Scheda n. 414 - Il TAR Lazio riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno, ma compensa le spese (Sent. 10108/12)
Scheda n. 414
Il TAR Lazio con la sentenza n° 10108/12 depositata il 4 dicembre 2012 ha accolto un ricorso collettivo di 13 famiglie riconoscendo il diritto a tutti delle ore in deroga, data la gravità della disabilità e la specificità delle stesse.In via preliminare è stata rigettata l'eccezione avanzata dall'Amministrazione Scolastica circa l'inesistenza del pericolo di ritardo nell'assegnazione delle ore in deroga; infatti il TAR ha ritenuto che le minori ore assegnate risultavano già chiaramente dai verbali di GLH d'Istituto.
Questi i contenuti dei 5 motivi di ricorso presentati dalle famiglie, difese dall'avv. Anna Settevendemmie dello studio Pugliatti in Roma:
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violazione delle norme costituzionali sui diritti fondamentali della persona e dritto allo studio degli alunni con disabilità, materia ampiamente coperta da sentenze della Corte Costituzionale a partire dalla n° 215/87;
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violazione degli artt. della L. n° 104/92 che sanciscono il diritto allo studio e al sostegno didattico degli alunni con disabilità, anche questa materia ampiamente coperta da sentenze favorevoli sia dai TAR che dal Consiglio di Stato;
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violazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10 che ha annullato gli artt. 413 e 414 della L. n° 244/07 nella parte in cui vietavano la possibilità di assegnazione di ore di sostegno in deroga oltre il tetto massimo medio nazionale di un posto ogni due alunni con disabilità;
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violazione della L. n° 449/97 che con l'art. 40 consente alle istituzioni scolastiche autonome la stipula di contratti a tempo determinato proprio per l'assegnazione di ore di sostegno in deroga;
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violazione dell'art. 9 comma 15 della L. n° 122/10 che, sempre a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10, consente l'assegnazione di ore di sostegno in deroga, con rapporto anche di 1 a 1 per i casi di grave disabilità, proprio nel rispetto della tutela delle "effettive esigenze" di ciascun alunno, fissato dall'art. 1 comma 605 lett. b) della L. n° 296/06
OSSERVAZIONI
Il TAR ha accolto espressamente gli ultimi 3 motivi del ricorso poiché probabilmente ha ritenuto ormai consolidata la giurisprudenza a favore dei primi due.
Il ricorso è collettivo e quindi consente una riduzione delle spese per ciascun ricorrente rispetto a ricorsi individuali. Sembra però erroneamente motivata la decisione di compensazione delle
spese giustificata con “la delicatezze delle questioni trattate”. “Delicatezza” nel gergo giurisprudenziale significa la complessità o la novità della questione. Ora, nel
caso di specie non trattasi di complessità o novità dal momento che, come sopra detto, sui primi due motivi di ricorso la giurisprudenza favorevole, anche costituzionale, risale agli anni '70 e '80
e sugli ultimi 3 motivi si è già formata ampia giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, in questi ultimi 3 anni.
A livello pedagogico lascia invece perplessi l'esclusiva insistenza del ricorso e della decisione sul sostegno “come unica risorsa per l'integrazione scolastica”. La
storia e la prassi dell'integrazione in Italia hanno messo in luce che il sostegno non è l'unica né la più importante risorsa per l'integrazione, che è invece costituita dalla
presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di tutto il consiglio di classe (quindi compreso anche l'insegnante per il sostegno). Purtroppo però ciò presuppone
due condizioni che si erano realizzate agli inizi del processo di integrazione negli anni fine anni '60 e anni '70, e cioè un aggiornamento costante dei docenti curricolari sulle
strategie didattiche da adottare e un basso numero di alunni nelle classi ove sono presenti alunni con disabilità. Ciò ha consentito che i docenti curricolari si sentissero
responsabili dell'inclusione nella classe degli alunni con disabilità come alunni propri ,al pari dei compagni non disabili. Con l'andar del tempo però queste due condizioni sono venute meno
producendo la deriva della delega ai soli docenti per il sostegno e la stessa L. n° 104/92 all'art. 12 comma 5
sembra non esplicitare questi orientamenti, dal momento che prevede nella composizione del gruppo di lavoro che formula il PEI (GLHO) espressamente solo la presenza dell'insegnante specializzato
per il sostegno. È stato necessario esplicitare il principio della presa in carico da parte di tutti i docenti curricolari nel regolamento applicativo di tale norma, e cioè nell'art. 5 del DPR del 24/02/1994.
Conseguentemente tutti gli avvocati, pressati dalle famiglie che lamentano l'abbandono a se stessi dei propri figli con disabilità quando manca l'insegnante per il sostegno, hanno fatto e fanno
ancora leva su questa “unica risorsa” ed ottengono vittoria.
Né le obiezioni dell'Amministrazione Scolastica, che i tagli alla spesa non consentono le deroghe hanno fermato la magistratura che, correttamente, sulla base di una costante giurisprudenza della
Corte Costituzionale, ha dichiarato che il diritto all'integrazione scolastica, costituzionalmente garantito, non può essere affievolito o annullato dai necessari tagli ai bilanci pubblici.
Affinché l'Amministrazione Scolastica possa evitare questa serie interminabile e crescente di sconfitte sull'assegnazione delle deroghe alle ore di sostegno, è indispensabile che realizzi le due
condizioni sopra indicate, e cioè una formazione iniziale ed obbligatoria in servizio sulla didattica dell'inclusione scolastica nei confronti di tutti i docenti curricolari che hanno in classe
alunni con disabilità e il rispetto del tetto massimo di 20-22 alunni nelle classi ove sono presenti alunni con disabilità, fissato dagli artt. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09.
Alla luce di quanto detto sembrano astratte e fuorvianti le ipotesi circolanti di riduzione o abolizione del numero di docenti per il sostegno ai singoli alunni con disabilità
avanzate dall'Associazione Treellle anche nel recente convegno organizzato il 6 dicembre scorso dal MIUR.
Sembra infine non incoraggiante per le famiglie la prassi di rinunciare al risarcimento dei danni al fine di ottenere immediatamente una sentenza breve.
Infatti, rinviando ad altra data la decisione della sentenza di merito su questo punto, si potrebbe ottenere subito la sospensiva, che immediatamente produce gli stessi effetti richiesti con
urgenza dalle famiglie circa le ore di sostegno in deroga, ma si potrebbe ottenere in seguito anche la decisione sul risarcimento dei danni che ormai da tempo vengono riconosciuti anche quando sono
non patrimoniali.
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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