Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
Scheda n. 424
Subito dopo la divulgazione della Direttiva sui BES del 27 Dicembre 2012, erano state sollevate da più parti perplessità interpretative su alcuni passaggi della stessa.
La C.M. n° 8 del 6/3/2013 firmata dal Capodipartimento del MIUR, la Dirigente Generale Lucrezia Stellacci, fuga quelle perplessità ed offre alle scuole uno strumento operativo di notevole
importanza, completando il quadro di allargamento della normativa sull’inclusione scolastica iniziatosi negli anni ’70 del secolo scorso, ampliatosi con la L. n° 170/10 e completato con
la Direttiva del 27 Dicembre 2012, che però deve essere letta necessariamente alla luce della presente Circolare.
Pertanto in questo commento si riporteranno numerosi brani della stessa, che merita la massima diffusione, essendo stata inviata, oltre che ai destinatari istituzionali (Uffici Scolastici Regionali
e Dirigenti Scolastici) anche alle Associazioni presenti nell’Osservatorio ministeriale per l’inclusione scolastica, alle associazioni familiari e degli studenti presenti nei rispettivi
Forum, a voler significare che l’inclusione è compito di tutta la società a partire dai compagni degli alunni con BES e dalle loro famiglie.
La Circolare fin dall’inizio insiste molto sulla necessità di un progetto educativo didattico che deve essere predisposto per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali anche quelli che
hanno uno svantaggio culturale, personale o sociale. Ecco la Circolare:
“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso
è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES,
privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente
didattico-strumentale.”
E, per fugare i rischi di genericità applicative, la Circolare prosegue:
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”
Si sottolinea la necessità di motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate.
La Circolare passa poi a chiarire alcuni momenti urgenti dell’anno scolastico:
“Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture
sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e
riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.”
Qui si introduce un temporaneo ruolo di supplenza dei docenti della classe ai ritardi burocratici, fondato però su fondate valutazioni pedagogico-didattiche; ma, è da intendersi che, a mio
avviso, ove le certificazioni ufficiali non dovessero pervenire, i docenti dovranno alla fine valutare non confermando le misure compensative e dispensative importanti che avevano anticipato.
Ciò ovviamente per evitare “contenzioso” (come sopra detto) in presenza di uno di tali alunni promossi da parte di compagni bocciati con analoghi problemi di
profitto.
E siccome la Direttiva su questi aspetti non aveva molto approfondito, la Circolare ulteriormente precisa:
“Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come
previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).”
È da far presente che analoga norma di buon senso pedagogico dovrebbe essere applicata anche agli alunni con disabilità in attesa di certificazione ufficiale.
La Circolare passa poi a fornire chiarimenti per gli alunni con svantaggio culturale e socioeconomico o personale, che è la parte innovativa della Direttiva sui BES:
“Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito,
ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad
es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e,
in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità
sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo
documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche
attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n° 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere
utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.”
È appena il caso di ricordare che le norme sopra citate precisano inequivocabilmente che, qualora un alunno con DSA (e quindi anche quelli con gli ulteriori BES) chieda ed ottenga non la
semplice “dispensa” ma “l’esonero” dallo studio di una lingua straniera (ad eccezione degli stranieri) non potrà conseguire il diploma, potendo ricevere,
come già avviene per gli alunni con disabilità certificata, un semplice attestato con i crediti formativi maturati.
Quindi la Circolare passa agli aspetti organizzativi a livello di singola scuola e di territorio:
“Azioni a livello di singola Istituzione scolastica
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in
alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. n° 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti
i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
· rilevazione dei BES presenti nella scuola;
· raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
· focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
· rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
· raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della
L. n° 296/06, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della L. n° 30 luglio 2010 n. 122;
· elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
Giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano
sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con
gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art. 19 comma 11 della Legge
n° 111/11.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola - ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L. n° 35/12, alle reti di scuole -, il Gruppo
provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
[…]
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano
annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.”
È questo uno dei passaggi più significativi della Circolare, poiché richiama, potenziandolo, il ruolo dei GLHI, troppo spesso ancora ignorati in alcune scuole attribuendogli i compiti inclusivi
anche per tutti gli altri casi di BES (denominandolo ora GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione).
La Circolare evidenzia anche il ruolo di programmazione e verifica didattica del Collegio dei docenti. Da ciò discende che presto il MIUR con l’Osservatorio scolastico dovrebbero evidenziare
alcuni indicatori strutturali, di processo e di esito per valutare la qualità dell’inclusione realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, anche ai fini dell’autovalutazione,
oltre che della valutazione delle famiglie e di un soggetto terzo che inserisca tale valutazione in quella generale del sistema di istruzione.
A proposito del passaggio della circolare in cui si dice l'USR assgna alle singole scuole le risorse e che le scuole assegnano alle singole classi le risorse effettivamente ricevute, è appena
il caso di ricordare che le famiglie, qualora riscontrino un'assegnazione di ore di sostegno o di assistenze per l'autonomia e la comunicazione o la formazione di prime classi con più di 22 alunni
compreso quello con disabilità, mantengono ovviasmente il diritto di ricorrere al TAR per ottenere il rispetto dei loro diritti in base alla normativa che li riconosce (art. 13 comma 3 della L. n°
104/92; L. n° 122/10, art. 9 comma 15; DPR n° 81/09, artt. 4 e 5 comma 2).
La Circolare poi fornisce indicazioni per il POF delle singole scuole:
“2. Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:
· un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di
miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
· criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli
organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;
· l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.
3. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di
miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come l’“Index per l’inclusione” (www.unibg.it/dati/persone/247/5822.pdf N.d.R) o il progetto “Quadis” (www.quadis.it/jm/)], sia
concordati a livello territoriale. Ci si potrà avvalere inoltre dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.”
Viene qui ricondotto ad unità il percorso normativo di segnalazione, richiesta, assegnazione alla scuola e da questa alle singole classi delle risorse per un’inclusione di qualità.
La Circolare dedica la sua ultima parte ai chiarimenti della Direttiva sul ruolo dei CTS, Centri Territoriali di Supporto. È chiarito che essi sono collegati e coordinati con i GLIP, di cui
all’art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. n° 104/92 che, proprio in forza di tale norma estendono le loro competenze anche ai DSA ed agli altri BES.
Si precisa che i CTI, Centri Territoriali per l’Inclusione di tutti gli alunni con BES, a livello di reti di scuole, si debbono collegare con altri organismi precedentemente costituiti
per i soli alunni con disabilità (CDH, Centri Territoriali per l’Inclusione scolastica e i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica).
Si insiste molto sul coordinamento a livello regionale di tutti questi organismi tramite i GLIR, inizialmente previsti dalle Linee guida del 4 agosto 2009, opportunamente più volte richiamate, per
i soli alunni con disabilità.
In conclusione, trattasi di una Circolare organica che dovrebbe giovare alla diffusione ed al potenziamento del processo inclusivo italiano.
Si ringraziano i Dirigenti Generali e gli esperti che hanno saputo formulare questo testo e ci si augura che il nuovo Ministro ed i Dirigenti generali ministeriali vorranno applicarlo, farlo
applicare ed ulteriormente approfondire.
Vedia nche la scheda n° 419. La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
11-03-2013
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
- Scheda n. 414 - Il TAR Lazio riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno, ma compensa le spese (Sent. 10108/12)
Un commento
sono docente di lingua francese e funzione strumentale per l' Intercultura presso la scuola sec. di primo grado "Bonifacio" di Rovigo. Da molti anni mi sto occupando dell'inserimento dei ragazzi stranieri e del loro disagio in generale. La mia formazione specifica è avvenuta in itinere frequentando molti corsi ad hoc, studiando testi di autori autorevoli e le leggi di riferimento. Non è sempre facile o agevole affrontare in modo adeguato le problematiche dell'inclusione scolastica. Ho letto con interesse questa scheda esplicativa che ritengo molto utile per la comprensione della normativa. Un grazie all'autore.