SCHEDA APPROFONDIMENTO
Tipologia: | Sentenza |
Numero emissione: | 572 |
Data emissione: | 26/10/2011 |
Ente emittente: | TAR Calabria |
Oggetto: | Annullamento del provvedimento con il quale il CSA di Reggio Calabria (Ufficio IX ATP di Reggio Calabria), modificando la nota dell’Istituto [omissis] protocollo 3223/C21 del 20/07/2011, ha accorpato in un’unica classe le previste due classi di scuola secondaria di I grado |
Collegati: | La sentenza n. 759 del 26 Ottobre 2011 del TAR Calabria è importantissima, poichè ribadisce il principio che costituire classi con un numero di alunni superiore ai 20 in presenza di un alunno con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve costituisce violazione di legge e rende quindi illegittima la composizione della classe con conseguente sdoppiamento ope Judicis. Finalmente , a seguito della mobilitazione delle famiglie e delle loro associazioni il Ministero e gli uffici scolasticki regionali dovranno adeguarsi al rispetto delle norme emanate dallo stesso ministero e manifestamente violate dallo stesso e dai suoi organi periferici.
Ovviamente solo classi non numerose possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di tutti i docenti curricolari, cosa impossibile con classi superaffollate. Tali classi favoriscono la delega ai soli docenti per il sostegno e, conseguentemente i ricorsi ai TAR da parte dei genitori che vedono abbandonato il proprio figliolo quando manca il docente per il sostegno. |
Testo: |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. |
Documento: | https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2011ottobre/Tar-Calabria-Sentenza-n.-759-2011.pdf |