Scheda n. 379 - Nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno a partire dall'a.a. 2012-2013 (DM 30/09/2011)

Scheda n. 379

Finalmente, quasi dopo due anni dalla loro previsione nel D.M. n° 249/10, nella primavera del 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la normativa relativa ai nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, contenuta nel D.M. del 30/09/2011 e nei suoi allegati. Dalla lettura della normativa risulta un estremo rigore circa lo svolgimento dei corsi medesimi che sono esclusivamente gestiti dalle Università, le quali solo per alcune discipline relative a didattiche speciali (ad es. ciechi, sordi, autistici, ecc.) possono avvalersi di esperti esterni, qualora tali insegnamenti non siano direttamente previsti dagli ordinamenti delle singole Università (D.M. n° 249/10 art. 13, comma 2).

La serietà con cui i corsi dovranno essere impostati e gestiti risulta non solo dal preambolo, in cui sono citati i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio Universitario Nazionale e si fa riferimento all'apposita commissione ministeriale che ha formulato i programmi con la consulenza delle due più grandi federazioni di persone con disabilità FISH e FAND, ma dai singoli articoli del testo normativo.

In particolare:
L'Art. 1 attribuisce la gestione dei corsi esclusivamente alle Università, visti anche gli esiti negativi di alcuni corsi di specializzazione non gestiti dalle stesse negli anni precedenti.
L'Art. 2 stabilisce che i corsi sono a numero chiuso, secondo il fabbisogno determinato annualmente dal MIUR.
l'Art. 3 sancisce che le Università debbono attenersi ai principi contenuti nel presente decreto e nei suoi allegati e debbono essere espressamente autorizzati singolarmente dal MIUR, fissando contemporaneamente i requisiti essenziali che debbono essere posseduti dal Direttore del Corso, dai docenti che svolgono i laboratori e dai Tutor dei tirocini. E' prevista altresì che la correttezza dei requisiti per l'istituzione dei corsi sia valutata da parte dall'Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che fisserà anche i definitivi requisiti sulla base dell'esperienza fatta.
L'Art. 4 fissa le caratteristiche del bando che ogni Università deve emanare per le prove di accesso ai Corsi.   L'Art. 5 precisa che ai corsi sono ammessi solo docenti muniti di abilitazione all'insegnamento per uno dei 4 ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) che abbiano superato positivamente le prove di accesso. Quindi si avranno due distinte specializzazioni per le scuole secondarie.
L'Art. 6 fornisce dettagli circa lo svolgimento delle prove di accesso.
l'Art. 7 stabilisce che i 60 crediti del Corso debbono svolgersi in non meno di 8 mesi al termine dei quali si deve superare positivamente un esame finale.
L'Art. 8 fissa i criteri di valutazione per l'accesso alla prova finale del corso con un punteggio non inferiore a 18/30 distinto per gli insegnamenti, i laboratori e i tirocini (diretto e indiretto).
L'Art. 9 riguarda l'esame finale e la composizione della commissione giudicatrice composta dal Direttore del corso più due docenti universitari del medesimo, nonché da un esperto e da un dirigente tecnico (ispettore) o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Scolastico Regionale.
Rispetto alle vecchie commissioni abbiamo in più un esperto e comunque la nomina è passata dal MIUR all'USR.
l'Art. 10 prevede l'individuazione delle scuole ove fare tirocinio nella fase di prima attuazione del decreto; vieta qualunque altro tipo di corso di specializzazione e ribadisce la validità dei titoli fin qui validamente conseguiti. In proposito è da tener presente il D.M. n° 287/99 che dichiara invalidi alcuni titoli conseguiti in precedenza in contrasto con le norme fissate dal MIUR (vedi scheda n° 72. Validità dei corsi di specializzazione biennali avviati dalle Università).
Questo articolo contiene inoltre una norma molto importante secondo cui: "Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità."

La norma, molto sentita dalle Associazioni, se non verrà tradotta in termini obbligatori, rischia di ridursi ad una mera aspirazione come è già avvenuto in precedenza per i cosiddetti "moduli integrativi" che avrebbero dovuto integrare i corsi di specializzazione precedenti.
A conclusione è ribadito il principio, ormai costante, che dai corsi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Ciò significa che i corsi saranno a carico dei partecipanti salvo che altri Enti pubblici o privati non intervengano come sponsor. l'Allegato A descrive le funzioni dell'insegnante per le attività di sostegno, sottolineando più volte che egli debba lavorare in collaborazione con i docenti curricolari. l'Allegato B riguarda la descrizione dettagliata degli insegnamenti, dei laboratori e dei tirocini, che non possono svolgersi in meno di 5 mesi.

L'Allegato C riguarda gli aspetti organizzativi con particolare attenzione al divieto di attività formative blended e on-line ad eccezione del recupero delle assenze che non possono superare il 10% per ciascun insegnamento. Per una visione più completa dell'importanza dei nuovi corsi si rinvia alla lettura diretta dei 3 allegati che contengono l'articolazione oraria degli insegnamenti, delle attività laboratoriali, comprendenti anche l'uso delle Tecnologie informatiche e quelle del tirocinio diretto ed indiretto distinti per ordine e grado di scuola.

11/04/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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