Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

Scheda n. 419

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES).
Trattasi di un documento di notevole importanza perchè accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Infatti il nostro sistema è stato il primo in Europa ad introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità  e ha di recente riordinato i principi della stessa con le linee guida emanate il 04/08/2009.
A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le linee guida dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, dicalculia e disortografia).
Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili nè con disabilità , nè con DSA, ma che hanno difficoltà  di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Con il termine BES si intendono:
1. alunni con disabilità 2. alunni con DSA
3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

A tutte queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative.

Il paragrafo 1.3 della Direttiva è dedicato agli alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) il cui numero viene stimato intorno agli 80.000. Per questi alunni se vi è anche la certificazione di disabilità  scatta il diritto al sostegno, se invece manca tale certificazione essi hanno comunque diritto ad avere le garanzie della L. n° 170/10.

Il paragrafo 1.4 parla degli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline) stimati intorno ai 200.000.

Il paragrafo 1.5 fornisce degli orientamenti didattici a favore degli alunni con BES. Dal momento che già la normativa precedente ha fornito indicazioni per gli alunni con disabilità  e quelli con DSA, il paragrafo così recita anche per gli altri casi di BES:

"Le scuole  con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall' esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico“ possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida."

E' da osservare però che, mentre per gli alunni con disabilità  e con DSA la normativa ha stabilito che le certificazioni cliniche debbono pervenire esclusivamente dalle ASL o da centri convenzionati o accreditati con esse, qui la Direttiva nulla dice per gli altri casi di BES relativi allo svantaggio. E' questo un punto assai importante che il Ministero dovrà  chiarire in quanto è resa obbligatoria anche per essi la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato in forza della L. n° 53/03.
Inoltre, dovendosi applicare anche a questi casi le misure compensative e dispensative della L. n° 170/10, i Consigli di Classe dovranno avere la documentazione clinica certa e dovranno formulare "considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico" non discutibili al fine di evitare contenziosi con altri alunni ai quali tali benefici non vengano concessi.

Il paragrafo 1.6 riguarda l'impegno del MIUR ad organizzare corsi di formazione per dirigenti e docenti curricolari sulla didattica inclusiva a favore anche dei casi non certificabili come disabilità  o DSA.

Il Paragrafo 2 è totalmente dedicato all'organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica.

Il paragrafo 2.1 si concentra sui Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti presso scuole polo che la direttiva propone siano presenti uno per provincia, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto socio-sanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole. La Direttiva tiene però presente che questi strumenti organizzativi, riguardanti tutti i BES, non possono ignorare l'esistenza dei GLIR (Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità  regionali) introdotti con le linee guida del 04/08/2009, i GLIP (gruppi a livello provinciale) e i GLH d'Istituto introdotti dall'art. 15 della L. n° 104/92.
Infatti così la direttiva recita:

"Sarà  cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva."

Questi raccordi saranno determinanti per dare coerenza a tutto il sistema organizzativo. Infatti mentre attualmente i CTS non sono sostenuti da finanziamenti certi, i GLIP (e quindi anche i GLIR) lo sono.
Ci si chiede se il MIUR intenderà  riassorbire nei GLIR, nei GLIP e nei GLHI anche i compiti che la direttiva prevede per i CTS, oppure lasciare queste due linee organizzative parallele, come attualmente fa la stessa direttiva.

Il paragrafo 2.1.2 prevede che presso i CTS provinciali operi un'equipe di docenti curricolari e di sostegno "specializzati" sui BES tramite master universitari organizzati sulla base di un'intesa con il MIUR già  esistente.
E' strano che si usi il termine "specializzati" per quanti conseguano il titolo del master universitario; infatti la "specializzazione" è un termine tecnico ben preciso che vale solo per i docenti per il sostegno e per le scuole di specializzazione post lauream. Nella direttiva esso sembra usato in modo atecnico ed è necessario che il MIUR chiarisca questo punto.

Il paragrafo 2.2 riguarda le funzioni dei CTS che sono le seguenti:
2.2.1 Informazione e formazione
2.2.2 Consulenza
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso
2.2.4 Buone pratiche e attività  di ricerca e sperimentazione
2.2.5 Piano annuale d'intervento
2.2.6 Risorse economiche
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

Il paragrafo 2.3 dice che ogni CTS provinciale deve darsi un suo regolamento interno.

Il paragrafo 2.4 riguarda l'organizzazione dei CTS che fa perno sul Dirigente Scolastico della scuola polo presso cui sono istituiti.
Si prevede la presenza di almeno tre docenti "specializzati sui BES" che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della provincia anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i Gruppi di lavoro per l'inclusione delle singole scuole che si affiancano ai GLHI per i disabili.

Ci si chiede come il Ministero, dati gli attuali tagli al numero dei comandati, possa garantire la presenza di questo personale in aggiunta a quello comandato per i GLIP per gli alunni con disabilità.
Sarebbe forse più facile attribuire anche al personale comandato nei GLIP le competenze sull'inclusione relative a tutti i casi di BES.
Si attendono chiarimenti da parte del Ministero.

Presso il CTS è istituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di formulare il piano annuale degli interventi, composto da: "il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall' U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari."

Si prevede inoltre la nomina di un referente regionale dei CTS e la nomina di un Coordinamento nazionale istituito presso la Direzione generale per lo studente del MIUR composto da:
"- Un rappresentante del MIUR
- I referenti per la Disabilità /DSA degli Uffici Scolastici Regionali
- I referenti regionali CTS
- Un rappresentante del Ministero della Salute
- Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
- Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
- Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.
Il Coordinamento nazionale
si rinnova ogni due anni.
Il
Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità /DSA degli Uffici Scolastici Regionali."

Questo disegno organizzativo molto logico sembra intersecarsi con quello parallelo già  esistente per la disabilità . Infatti nel coordinamento nazionale dei CTS sono presenti rappresentanti della FISH e della FAND che sono i membri naturali dell'attuale Osservatorio ministeriale sull'inclusione degli alunni con disabilità .
Se il Ministero vuole impostare un'organizzazione per tutti i BES sarebbe forse logico attribuire al già esistente osservatorio sulla disabilità, che ha pure un finanziamento organizzativo, i compiti che la direttiva attribuisce all'istituendo coordinamento dei CTS.
Strana è poi la dicitura "referenti regionali per la disabilità /DSA"; infatti disabilità  e DSA, come ha precisato la L. n° 170/10, sono situazioni cliniche e giuridiche differenti ed i loro referenti sono pure differenti, a meno che non si voglia attribuire ai referenti per la disabilità anche i compiti dei referenti per i DSA e in generale per tutti i BES. Ma allora occorrerebbe adeguare i programmi dei corsi di specializzazione dei futuri insegnanti di sostegno, di cui all'art. 13 del D.M. n° 249/10, a queste nuove esigenze. Ma ciò contrasterebbe con la normativa anche della presente direttiva che vieta l'assegnazione di docenti per il sostegno ai casi di BES che non siano certificati come disabilità .
Tutte queste perplessità  potrebbero essere fugate se ai CTS, ai loro referenti regionali ed al loro Coordinamento Nazionale ed al rispettivo Comitato Tecnico venissero esclusivamente attribuiti compiti relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie ai fini dell'inclusione scolastica di tutti gli alunni con BES, ferme restando le competenze degli organismi previsti dalla precedente normativa relativa sia alla disabilità  che ai DSA; indicazioni in tal senso sembrano trarsi da più parti della Direttiva.

La direttiva si conclude con la previsione dell'istituzione di un portale con articolazioni anche a livello locale relativo a tutti i BES che sia accessibile ai sensi della L. n° 4/04.

In conclusione la direttiva è molto interessante, ma necessita di chiarimenti ministeriali forse anche con suggerimenti dell'attuale Osservatorio ministeriale sulla disabilità.
Qualche spunto potrebbe venire dal Regolamento applicativo della Legge della Provincia autonoma di Trento n° 5 del 2006 sui BES, approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con Delibera n° 1073 del 29/4/2008 (vedi la scheda n° 270. L'integrazione scolastica nella normativa della provincia di Trento (L. Prov. n° 5/06)).
Si ribadisce comunque l'opportunità  di una riunione apposita dell'attuale Osservatorio Ministeriale sulla disabilità .

24-01-2013

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it

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2 commenti

I commenti

  1.    - 20-09-2013

    Secondo la normativa, in caso di mancata certificazione, solo il consiglio di classe può dichiarare, su proposta della famiglia, l'alunno con un bes , indicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative

    Se però il consiglio di classe è contrario non c'è nulla da fare.

    Cordiali saluti

    Salvatore Nocera

  2.    - 19-09-2013

    Egregio sig. Nocera
    le sono davvero grata per queste delucidazioni esplicative sulla circolare in questione..Sono una docente della scuola primariain pensione da poco ma ho lavorato anche come asistente socile, insegnante di sostegno e volontaria in un'associazione per ragazzi Down della mia città.Ho sempre adottato strategie didattiche individualizzate ed interventi educativi atti a migliorare e a sopperire alle difficoltà d'apprendimento di vario tipo dei bambini e ragazzi affidatami anche a livello privato. Ho delle perplessità sui Bes, i genitori di un ragazzo di 16 anni più volte bocciato nei prinmi anni della scuola superiore di Ragioneria, sotto il consiglio di una equipe si sono rivolti a me. Ho infatti rilevato che i bisogni educativi e didattici del ragazzo sono di strumentalità di base, gli mancano quelle strutture portanti che conducono a conoscenze di livello superiore in tutte le materie. Pur riscontrando capacità logiche e quindi un livello d'intelligenza medio-basso a mio avviso, vorrei sapere se rientra questo suo disagio nell'apprendimento ,,visti i vari insuccessi dovuti anche a scarso impegno ed autonomia didattica ed operativa, nei cosi detti Bes e cosa può fare la famiglia , visto che l'equipe tarda ad incontrare il ragazzo e l'anno scolastico è già iniziato. Nell'attesa io ho già predisposto un piano di recupero dopo aver presa visione dei programmi , minuziosamente centellinato nelle varie sequenze , per cercare di offrirgli quegli strumenti atti a compensare in qualche modo queste carenze e noto che il ragazzo apprende con lentezza ma apprende.La ringrazio anticipatamente per una sua cortese risposta. GRAZIE PER IL SUO IMPEGNO. Angela Cittadino.





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