Scheda n. 407- L'Intesa Stato-Regioni sulla certificazione di DSA (Intesa 25/07/2012)

Scheda n. 407

Il 25 luglio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell' Intesa su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

Il Documento è interessante perchè completa le indicazioni contenute nella L. n° 170/10 e nel Regolamento applicativo recante le apposite Linee-Guida del 12/07/2011 (Vedi scheda n° 348. Il Regolamento e Linee-Guida sui DSA (D.M. Prot. 5669))

Nell'intesa è ribadita la necessità che la certificazione di DSA sia formulata esclusivamente da un centro pubblico o da uno accreditato.

L'art. 1 al comma 4 prevede però che:

"Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in gradodi garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo diistruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 170/201 0, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

L'art. 2 esplicita i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti privati per ottenere l'accreditamentoal rilascio della diagnosi:

"- documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;

- disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi,

logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle

fasce di età;

- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto

Superiore di Sanità"

Quanto ai tempi di presentazione della diagnosi l'art. 1 comma 3 stabilisce che:

"La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure

didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene."

L'art. 3 contiene le indicazioni formali e sostanziali che debbono essere previste nella diagnosi di DSA che deve anche esplicitare quale particolare disturbo riguardi l'alunno, definire il suo profilo di funzionamento e "suggerire" le misure compensative e dispensative adottabili dalla scuola.

Al testo è allegato un modello non vincolante di diagnosi.

OSSERVAZIONI

La procedura e la documentazione indicate sembrano ricalcare quelle relative agli alunni con disabilità.

Lascia perplessi la formulazione relativa ai tempi di consegna alla scuola della certificazione da parte delle famiglie di cui al sopra citato art. 1 comma 3. Infatti dire che per gli alunni dell'ultimo anno di ciascun ciclo d'istruzione il termine massimo di presentazione è il 31 marzo, anche in vista delle operazione di esame, ed affermare che a tale termine "fa eccezione la prima certificazione diagnostica", che può essere presentata in ogni momento, può suscitare confusioni interpretative proprio con riguardo agli alunni che hanno un

termine del 31 marzo, ma per i quali una prima certificazione potrebbe essere presentata in qualunque tempo, quindi anche successivamente a tale data.

A mio avviso, l'interpretazione plausibile di queste espressioni è che le prime certificazioni possono essere presentate in qualunque momento, ad eccezione di quelle riguardanti gli alunni dell'ultimo anno di scuola media e di scuola superiore per i quali è fissato il termine del 31 marzo.

Ciò sembra logico anche perchè sarebbe praticamente impossibile adottare per la prima volta, in prossimità degli esami, misure compensative e dispensative sulla base di una diagnosi talmente tardiva che potrebbe sembrare sospetta.

A riprova che non basta la certificazione di DSA per avere garantita la promozione è intervenuta la sentenza del TAR Umbria n° 401/12 con la quale è stato rigettato il ricorso di un alunno certificato con DSA ma bocciato. Il ricorrente sosteneva che non fossero state predisposte le misure compensative e dispensative necessarie. L'Amministrazione ha dimostrato di aver predisposto tutte le misure indicate nel progetto didattico personalizzato, ma che ciononostante l'alunno è risultato negativo nella valutazione degli apprendimenti.

In conclusione l'Intesa predisposta dal MIUR e concordata con la Conferenza Stato-Regioni è un documento positivo come espressamente riconosciuto dall'Associazione Italiana Dislessia che espressamente elogia il dott. Ciambrone del MIUR.

08/11/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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