SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Ordinanza
Numero emissione:11
Data emissione:13/01/2010
Ente emittente:TAR Puglia
Oggetto:annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, adottato il 17/12/2009, con cui il comune di Altamura ha disposto l’assegnazione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore dell’alunno , per un totale di sei ore settimanali (1 ora al giorno), così come comunicato con nota del 17/12/2009;
per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire del servizio di assistenza
specialistica, erogato dal Comune di Altamura, per l’intero orario della sua frequenza scolastica
Testo:

-considerato che il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ha individuato il livello di intervento terapeutico ed assistenziale nell’assistenza specialistica (e non già nel mero sostegno pedagogico) per l’intero monte ore scolastico, evidentemente in considerazione della gravità dell’handicap riscontrato nel minore;


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-rilevato che lo stesso Dirigente scolastico ha in tali termini interpretato l’indicazione terapeutica inviando conseguentemente la documentazione al competente ufficio comunale;

-considerato che l’Amministrazione investita della pratica ha arbitrariamente ridotto il monte ore di assistenza senza in alcun modo giustificare la scelta di discostarsi dalle indicazioni del P.E.I.;

-ritenuto infine che, comunque, il minore in questione non possa restare sfornito di idonea assistenza durante le ore di frequenza scolastica senza interferire con il regolare svolgersi delle lezioni;

-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile ex art.21 della legge n.1034/71;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.II, accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

 

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2010/19-01-10.doc