Scheda n. 410 Il Consiglio di Stato ribadisce ulteriormente il principio dell'ISE personale (CdS 5782/12)

Scheda n. 410 


La terza sezione del Consiglio di Stato (CdS) con la sentenza n° 5782/12 del 16 novembre 2012 ha annullato la sentenza del TAR Lombardia con la quale si confermava l'obbligo della madre di persona con grave disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 a contribuire alle spese di un ricovero residenziale sulla base dell'ISEE familiare.

La sentenza è molto articolata ed affronta molteplici risvolti del problema legato all'applicazione o meno dell'ISE personale ai sensi dell'art. 3 comma 2 ter del D.Lvo n° 109/98 come modificato dal D.Lvo n° 130/2000.

Tanto più che la costante giurisprudenza del TAR Lombardia sez. di Brescia, favorevole all'applicazione dell'ISEE familiare, sembrava trovare conferma nella sentenza n° 1706/11 dello steso CdS.

Semplificando al massimo le motivazioni della sentenza in oggetto del CdS, si può dire che ormai l'orientamento del CdS sia quello secondo cui l'ISE personale dell'assistito con disabilità grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente debba essere esplicitato nei regolamenti comunali concernenti la contribuzione ai costi dei servizi socio-assistenziali e comunque rispettato, cosa che non era avvenuta nel regolamento del Comune di Brescia.
Il CdS si uniforma all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n° 88/03 e n° 10/10) secondo cui l'art. 3 comma 2 ter del D.Lvo n° 109/98 configura un'ipotesi di livello essenziale di prestazioni sociali (riservato al Parlamento) di cui all'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione e quindi non modificabile nè con atto governativo (emanando DPCM previsto dallo stesso D.Lvo n° 109/98), nè con delibera comunale.
Nella sentenza è pure richiamata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la L. n° 18/09.

Il CdS sottolinea che sia l'indennità d'accompagnamento che la pensione di invaliditàentrano nel calcolo dell'ISE personale dell'assistito essendo degli emolumenti economici previsti per legge che costituiscono un indicatore della situazione economica personale dello stesso (motivo 7.15 della sentenza).

Quanto alla contribuzione ai costi da parte dei familiari, il CdS precisa che anche in caso di ricovero in centro residenziale la famiglia già contribuisce per una possibile sussistenza in famiglia dell'assistito, ad esempio nei fine settimana, e quindi non può essere tenuta a versare al Comune la retta residua o a garantire per il suo saldo in caso di insufficienza della situazione economica dell'assistito.
Ecco come si esprime il CdS nella parte finale della motivazione 7.7 della sentenza:

"Il principio legislativo di cui si tratta chiede dunque che le famiglie siano chiamate ad un ruolo più attivo,ma anche che non si trovino ad esser gravate da un doppio onere e cioè agli oneri direttamente a loro carico in termini di costante appartenenza al nucleo familiare dell’assistito e la contribuzione al pagamento delle prestazioni di assistenza curate da soggetti pubblici o accreditati."


OSSERVAZIONI

Si spera che questa sentenza abbia chiarito i punti oscuri che precedenti sentenze lasciavano in ombra.

Quanto al rispetto dell'art. 3 comma 2 ter la questione sembra definitivamente chiarita.

Quanto al rispetto della non sussidiarietà dei familiari tenuti agli alimenti in caso di insufficienza economica dell'assistito, la sentenza ribadisce il divieto di azione surrogatoria del Comune sui parenti tenuti agli alimenti, sulla base dell'interpretazione contenuta in tal senso nell'art. 2 comma 6 del D.Lvo n° 109/98.

Quanto invece alla possibilità che il Comune concordi con i parenti delle loro forme di garanzia economica, il CdS ne ammette la liceità sulla base della possibilità indicata nello stesso art. 3 comma 2 ter citato. Ovviamente a tale garanzia non dovrebbe essere tenuto il familiare che dimostri di provvedere a proprie spese a tener saldo il vincolo familiare con l'assistito, andandolo frequentemente a visitare nel centro residenziale o trattenendolo al proprio domicilio, ad esempio a fine settimana.

Va dato atto all'avv. Trbeschi e all'avv.ssa Romagnoli di aver dipanato con perizia e grande cautela i fili di una materia assai aggrovigliata.

Ci si augura che questa sentenza sia tenuta in considerazione dagli estensori della prossima normativa governativa sulla riforma delle agevolazioni fiscali.

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2 commenti

I commenti

  1.    - 26-02-2014

    Il Comune chiederà il contributo della famiglia e, credo il problema non cambi. Può comunque attivarsi presso l'Ete locale

    r.a.b.

  2.    - 25-02-2014

    salve,sono figlia di una signora che purtroppo per una tetraparesi causata da una caduta ,e' ricoverata presso una RSA...da circa 3 anni e mezzo
    fino ad ora con sacrifici sono riuscita a pagare , ma ora mi ritrovo a non avere piu' soldi e a non poter piu' integrare la retta, in quanto mia mamma con la pensione e l'indennita' di accompagnamento non riesce a coprire le spese...posso rivolgermi al mio comune???c'e' una legge che lo obbliga a pagare ?
    Mia mamma ha 81 anni
    Grazie





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