SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:24091
Data emissione:13/11/2009
Ente emittente:Cassazione
Oggetto:O.F. era stato assunto il 3 luglio 1995 dalla srl Stamperia e T.D., a seguito di avviamento obbligatorio come invalido civile ed era stato addetto alla attività di confezionamento di tessuto; il Collegio medico provinciale, cui egli si era rivolto, aveva affermato che dette mansioni non erano compatibili con la sua minorazione; l' O. quindi, dopo avere vanamente chiesto il cambio di mansioni, in data **** aveva comunicato all'azienda che avrebbe sospeso il lavoro fino all'assegnazione di una nuova collocazione, restando così creditore di L. 31.285.040 per retribuzioni non corrisposte fino al ****, giacchè era stato poi licenziato con lettera del 12 giugno 1997 per impossibilità di adibirlo altrove.
Testo:

Pertanto, quando risulta l'esistenza in azienda di posti compatibili, il fatto che questi siano integralmente già occupati, non vale ad esimere, automaticamente, dall'obbligo di legge, dal momento che la completezza dell'organico è frutto di una scelta autonoma del datore, che pure è a conoscenza che il numero dei dipendenti in forza gli impone la assunzione delle categorie protette. Lo si è già affermato con la sentenza di questa Corte n. 2036 del 23 febbraio 1995 con cui si è osservato che il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l'assunzione, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, è tenuto a ricercare all'interno dell'azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore e a questo fine deve, se necessario, procedere a ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio. Si è altresì precisato che, in tale operazione l'esigenza di osservare la L. n. 482 del 1968, art. 11 può integrare una delle "ragioni organizzative" che permettono il trasferimento di lavoratori già in organico ad un altra unità produttiva. Ciò però non può comportare - si è ulteriormente ritenuto - l'assegnazione di un lavoratore già in servizio a mansioni superiori, che egli non sia capace di espletare.

Si tratta dunque di accertare, in tutte le fattispecie, se vi siano in azienda mansioni "concretamente disponibili" per cui il lavoratore avviato sia idoneo, e solo quando questa concreta disponibilità si rivela impossibile l'azienda può rifiutare l'assunzione, ovvero licenziare per il medesimo motivo.

Il ricorso va quindi accolto in questi termini, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Genova, alla quale viene rimessa l'indagine sulla situazione esistente, all'epoca dei fatti, presso l'ufficio amministrativo della società e quindi se si potesse ovviare alla già avvenuta occupazione dei posti ivi compatibili senza costi aggiuntivi per la società.

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2010/SUPREMA%20CORTE%20DI%20CASSAZIONE.doc