Scheda n.374 - Uscita da scuola autonoma di alunni con disabilità e responsabilità della scuola

Scheda n.372

Molti genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola, ci sottopongono il seguente quesito: "ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni faccia uscire mio figlio con gli altri compagni, senza dover attendere la venuta di un familiare maggiorenne?"

L'art. 30 comma 1 della Costituzione stabilisce che è diritto della famiglia educare i figli. Pertanto se la famiglia, nell'educazione di un figlio con disabilità, segue degli orientamenti per l'acquisizione della sua autonomia, specie se praticati positivamente da un'associazione specializzata, ha il potere di chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico che faccia uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo, come avviene per tutti i compagni non disabili.

È infatti da tener presente che il Codice Penale all'art. 591 prospetta il reato di abbandono di minore o di incapace, distinguendo tra minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è presunto, ed i maggiori di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall'autorità inquirente.

In questi casi, se il figlio con disabilità ha meno di 14 anni potrebbe scattare la responsabilità dei genitori, così come potrebbe avvenire per tutti i figli, anche senza disabilità, minori di 14 anni.

Per i figli con disabilità maggiori di 14 anni, dal momento che la famiglia stipula con la scuola un Contratto con l'iscrizione dell'alunno, essa, può sottoscrivere l'esonero da responsabilità del Dirigente Scolastico per fare uscire da solo l'alunno al termine delle lezioni.

La scuola, per sua ulteriore garanzia, può chiedere il parere del servizio di neuropsichiatria che ha in carico l'alunno con disabilità; comunque un eventuale parere negativo di tale servizio non può impedire ai genitori di chiedere per iscritto ed ottenere che il figlio con disabilità ultraquattordicenne esca da scuola da solo, motivando le ragioni di tale scelta.

Il dirigente, per gli alunni con più di 14 anni, non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli possa essere incriminato di abbandono di incapace ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, poiché la richiesta scritta del genitore impedisce il configurarsi dell’ipotesi di abbandono da parte del Dirigente Scolastico.

Né il Dirigente potrebbe opporre il rischio di responsabilità civile della scuola ai sensi dell’art. 1218 o dell'art. 2047 del Codice Civile, poiché l’affidamento dell’alunno con disabilità alla scuola, avvenuto con l’iscrizione scolastica, viene accompagnato dalla richiesta scritta dei genitori di consentire l’uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne. Pertanto la responsabilità civile della scuola e del Dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore.

Si sottolinea che l'ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposta per un figlio con disabilità un percorso di autonomia che lo porti ad essere in grado di effettuare da solo commissioni (es.: acquisti sotto casa) e percorsi (ad es. casa-scuola e ritorno). Infatti dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che quando la persona che ha la responsabilità della custodia (per es. il genitore) ha il “sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi” non sussistono i presupposti della punibilità  La stessa risposta, a mio avviso, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare a casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli scuolabus senza la necessità di un accompagnatore e senza la necessità che alla fermata ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l’alunno per portarlo dentro la scuola o a casa.

26/03/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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