Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)

Scheda n. 417

Il Coordinamento Scuole Elementari di Roma  ha promosso un ulteriore ricorso collettivo per ottenere le ore di sostegno in deroga e il TAR del Lazio lo ha accolto con sentenza n° 224/13.
La sentenza si segnala per l'effetto dirompente che produce condannando il MIUR in unica soluzione ad assegnare ore di sostegno in deroga a 67 alunni.
Le motivazioni della sentenza sono ormai quelle consolidate dell'obbligo dell'amministrazione di rispettare le sentenze della Corte Costituzionale n° 215/87 e n° 80/10 che hanno dato origine alla L. n° 104/92, alla L. n° 440/97, alla L. n° 296/06, alla L. n° 122/10 secondo le quali deve essere garantito il sostegno come diritto costituzionale secondo le effettive esigenze di ciascun alunno.
OSSERVAZIONI

La sentenza si aggiunge alle copiosissime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato secondo cui nessun motivo di carattere economico può giustificare tagli alle ore di sostegno.
Essa aumenta il numero delle sentenze che accolgono ricorsi collettivi, facendo così ridurre il costo per ogni singola famiglia ricorrente.

Purtroppo il Ministero non ha ancora voluto porre rimedio a queste situazioni per esso fortemente lesive provvedendo a dimostrare che il sostegno non è l'unica risorsa che garantisce il diritto all'inclusione, ma la risorsa principale dovrebbe essere costituita dai docenti curricolari, aiutati dal docente specializzato; ma, come detto altre volte, il Ministero non ha ancora provveduto a porre in essere le due condizioni fondamentali che gli eviterebbero di continuare a perdere tutti i ricorsi e cioè:
1. la formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei docenti curricolari sulla didattica per l'inclusione scolastica;
2. il rispetto del tetto massimo di 20-22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità secondo quanto stabilito dagli art. 4 e art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09.

Ciò che invece lascia perplessi nella sentenza è la compensazione delle spese.
Infatti la compensazione viene normalmente applicata nei casi nuovi presentati alla giurisprudenza.
Ma, come detto, ormai sono innumerevoli le sentenze che accolgono ricorsi di questo tipo.
Più coerente del TAR Lazio è stato il TAR Sicilia con la sentenza n° 2594/12 commentata da noi nella scheda n° 415:

"relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame (taglio delle ore di sostegno, ndr) è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione (del TAR Sicilia, ndr) sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza nonconformi alla normativa in materia di tutela dei disabili."

22-01-2013

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it

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