Scheda n. 380 - Precisazioni circa la normativa relativa alle gite e visite d'istruzione (Nota 2209/12)
Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione.
Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94. Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia, che non viene abrogata, "costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".
OSSERVAZIONI
In proposito è necessario però precisare che tra la normativa che perde il "carattere prescrittivo" sono espressamente elencate, tra le altre, anche la C.M. n° 291/92, la C.M. n° 623/96 e la Nota
n. 645/2002 che contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità. Resta fermo che tali alunni hanno un diritto pieno ed
incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento
sull'Autonomia Scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c).
A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei principi, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo quali:
· il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
· che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni;
· che le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perchè se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06.
Conseguentemente nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata dalla non prescrittività delle precedenti circolari e Nota ministeriale in materia, a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità.
Vedi anche le schede:
n° 119. Ribadito il diritto alle gite scolastiche
n° 13. Gite scolastiche
12/04/2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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