consapevoli dei passi avanti che sono stati fatti per assicurare, di fatto e di diritto, la parità delle donne, oltre agli ulteriori passi necessari a tal proposito. Il Comitato richiede allo Stato membro di continuare a diffondere ampiamente, in particolare presso le organizzazioni di donne e di diritti umani, la Convenzione, il suo Protocollo Opzionale, le raccomandazioni generali del Comitato, La Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, e l’esito della ventitreesima sessione speciale della Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: parità di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo".


 



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