SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:-----
Data emissione:28/10/2009
Ente emittente:Tribunale Genova
Oggetto:Con atto di citazione in opposizione notificato il _______ il sig. AP proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 148 c.c. del Tribunale di Genova con cui il Presidente f.f., dr.______________, aveva disposto, a carico dell’opponente , quale avo paterno, la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento per la nipote FF , nata dalla relazione tra il sig. PP e MM; a tale fine osservava che il decreto sarebbe contraddittorio nella parte in cui, pur ritenendo sufficiente per la madre della minore un contributo di € 250,00, non avrebbe preso in considerazione la disponibilità manifestata dallo stesso sig. BB di contribuire al mantenimento della figlia con € 200,00 mensili, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante a prevedere l’intero importo a carico del padre senza ricorrere alla responsabilità sussidiaria degli ascendenti. Inoltre l’assegno appare eccessivamente gravoso per l’opponente percettore di una pensione di poco più di €1000,00 al mese.
Testo:

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’opposizione:

DICHIARA revocato il decreto emesso in data ______dal Presidente f.f. dr. _______e per effetto

ORDINA al sig. PP di corrispondere entro il 10 di ogni mese direttamente alla sig.ra MM, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ___, la somma di € 200,00 mensili , rivalutabile annualmente secondo ISTAT oltre € 70,00 forfetarie per le spese scolastiche e ludico sportive e al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN;

ORDINA al sig. AP di corrispondere alla sig.ra CC la somma mensile di € 70,00 a titolo di contributo di mantenimento dell’ascendente (rectius discendente, n.d.r.) FF ;

ORDINA alla sig.ra AP di corrispondere alla sig.ra CC la somma mensile di € 60,00 a titolo di contributo di mantenimento dell’ascendente (rectius discendente n.d.r.) FF;

CONDANNA solo PP, in relazione alla fase monitoria, alla rifusione all’Erario della somma come determinata nel decreto opposto (€ 400,00 per diritti, € 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA);

DICHIARA compensate le spese di causa in relazione alla presente fase.

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2010/Tribunale%20di%20Genova.doc