Firmata da Giovanni Paolo II il 22 ottobre 1983 e resa pubblica a tutti il 24 novembre, questa Carta dei diritti della famiglia costituisce un evento di grande importanza, senza precedenti nella vita della Chiesa.

 

The Holy See

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA

CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA

 22 ottobre 1983 (1)

 PRESENTAZIONE

La «Carta dei diritti della famiglia» ha le sue origini nella richiesta formulata dal sinodo dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema «I compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi» (cf. «Propositio», n. 42). Sua santità, papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una Carta dei diritti della famiglia da presentare agli ambienti ed autorità interessati.

È importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene presentata.

Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La Carta differisce anche da una semplice dichiarazione di princìpi teoretici riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei, siano essi cristiani o no, una formulazione - la più completa e ordinata possibile - dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la famiglia.

I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza dell'essere umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è presente in questa Carta come luce della divina rivelazione che illumina la naturale realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli e promuoverli nell'interezza del loro contenuto.

I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di una «Carta». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e principi fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni.

Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in altri documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e sistematica. Annesse al testo (2) vi sono le indicazioni delle «fonti e riferimenti», da cui alcune delle formulazioni sono state estratte.

La Carta dei diritti della famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, organo centrale e supremo del governo della Chiesa cattolica. Il documento è arricchito da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un'ampia consultazione delle conferenze episcopali di tutta la Chiesa come anche di esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la comune consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti quelli che condividono la responsabilità per il bene comune un modello e un punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una politica della famiglia, e una guida per i programmi di azione.

Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, in ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali della famiglia.

La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della posizione della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi.

La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della famiglia siano protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi e nel futuro.

La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti dell'episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.

 

CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA

Preambolo

Considerando che:

A) i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione;(3)

B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita;(4)

C) il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita.(5)

D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili;(6)

E) la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore e di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società;(7)

F) la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;(8)

G) la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione complementare nella difesa e nel progresso del bene dell'umanità e di ogni persona;(9)

H) l'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società riconoscere e difendere l'istituzione familiare;

I) la società, e in particolar modo lo Stato e le organizzazioni internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione;(10)

J) i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i valori della famiglia, anche se vengono progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-economici;(11)

K) molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio ruoli con dignità;(12)

L) la Chiesa cattolica, consapevole che il bene della persona, della società e della Chiesa stessa passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle contro quanti le attaccano;(13)

M) il sinodo dei vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una Carta dei diritti della famiglia;(14)

la Santa Sede, dopo aver consultato le conferenze episcopali, presenta ora questa Carta dei diritti della famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle organizzazioni internazionali e a tutte le istituzioni e persone interessate, perché rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento e la loro osservanza.

Articolo 1

Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato 1495 di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.(15)

a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposare di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona.(16)

b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità.(17)

c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto.(18)

Articolo 2

Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso.(19)

a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata.(20)

b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una violazione di questo diritto.(21)

c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio. (22)

Articolo 3

Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23)

a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la giustizia.(24)

b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto.(25)

c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione.(26)

Articolo 4

La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.(27)

a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano.(28)

b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.(29)

c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.

d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.(30)

e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.(31)

f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32)

g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.(33)

Articolo 5

Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli.(34)

a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo.(35)

b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà.(36)

c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale - che è un diritto fondamentale dei genitori - deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro.(37)

d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa.(38)

e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative.(39)

f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positivi per la costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media.(40)

Articolo 6

La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia.(41)

a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia.(42)

b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della famiglia.(43)

c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di ogni membro.

Articolo 7

Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza patire discriminazione.(44)

Articolo 8

La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società.(45)

a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia m modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e rappresentare gli interessi della famiglia.(46)

b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della famiglia.(47)

Articolo 9

Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.(48)

a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri della famiglia.(49)

b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei figli.(50)

c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita sociale.(51)

d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione.

Articolo 10

Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.(52)

a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario, chiamato «salario familiare», sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei figli.(53)

b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della società.(54)

Articolo 11

La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.(55)

Articolo 12

Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie.(56)

a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo.

b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile.

c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione delle loro famiglie.


NOTE

(1) Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, presentata dalla Santa Sede a tutte le persone, istituzioni e e autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di oggi, 22 ottobre 1983: L'Osservatore Romano, 24.11.1983, inserto tabloid.

La Carta si compone di una Introduzione, un Preambolo e 12 Articoli. La data ufficiale è quella della presentazione ai giornalisti, avvenuta nella sala stampa della Santa Sede appunto il 24.11.1983, come annota CivCatt 134(1983) IVI3204, p. 581. Il testo diffuso in fascicoli nelle varie lingue dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana «Documenti vaticani» porta la data 22 ottobre 1983.

(2) Seguendo la redazione di CivCatt 134(1983) IV/3204 pp. 583ss riportiamo «Fonti e riferimenti» nella forma di note al piede anziché in appendice al documento [ndr].

(3) Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n 9: EE 3/891; Conc. Vaticano II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 24: Ev 1/1393.

(4) Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes, 48 e 50: n. 11.18; EV 1/1471.1478; Familiaris consortio, 19: n. 534s; EV 7/1554s; CIC can. 1056: n. 135.

(5) Gaudium et spes, 50: n. 19; EV 1/1479; Humanae vitae, 12: n. 63s; EV 31/598; Familiaris consorzio, 28: n. 561s; EV 7/1611s.

(6) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, nn. 9 e 10: EE 3/891ss: Familiaris consortio, 28: n. 561s.

(7) Familiaris consorzio, 43: n. 613s.

(8) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 21: n. 541s: EV 7/1591s.

(9) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486: Familiaris consortio, 42 e 45: nn. 612.619s; EV 7/1662.1669s.

(10) Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670.

(11) Familiaris consortio, 46: n. 621; EV 7/1671.

(12) Familiaris consortio, 6 e 77: nn. 494.719; EV 7/1544.1769.

(13) Familiaris consortio, 3 e 46: nn. 479.481.622; EV 7/1529.1531.1672.

(14) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.

(15) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891 , n. 9: EE 3/891: Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes, 26: EV 1/1400; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16,1.

(16) CIC cann. 1058 e 1077: nn. 138.163; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.

(17) Gaudium et spes, 52: nn. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81: n. 740 EV 7/1790.

(18) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81 e 82: a 7410s; EV 7/1790s.

(19) Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC can. 1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 2.

(20) Gaudium et spes. 52: n. 25; EV 1 /1485.

(21) Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062.

(22) Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC can. 1135: n. 258; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.

(23) Populorum progressio, 37: EV 2/1082; Gaudium et spes, 50 e 87: n.19; EV 1/1479.1627; Humanae vitae, 10: n. 56-61; EV 3/596; Familiaris consortio, 30 e 46: nn. 564-566.622; EV 7/1614-1616.1672.

(24) Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.

(25)Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.

(26) Gaudium et spes, 50: nn. 19; EV 1/1479.

(27) Gaudium et spes, 51: nn. 23; EV 1/1483; Familiaris consortio. 26: n. 558; EV 7/1608.

(28) Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu sull'aborto procurato, 18.11.1974: EV 5/662; Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.

(29) GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze. 23.10.1982.

(30) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2; Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Preambolo e 4.

(31) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2.

(32) Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660.

(33) Familiaris consortio, 77: n. 719; EV 7/1769.

(34) Pio XI, Lett. enc. Divini illius Magistri, 31.12.1929, nn. 27-34: EE 5/351ss; Gravissimum educationis, 3: EV 1/826; Familiaris consortio, 36: n. 588s; EV 7/1638s; CIC can. 793 e 1136: n. 259.

(35) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.

(36) Gravissimum educationis, 7: EV 1/836; Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai capi delle nazioni firmatarie dell'Atto finale di Helsinki sulla libertà di coscienza e di religione, n. 4 b: EV 7/566; Familiaris consortio, 40: n. 606s; EV 7/1656s: CIC can. 797.

(37) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio, 37 e 40: n. 591-596.606; EV 7/1643-1646.1656.

(38) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio, 40: n. 606; EV 7/1656.

(39) Familiaris consortio, 40: n. 607; EV 7/1657; CIC can. 796.

(40) PAOLO VI, Messaggio per la III Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 11.5.1969; Familiaris consortio, 76: n. 713-717; EV 7/1763-1767.

(41) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.

(42) LEONE XIII Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n. 10: EE 3/892ss;Familiaris consortio, 46: n. 621s; EV 7/1671s; Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, n. 17.

(43) Gaudium et spes, 48 e 50: nn. 11.20; EV 1/1471.1480.

(44) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Messaggio sulla libertà di coscienza e

di religione, n. 4 b: EV 7/566; Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, n. 18.

(45) Familiaris consortio, 44 e 48: nn. 616.618.625-627; EV 7/1666-1668.1675-1677.

(46) Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris consortio, 46 e 72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752.

(47) Familiaris consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV 7/1668-1670.

(48) Laborem exercens, 10 e 19: EV 7/1429s.1476-79; Familiaris consortio, 45: n.620; EV 7/1670; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 16,3 e 22; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 10, 1.

(49) Mater et magistra, 11: EE. 7/222ss; Laborem exercens, 10: EV 7/1429: Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 22 e 25; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 7 a ii.

(50) Familiaris consortio, 45 e 46: nn. 619-622; EV 7/1670.1672; Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo, 25,1; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nn. 9. 10,1 e 10,2.

(51) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 27: nn. 559s: EV 7/1609s.

(52) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 23.

(53) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790.

(54) Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV 7/1597-1600.

(55) Apostolicam actuositatem, 8: EV 1/945; Familiaris consortio, 81: n. 740; EV 7/1790; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 11,1.

(56) Familiaris consortio, 77: nn. 720; EV 7/1770; Carta sociale europea

, 19.