Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)

Scheda n. 418


Il TAR Marche con la sentenza non definitiva n° 684/11 (da noi commentata nella scheda n° 378) aveva condannato il Comune di residenza ad attivare il servizio di trasporto scolastico per un alunno con disabilità sulla base della L. R. n° 18/96 che attribuisce tale obbligo al Comune di residenza anche in caso di frequenza di scuola superiore.

E' intervenuta la sentenza definitiva n° 32/13 depositata l'11/01/2013 con la quale lo stesso TAR condanna il Comune di residenza anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese.

La sentenza definitiva è interessante perchè chiarisce le ragioni per le quali sono stati addebitati al Comune le 3 tipologie di danno richieste dalla famiglia e cioè:

  1. mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola.
  2. spese vive di carburante e usura per l'utilizzo del proprio mezzo nel trasporto;
  3. danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.


Infine la condanna alle spese di causa è stata motivata con il fatto che il Comune ha tardato nell'approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa legislativa ed amministrativa regionale e si è rifiutato in via urgente di accogliere la disponibilità di una ONLUS locale che avrebbe provveduto al trasporto col solo rimborso delle spese vive documentate.
A ciò si aggiunga che il Comune non ha neppure segnalato il problema al Piano di Zona di cui è parte che, se informato tempestivamente, avrebbe previsto nel proprio bilancio la spesa necessaria ed avrebbe provveduto al servizio.
23-01-2013

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
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