SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:212
Data emissione:
Ente emittente:Tribunale Trieste
Oggetto:Ordine di servizio per svolgimmento delle prove Invalsi
Testo:

Sintesi del contenuto e commento
Le cd. prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale.
Si tratta, dunque, di una materia sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico che trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell’ambito del territorio nazionale.
In particolare, è proprio e significativamente il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che, all’art. 10, comma 1, DPR 275/1999 prevede che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche “.
Rilevazioni periodiche in ordine all’efficienza ed agli standard di qualità del sistema scolastico sono dunque da tempo previste dal nostro ordinamento e la decisione in ordine alla loro effettuazione, nonché ai metodi della loro effettuazione, è demandata alla competenza Ministeriale, non al singolo istituto scolastico.
Alla originaria competenza Ministeriale si è affiancata nel tempo la competenza dell’ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l’appunto del Ministero dell’Istruzione (art. 1 L. 53/2003); tale ente, annovera, in particolare, tra le proprie attribuzioni quella di effettuare “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità” degli studenti (art. 3, L. 53/2003) al fine del progressivo miglioramento e l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione”.
Successivamente, l’art. 17 del D.Lgs 213/2009 ha attribuito all’Invalsi ulteriori competenze, sempre relative alla finalità di miglioramento ed armonizzazione del sistema educativo nazionale, tra le quali quella di “promozione di periodiche rilevazioni nazionali, apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale …”.
Alla luce del quadro normativo sinteticamente richiamato si può dunque ritenere che l’effettuazione di rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico è previsto dall’ordinamento in capo al Ministero della pubblica istruzione che ne dispone e cura lo svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l’Invalsi, le cui competenze sono del pari  normativamente previste proprio con riferiménto allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di rilevazione di cui si discorre.
In relazione a tale funzione, non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove di cui si discorre.

(Sentenza tratta da OrizzonteScuola.it)

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2012ottobre/Tribunale-di-Trieste-Sentenza-n.-212-2012.pdf