Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)

Scheda n. 415

 Il TAR Sicilia ha emesso la sentenza, in via breve, n° 2594/12 con la quale ha condannato l'Amministrazione scolastica ad assegnare 32 ore settimanali di sostegno ad un alunno con sindrome di Down di scuola secondaria e anche al risarcimento dei danni non patrimoniali.

La sentenza ribadisce la consolidata giurisprudenza costituzionale e di merito del diritto degli alunni con disabilità grave ad ottenere il massimo possibile delle ore di sostegno. Ciò sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10, della L. n° 296/96, art. 1, comma 605 lettera b), della L. n° 122/10 art. 9 comma 15 e della L. n° 111/11 art. 19 comma 11, oltre che di numerose sentenza di diversi TAR oltre a quello siciliano.

Sotto questo profilo la decisione non dice nulla di nuovo.
Ma essa si segnala sia per aver voluto assegnare sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico (32 ore), sia per aver condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 1.000 per ogni mese di ritardo rispetto alla data di deposito del ricorso.
OSSERVAZIONI

1. L'assegnazione di 32 ore settimanali di sostegno sembra eccessiva a quanti riteniamo da sempre che il sostegno non sia l'unica e principale risorsa per l'inclusione scolastica.
Però per i giudici, in assenza di una documentata messa a disposizione da parte dell'Amministrazione scolastica di docenti curricolari seriamente formati sulla didattica speciale e di classi non numerose, il sostegno risulta di fatto l'unico mezzo per evitare l'isolamento dell'alunno con disabilità dentro o fuori la classe.
Pertanto solo quando il MIUR dimostrerà che avrà realizzato una seria formazione iniziale dei docenti curricolari, una ricorrente formazione obbligatoria in servizio degli stessi e la formazione di classi con non più di 20 o al massimo 22 alunni, come stabilito dagli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09, sentenze di questo tipo sono destinate a moltiplicarsi all'infinito.

2. Ma la sentenza si segnala soprattutto per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali con la seguente motivazione:
"relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione (del TAR Sicilia, ndr) sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza nonconformi alla normativa in materia di tutela dei disabili."

E la sentenza rincara la dose invitando le parti interessate (le famiglie) ad adire subito il TAR se vogliono il massimo del riconoscimento del danno non patrimoniale. Infatti la sentenza così si esprime:
"Va, però, considerato che parte ricorrente (la famiglia, ndr) ha concorso parzialmente alla produzione del danno ritardando l’instaurazione della controversia."

E l'argomentazione si conclude in crescendo come segue:
"L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione."

Con questa sentenza il MIUR è invitato ad essere più rispettoso della normativa e le famiglie ad essere sempre più pronte a vigilare.
Vedi anche la scheda n° 387. Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno (TAR Lazio 5123/12)
Scarica la scheda in formato PDF stampabile

16-01-2013

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
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