SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:147
Data emissione:07/06/2012
Ente emittente:Corte Costituzionale
Oggetto:SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata, con ricorsi notificati il 12-14 e il 13 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14, il 21 e il 23 settembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105 del registro ricorsi 2011.
Testo:

Dal testo:

Le Regioni a statuto ordinario ricorrenti censurano le suindicate disposizioni con

argomentazioni in larga misura coincidenti.

Esse osservano, innanzitutto, che tali norme comportano una significativa riduzione del numero

delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado mediante

la formazione di istituti comprensivi, imponendo un numero minimo di iscritti come condizione per

ottenere l’autonomia e determinando una diminuzione del numero dei dirigenti scolastici; il tutto

nel quadro di un complessivo contenimento della spesa in materia di istruzione, avviato già con

l’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella materia dell’istruzione – argomentano le ricorrenti – convivono diverse competenze,

suddivise tra Stato e Regioni: al primo spetta la competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo

comma, lettera n), Cost., in tema di «norme generali sull’istruzione», mentre è oggetto di

competenza concorrente, secondo l’art. 117, terzo comma, Cost., la materia dell’istruzione in

generale, nella quale allo Stato rimane soltanto la determinazione dei principi fondamentali.

Le Regioni ricorrenti rilevano che nel caso specifico, alla luce dei concetti espressi nella

sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, non sembra che le disposizioni censurate possano

rappresentare norme generali sull’istruzione, in quanto esse non fissano affatto gli standard minimi,

non toccano i cicli dell’istruzione, non regolano le finalità ultime del sistema dell’istruzione, né

hanno ad oggetto la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli o la

valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Allo stesso modo,

però, neppure sembra che le norme censurate possano ritenersi espressione di principi fondamentali

in materia di istruzione, poiché le stesse si risolvono nell’enunciazione di una serie di regole di

dettaglio «che precludono l’esercizio di scelte che sono la ragione stessa dell’autonomia che la

Costituzione riserva alle Regioni» (così, testualmente, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria).

Stabilire che non possono esservi scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado

che non siano accorpate in istituti comprensivi (art. 19, comma 4) significa escludere in via assoluta

la possibilità di dare risalto a specifiche particolarità locali, imponendo alle Regioni una mera

attività di esecuzione. Analogamente, l’art. 19, comma 5, vietando di attribuire la dirigenza

scolastica alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore ad una certa soglia

fissata dallo Stato esclude, senza una plausibile ragione, qualunque possibilità di valutazione da

parte delle Regioni, da compiere sulla base delle risorse disponibili. Non si tratta, quindi, di principi

fondamentali, bensì, in modo evidente, di una normativa di dettaglio emessa in una materia dicompetenza concorrente.

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2012%20maggio/sen147Logoillegittimo%20il%20dimensionamento%20scuole.pdf