Ancora sulle procedure dell'integrazione, sul sostegno e sull'organizzazione scolastica

  1) Pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità.    2)Documentazione utile per attivare tutti gli interventi per una piena integrazione scolastica.  3)Come avviene l’assegnazione dell’insegnante di sostegno all’alunno disabile?  4) Può un alunno con disabilità maggiorenne iscriversi ad altro ciclo di istruzione secondaria al termine di un precedente ciclo di pari livello?  5)Se l’insegnante di sostegno ha un comportamento negligente tale da incidere sul processo d’integrazione scolastica di un alunno con disabilità, come ci si deve comportare?   6) Come si può ottenere l’assegnazione di un’assistente per l’autonomia per un alunno con disabilità?   7)Nel caso in cui l’ascensore della scuola si rompa, può il direttore “consigliare” ad un genitore di far rimanere a casa il proprio figlio affetto da disabilità motoria?  8) Può il professore di educazione fisica imporre all’alunno con disabilità motoria l’espletamento delle esercitazioni ?      ***********************************      1) Qualsiasi persona con disabilità che voglia accedere al mondo scolastico può usufruire di vari supporti e/o interventi volti a eliminare gli eventuali ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio e ad estrinsecare le proprie potenzialità. Infatti, nei commi 2-3-4 dell’articolo 12 della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104/1992, si dichiara: “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.” Proprio in ossequio ai suddetti principi sono previsti interventi di personale qualificato in relazione all’insegnamento (c.d. insegnante di sostegno), all’assistenza di base (collaboratore scolastico addetto all’igiene personale dell’alunno) e all’assistenza per l’autonomia personale e la comunicazione.(educatore professionale assistente per l’autonomia e la comunicazione: A.E.C.. Al tempo stesso, vengono anche predisposti dei servizi e delle misure strumentali per assicurare la quotidiana e proficua presenza dell’alunno con disabilità alle lezioni scolastiche. Per es., è a cura degli Enti Locali assicurare agli alunni con disabilità il trasporto gratuito (anche con accompagnatore qualificato) dalla casa di abitazione alla scuola, e viceversa, oppure predisporre che vengano eliminate barriere architettoniche all’interno degli edifici scolastici.       ***********************************      2) Per attivare tutti gli interventi volti alla piena integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, occorre predisporre tutta una serie di documenti che, invece di essere visti come mero momento burocratico, vanno vissuti come aspetti imprescindibili per la programmazione di ben coordinati ed efficienti interventi in favore dell’alunno. Innanzitutto, occorre che la famiglia, prima di procedere all’iscrizione, si procuri l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” (diversa da quella dell’invalidità civile), rilasciata da un organo collegiale appositamente individuato all’interno della A.S.L. (art.2 D.P.C.M. 185/2006). Inoltre, occorre entrare in possesso della c.d. “diagnosi funzionale”, predisposta dall’unità multidisciplinare prevista dall’art.3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, che metta in evidenza non solo il tipo di deficit, ma anche le potenzialità del ragazzo. Sia l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” sia la diagnosi funzionale devono essere presentati dalla famiglia all’atto dell’iscrizione (già utili per individuare se ci sia necessità di un insegnante di sostegno). A seguito della presentazione di tutta la documentazione sopra menzionata, il G.L.H. operativo (composto dal consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori) può predisporre sia il Profilo Dinamico Funzionale, sia il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato). In quest’ ultimo documento vengono definiti in maniera puntuale tutti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica con riferimento alle singole specifiche esigenze dell’alunno con disabilità. Nel P.E.I. (da far sottoscrivere alla famiglia) si può anche stabilire di perseguire obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali. In tal caso, l’alunno sosterrà, anche in sede di esami finali prove differenziate, che gli permetteranno di accedere solo ad un attestato finale, che comprovi il percorso scolastico seguito e la partecipazione ad una sessione di esame.       ***********************************  3) All’atto dell’iscrizione a scuola, la famiglia deve presentare sia l’attestazione di “alunno in situazione di gravità”, sia la c.d. “diagnosi funzionale”, affinché il Dirigente Scolastico, prima dell’inizio dell’anno, possa invitare il Collegio dei Docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno con disabilità (art.4 lett b) D.P.R. n. 416/74) ed, inoltre, chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale che venga assegnato un insegnante di sostegno.     ***********************************  4) La II Sezione del Consiglio di Stato, nel suo parere n. 333/2006, ha precisato che appare chiaro come“l’obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo titolo. Di conseguenza, chi aspiri ad un ulteriore titolo non può farlo attraverso la frequenza di un corso ordinario. Anffas ritiene corretta l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato non potendosi e non dovendosi ritenere la frequenza scolastica come rimedio alla carenza sul territorio locale di servizi più adeguati alle esigenze di persone ormai adulte, ferma restante la possibilità della frequenza di corsi per adulti scolastici per adulti. A tal proposito ci piace ricordare un passo della sentenza di Corte Costituzionale n. 226/01 che, seppur pronunciandosi sul diverso profilo dell’iscrizione di un maggiorenne per la prima volta ad un ciclo di istruzione secondaria, sostiene: “Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nelquale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni - (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione.” Pertanto, pur comprendendo che, spesso, la scuola possa essere un “facile rimedio” alla carenza di inclusione sociale della persona con disabilità, non può non mettersi in evidenza, concordando con quanto sostenuto nella sopra citata sentenza, come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con i propri pari età costringerebbe la stessa a regredire, anche dal punto di vista affettivo, oltre che sociale, in maniera controproducente rispetto alla piena inclusione sociale che le si vuole far raggiungere.     ***********************************  5) E’ opportuno far presente al dirigente scolastico che l’insegnante stia adottando un atteggiamento di totale disinteresse verso le esigenze educative e scolastiche dell’alunno con disabilità assegnatogli.. Il persistente insufficiente rendimento dell’insegnante potrebbe essere evidenziato anche mettendo in relazione l’effettiva attività svolta in classe e quanto, invece, programmato in sede di redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), così come dai genitori approvato e sottoscritto. Tali osservazioni andrebbero avanzate per iscritto affinchè si abbia traccia, anche in futuro, delle continue lamentele presentate nel corso di un lungo arco di tempo. Inoltre, la presentazione per iscritto delle suddette considerazioni avrebbero l’ulteriore vantaggio che il dirigente scolastico si vedrebbe costretto a prendere anche una posizione ufficiale nella relativa risposta scritta ai genitori. Infatti, difficilmente il Dirigente Scolastico, così investito della questione, non agirebbe di conseguenza o, per lo meno, non risponderebbe, evidenziando, in caso contrario, anche una sua grave mancanza per l’ufficio che ricopre. Qualora tutti questi primi tentativi non sortissero alcun effetto si potrebbe investire della il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi affinché predisponga un’ispezione ed, eventualmente, apra un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante di sostegno secondo la procedura prevista dal Dlgs n. 297/94 e dal D.P.R. n. 3/57.     ***********************************  6) A seguito dell’avvenuta iscrizione dell’alunno con disabilità, il G.L.H. operativo (composto dal consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori) predispone sia il Profilo dinamico funzionale, sia il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), in cui vengono definiti in maniera puntuale gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica con riferimento alle singole e specifiche esigenze dell’alunno con disabilità, (quale la necessità di un’assistenza specialistica per l’autonomia). Il D.P.R. 185/2006 ha stabilito che sia il P.D.F. sia il P.E.I. debbano essere predisposti entro la fine del mese di luglio, precedente l’inizio dell’anno scolastico di riferimento, affinchè il Dirigente Scolastico possano richiedere, in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico, che l’Ente Locale fornisca personale qualificato per l’assistenza per l’autonomia. L’ente locale deputato a fornire il suddetto personale è il Comune, ad eccezione dell’assistenza nelle scuole superiori di secondo grado, per la quale è individuata la competenza della Provincia (art. 139 Dlgs 112/98).     ***********************************  7) Il diritto all’istruzione è un diritto costituzionalmente garantito a tutti (art. 34 Cost.) e, pertanto, non può essere precluso in base alle maggiori difficoltà di esercizio dello stesso da parte di chi verta in particolari condizioni soggettive, come, per es. in una situazione di disabilità. In tal caso, addirittura, le Istituzioni dovrebbero impegnarsi specificatamente per la rimozione di qualsiasi ostacolo fisico o logistico che si frapponga al libero esercizio del diritto allo studio. Tale diritto è maggiormente ribadito per gli alunni con disabilità nella Legge n. 104/92 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) che, all’art.12 c.4, così dispone: “L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.” Pertanto, nel caso di specie, il direttore non potrebbe chiedere all’alunno con disabilità di rimanere a casa solo per la presenza di un banalissimo problema all’ascensore che collega l’entrata dell’istituto scolastico al piano superiore in cui è situata la classe, frequentata dall’alunno. Infatti, non si riscontrano ragioni ostative per cui non si possa predisporre che, almeno per il periodo di non funzionamento dell’ascensore, la classe dell’alunno con disabilità si sposti in altra aula presente al piano terra. Del resto, una siffatta soluzione sarebbe auspicabile non solo quando l’ascensore non sia in funzione, ma per l’intero periodo dell’anno scolastico. E’ questa una soluzione adottata da moltissimi dirigenti scolastici, nella consapevolezza che, in caso di immediata evacuazione dello stabile, per es. per incendio o per terremoto, ugualmente gli ascensori non potrebbero in ogni caso essere utilizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza.     ***********************************  8) Ai sensi dell’art.1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88, l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria. Però, nell’art.3 della stessa legge si prevede: “Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.” Pertanto, nel caso di specie, qualora l’alunno con disabilità abbia presentato una richiesta di esonero permanente e totale dalle esercitazioni pratiche dell’ora di educazione fisica, non occorrerebbe, volta per volta, dover ripresentare alcuna giustificazione al professore. In ogni caso è bene precisare che i suddetti esoneri concernono esclusivamente le esercitazioni pratiche, non già anche la parte teorica e di informazione culturale che è parte integrante dell’ora di educazione fisica. Infatti, la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot.n. 1771/A disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88” precisa al riguardo della domanda di esonero: “Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”      
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Un commento

I commenti

  1.    - 08-05-2009

    salve, sono la mamma di michele, tetraparesi spastica distonica, che frequenta la 4 liceo scientifico PNI.
    quest'anno ci sono stati grandi problemi con l'insegnante di sostegno e la dirigente.
    domande: può la dirigente non tener fede al PEP- PDF e assegnare un'I. di S. dell'area tecnica invece che scientifica?
    può la dirigente non tener conto di lettere, richieste verbali di spiegazioni, lamentele dei genitori e soprattutto dell'alunno?
    è nella norma protocollare il verbale di un PDF PEP senza che l'incontro sia stato firmato da chi realmente era presente e può essere redatto e consegnato dall'insegnante di sosegno con solo le firme degli insegnanti senza essere prima visionato dai genitori, educatori e neuropsichiatra?
    veramente un alunno disabile, una volta che l'insegnante di sostegno è stato assunto, anche se non è competente e c'è incompatibilità deve averlo a fianco lo stesso?
    a chi ci si può rivolgere per vere delle risposte?
    l'anno prossimo michele frequenterà la quinta, ci sarà la maturità, e noi abbiamo tanti timori e paure.... se dovrà passare un anno come questo sarà dura che possa farcela! aiuto....
    grazie roberta e michele





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