Firmata da
Giovanni Paolo II il 22 ottobre 1983 e resa pubblica a tutti il 24 novembre,
questa Carta dei diritti della famiglia costituisce un evento di grande
importanza, senza precedenti nella vita della Chiesa.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
CARTA
DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
22 ottobre 1983 (1)
PRESENTAZIONE
La «Carta dei diritti della famiglia» ha le sue origini nella
richiesta formulata dal sinodo dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema «I
compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi» (cf. «Propositio»,
n. 42). Sua santità, papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica
Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del sinodo e impegnò la
Santa Sede a preparare una Carta dei diritti della famiglia da
presentare agli ambienti ed autorità interessati.
È importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta
come ora viene presentata.
Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale
sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in
materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al
problema. La Carta differisce anche da una semplice dichiarazione di princìpi
teoretici riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i
nostri contemporanei, siano essi cristiani o no, una formulazione - la più completa e ordinata possibile - dei
fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la
famiglia.
I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza
dell'essere umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è
presente in questa Carta come luce della divina rivelazione che illumina la
naturale realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da
quella legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La
società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli
e promuoverli nell'interezza del loro contenuto.
I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere
specifico di una «Carta». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme
giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e principi
fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica
familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore
dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte
le usurpazioni.
Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in
altri documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente
Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior
chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e
sistematica. Annesse al testo (2) vi sono le indicazioni delle «fonti e
riferimenti», da cui alcune delle formulazioni sono state estratte.
La Carta dei diritti della famiglia è ora presentata dalla
Santa Sede, organo centrale e supremo del governo della Chiesa cattolica. Il
documento è arricchito da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta
ad un'ampia consultazione delle conferenze episcopali di tutta la Chiesa come
anche di esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è
indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene della
società, la comune consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la
Carta offre a tutti quelli che condividono la responsabilità per il bene comune
un modello e un punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e
di una politica della famiglia, e una guida per i programmi di azione.
Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento
all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, in
ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti
umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali
della famiglia.
La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa
mira a rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della
posizione della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella
difesa e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i
loro doveri in modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più
chiaramente apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi.
La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si
impegnino a fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della famiglia
siano protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per il bene
dell'intero genere umano, oggi e nel futuro.
La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai
rappresentanti dell'episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare
appello a tutti i membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara
testimonianza delle convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della
famiglia, e procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno
ed incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Preambolo
Considerando che:
A) i diritti della persona, anche se espressi come diritti
dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella
famiglia la sua nativa e vitale espressione;(3)
B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita
nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame
indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed
è aperta alla trasmissione della vita;(4)
C) il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in
maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita.(5)
D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti
propri, che sono inalienabili;(6)
E) la famiglia costituisce, più
ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore
e di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori
culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e
il benessere dei propri membri e della società;(7)
F) la famiglia è il luogo dove
diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella
sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze
della vita sociale;(8)
G) la famiglia e la società, che sono
mutuamente legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione
complementare nella difesa e nel progresso del bene dell'umanità e di ogni
persona;(9)
H) l'esperienza di diverse
culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società
riconoscere e difendere l'istituzione familiare;
I) la società, e in particolar
modo lo Stato e le organizzazioni internazionali, devono proteggere la famiglia
con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a
consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa
esercitare la sua specifica funzione;(10)
J) i diritti, le fondamentali
necessità, il benessere e i valori della famiglia, anche se vengono
progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e non
raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-economici;(11)
K) molte famiglie sono costrette
a vivere in situazioni di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio
ruoli con dignità;(12)
L) la Chiesa cattolica, consapevole
che il bene della persona, della società e della Chiesa stessa passa attraverso
la vita della famiglia, ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti
il disegno di Dio inscritto nella natura umana circa il matrimonio e la
famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle contro quanti le
attaccano;(13)
M) il sinodo dei vescovi,
celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse redatta e fatta
giungere a tutti gli interessati una Carta dei diritti della famiglia;(14)
la Santa Sede, dopo aver
consultato le conferenze episcopali, presenta ora questa Carta dei diritti
della famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle organizzazioni
internazionali e a tutte le istituzioni e persone interessate, perché
rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento e la
loro osservanza.
Articolo 1
Ogni persona ha diritto alla
libera scelta del proprio stato 1495 di vita, e perciò a sposarsi e formare una
famiglia oppure a restare celibe o nubile.(15)
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha
raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di
sposare di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni
legali all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che
temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi
ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza
sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti
fondamentali della persona.(16)
b) Coloro che desiderano sposarsi
e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle
condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di
esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità.(17)
c) Il valore istituzionale del
matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione delle
coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio
debitamente contratto.(18)
Articolo 2
Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e
pieno consenso degli sposi debitamente espresso.(19)
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle
famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni
pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve
essere evitata.(20)
b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa.
Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o
una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce
una violazione di questo diritto.(21)
c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e
donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del
matrimonio. (22)
Articolo 3
Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia
e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli da
procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi,
verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di
valori e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23)
a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni
private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel
decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana
e contro la giustizia.(24)
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo
sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi
di contraccezione, sterilizzazione o aborto.(25)
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società
per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei
figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un
adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione.(26)
Articolo 4
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto
dal momento del concepimento.(27)
a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla
vita dell'essere umano.(28)
b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione
umano.(29)
c) Tutti gli interventi sul
patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le
anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e
contrastano il bene della famiglia.
d) I figli, sia prima che dopo la
nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno
pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il
parto.(30)
e) Tutti i figli, sia nati nel
matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione
sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.(31)
f) Gli orfani o i fanciulli privi
dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare
protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento
o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci
di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza
permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei
genitori.(32)
g) I bambini che sono
handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente
adatto al loro sviluppo umano.(33)
Articolo 5
Avendo dato la vita ai loro
figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inalienabile diritto di
educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali
educatori dei loro figli.(34)
a) I genitori hanno il diritto di
educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e religiose,
tenendo conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene
e la dignità del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e
l'assistenza necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo
educativo.(35)
b) I genitori hanno il diritto di
scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli
in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che
pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente
liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti.
Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente,
spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di
questa libertà.(36)
c) I genitori hanno il diritto di
ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non
sono in armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. In
particolare l'educazione sessuale - che è un diritto fondamentale dei genitori
- deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri
educativi scelti e controllati da loro.(37)
d) I diritti dei genitori sono
violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di
educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa.(38)
e) Il diritto primario dei
genitori ad educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione
tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme
di partecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle
scuole e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative.(39)
f) La famiglia ha il diritto di
esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positivi per la
costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia.
Nel contempo la famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente
per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli
abusi dei mass media.(40)
Articolo 6
La famiglia ha il diritto di
esistere e di progredire come famiglia.(41)
a) Le pubbliche autorità devono
rispettare e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, l'intimità,
l'integrità e la stabilità di ogni famiglia.(42)
b) Il divorzio intacca la stessa
istituzione del matrimonio e della famiglia.(43)
c) Il sistema della famiglia
allargata, dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio
il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel
rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia nucleare e della dignità
personale di ogni membro.
Articolo 7
Ogni famiglia ha il diritto di
vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei
genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere
la fede, di prendere parte al culto pubblico e a scegliere liberamente
programmi di istruzione religiosa senza patire discriminazione.(44)
Articolo 8
La famiglia ha il diritto di
esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della
società.(45)
a) Le famiglie hanno il diritto
di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo
della famiglia m modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i
diritti, promuovere il bene, e rappresentare gli interessi della famiglia.(46)
b) Sul piano economico, sociale,
giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle
famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione
dei programmi che interessano la vita della famiglia.(47)
Articolo 9
Le famiglie hanno il diritto di
poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle
pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza
discriminazione di sorta.(48)
a) Le famiglie hanno il diritto a
condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro
dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e
conservare proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare;
le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione della proprietà devono
rispettare i bisogni e i diritti dei membri della famiglia.(49)
b) Le famiglie hanno diritto a
misure nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel
caso di morte prematura di uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno
dei coniugi, di incidente, di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione,
e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore
dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o
dell'educazione dei figli.(50)
c) Gli anziani hanno il diritto
di trovare all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile,
in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la
vecchiaia in serenità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la
loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita sociale.(51)
d) I diritti e la necessità della
famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in
considerazione nella politica e nella legislazione penale, di modo che il
detenuto rimanga in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente
sostenuta durante il periodo di detenzione.
Articolo 10
Le famiglie hanno diritto a un
ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai
membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la
stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana
ricreazione.(52)
a) La remunerazione del lavoro
deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia
mediante un conveniente salario, chiamato «salario familiare», sia mediante
altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro
casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a
lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione
dei figli.(53)
b) Il lavoro in casa della madre
deve essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della
famiglia e della società.(54)
Articolo 11
La famiglia ha il diritto a una
decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero
dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della
famiglia e della comunità.(55)
Articolo 12
Le famiglie dei migranti hanno
diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie.(56)
a) Le famiglie degli immigrati
hanno diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno ed
assistenza per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio
contributo.
b) I lavoratori emigranti hanno
diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile.
c) I rifugiati hanno diritto
all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni
internazionali onde facilitare la riunione delle loro famiglie.
NOTE
(1) Santa Sede, Carta dei
diritti della famiglia, presentata dalla Santa Sede a tutte le persone,
istituzioni e e autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di
oggi, 22 ottobre 1983: L'Osservatore Romano, 24.11.1983, inserto tabloid.
La Carta si compone di una Introduzione, un Preambolo e 12
Articoli. La data ufficiale è quella della presentazione ai giornalisti,
avvenuta nella sala stampa della Santa Sede appunto il 24.11.1983, come annota CivCatt
134(1983) IVI3204, p. 581. Il testo diffuso in fascicoli nelle varie lingue
dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana «Documenti vaticani» porta la
data 22 ottobre 1983.
(2) Seguendo la redazione di CivCatt 134(1983) IV/3204 pp.
583ss riportiamo «Fonti e riferimenti» nella forma di note al piede anziché in
appendice al documento [ndr].
(3) Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n 9: EE
3/891; Conc. Vaticano II, Cost. Past. Gaudium
et spes, n. 24: Ev 1/1393.
(4) Pacem in terris, parte I: EV
2/7; Gaudium et spes, 48 e 50: n. 11.18; EV 1/1471.1478; Familiaris
consortio, 19: n. 534s; EV 7/1554s; CIC can. 1056: n. 135.
(5) Gaudium et spes, 50: n.
19; EV 1/1479; Humanae vitae, 12: n. 63s; EV 31/598; Familiaris
consorzio, 28: n. 561s; EV 7/1611s.
(6) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, nn. 9
e 10: EE 3/891ss: Familiaris consortio, 28: n. 561s.
(7) Familiaris consorzio, 43: n. 613s.
(8) Gaudium et spes, 52: n.
26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 21: n. 541s: EV
7/1591s.
(9) Gaudium et spes, 52: n.
26; EV 1/1486: Familiaris consortio, 42 e 45: nn. 612.619s; EV
7/1662.1669s.
(10) Familiaris consortio,
45: n. 620; EV 7/1670.
(11) Familiaris consortio,
46: n. 621; EV 7/1671.
(12) Familiaris consortio, 6 e 77: nn. 494.719; EV
7/1544.1769.
(13) Familiaris consortio, 3 e 46: nn. 479.481.622; EV
7/1529.1531.1672.
(14) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(15) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891 , n.
9: EE 3/891: Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium
et spes, 26: EV 1/1400; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
16,1.
(16) CIC cann. 1058 e 1077: nn. 138.163; Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.
(17) Gaudium et spes, 52: nn.
26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81: n. 740 EV 7/1790.
(18) Gaudium et spes, 52: n.
26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81 e 82: a 7410s; EV
7/1790s.
(19) Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC
can. 1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
16, 2.
(20) Gaudium et spes. 52: n. 25;
EV 1 /1485.
(21) Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062.
(22) Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris
consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC can.
1135: n. 258; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.
(23) Populorum progressio, 37: EV 2/1082; Gaudium
et spes, 50 e 87: n.19; EV 1/1479.1627; Humanae vitae, 10: n. 56-61;
EV 3/596; Familiaris consortio, 30 e 46: nn. 564-566.622; EV
7/1614-1616.1672.
(24) Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(25)Familiaris consortio, 30: n.
566; EV 7/1616.
(26) Gaudium et spes, 50: nn.
19; EV 1/1479.
(27) Gaudium et spes, 51: nn.
23; EV 1/1483; Familiaris consortio. 26: n. 558; EV
7/1608.
(28) Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600;
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu
sull'aborto procurato, 18.11.1974: EV 5/662; Familiaris consortio,
30: n. 566; EV 7/1616.
(29) GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle
scienze. 23.10.1982.
(30) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2;
Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Preambolo e 4.
(31) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2.
(32) Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660.
(33) Familiaris consortio,
77: n. 719; EV 7/1769.
(34) Pio XI, Lett. enc. Divini
illius Magistri, 31.12.1929, nn. 27-34: EE 5/351ss; Gravissimum
educationis, 3: EV 1/826; Familiaris consortio, 36: n. 588s; EV
7/1638s; CIC can. 793 e 1136: n. 259.
(35) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(36) Gravissimum educationis, 7: EV 1/836; Dignitatis
humanae, 5: EV 1/1057 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai capi delle
nazioni firmatarie dell'Atto finale di Helsinki sulla libertà di coscienza e di
religione, n. 4 b: EV 7/566; Familiaris consortio, 40: n. 606s; EV
7/1656s: CIC can. 797.
(37) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris
consortio, 37 e 40: n. 591-596.606; EV 7/1643-1646.1656.
(38) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris
consortio, 40: n. 606; EV 7/1656.
(39) Familiaris consortio, 40: n. 607; EV 7/1657; CIC
can. 796.
(40) PAOLO VI, Messaggio per la III Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, 11.5.1969; Familiaris consortio, 76: n. 713-717; EV
7/1763-1767.
(41) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(42) LEONE XIII Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n. 10:
EE 3/892ss;Familiaris consortio, 46: n. 621s; EV 7/1671s; Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, n. 17.
(43) Gaudium et spes, 48 e 50:
nn. 11.20; EV 1/1471.1480.
(44) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Messaggio
sulla libertà di coscienza e
di religione, n. 4 b: EV 7/566; Convenzione internazionale sui
diritti civili e politici, n. 18.
(45) Familiaris consortio, 44 e 48: nn. 616.618.625-627; EV
7/1666-1668.1675-1677.
(46) Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris
consortio, 46 e 72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752.
(47) Familiaris consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV
7/1668-1670.
(48) Laborem exercens, 10 e 19: EV 7/1429s.1476-79; Familiaris
consortio, 45: n.620; EV 7/1670; Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, 16,3 e 22; Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, n. 10, 1.
(49) Mater et magistra, 11: EE. 7/222ss; Laborem
exercens, 10: EV 7/1429: Familiaris consortio, 45: n. 620; EV
7/1670; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 22 e 25; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 7 a ii.
(50) Familiaris consortio, 45 e 46: nn. 619-622; EV
7/1670.1672; Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo, 25,1; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nn. 9. 10,1 e
10,2.
(51) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 27: nn. 559s: EV 7/1609s.
(52) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, 23.
(53) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790.
(54) Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV
7/1597-1600.
(55) Apostolicam actuositatem, 8: EV 1/945; Familiaris
consortio, 81: n. 740; EV 7/1790; Convenzione internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali, n. 11,1.
(56) Familiaris consortio, 77: nn. 720; EV 7/1770; Carta
sociale europea, 19.