SCHEDA APPROFONDIMENTO
Tipologia: | Sentenza |
Numero emissione: | 406 |
Data emissione: | 21/10/1992 |
Ente emittente: | Cassazione |
Oggetto: | Giudizio di legittimità costituzionale degli artt.4, 10, commi primo, terzo e sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 18 marzo 1992, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorso 1992. |
Testo: |
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "é composto da"; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi terzo e se sto, 11, comma secondo, 18, comma quarto, 19, 40, commi primo e secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevate dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia |
Documento: | https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/sentenzegennaio2011/Corte%20costituzionale%2C%20sentenza%20del%2021%20ottobre%201992%2C%20n.%20406.pdf |