Scheda n. 378: TAR Marche riafferma l'obbligo di trasporto gratuito a scuola (sent. 684/11)

Scheda n. 378

Il TAR Marche con la sentenza n° 684/11 ha risolto il problema dell'attribuzione dell'obbligo di trasporto gratuito a scuola degli alunni con disabilità. La questione è interessante perchè riguardava il caso di un alunno di scuola superiore.

La normativa nazionale (D.Lvo 112/98, art. 139) per gli alunni delle scuole superiori ha stabilito che l'obbligo spetti alla Provincia.

Però la giurisprudenza ha precisato che, dopo la modifica dell'art. 117 della Costituzione che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva nella materia dei servizi sociali, la norma nazionale citata si applica solo qualora una Regione non abbia stabilito diversamente.

Nel caso di specie la Regione Marche con L. R. n° 18/96 ha attribuito tale competenza al Comune di residenza dell'alunno.

Il Comune si è difeso sostenendo che tale competenza spettasse all'Ambito Territoriale del Piano di Zona di cui esso è parte. Però la Sentenza precisa che all'atto della formulazione del Piano Annuale di Zona il Comune interessato non aveva segnalato tale necessità e pertanto, il Piano di Zona non essendo stato informato di tale bisogno, non aveva potuto mettere in bilancio la somma corrispondente. Pertanto la sentenza afferma l'obbligo del Comune di residenza al trasporto gratuito anche per gli anni successivi, secondo quanto richiesto nel ricorso.

Quanto alle difficoltà finanziarie del Comune interessato la sentenza fissa un principio interessante, secondo cui, trattandosi di una spesa a favore di soggetti svantaggiati, questa deve avere priorità in forza del principio di solidarietà fissato dagli artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione.

11/04/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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