Scheda n. 368 - Insegnanti di sostegno e commissioni di Esami di Maturità (CM 15/12)
La C.M. n° 15/12 indica le norme relative alla composizione delle Commissioni degli Esami conclusivi di scuola secondaria di II grado (ex superiori).
L'art. 2.1 stabilisce che i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato sino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico, hanno l'obbligo di presentare domanda tramite un'apposita scheda per la composizione delle Commissioni d'Esame.
La stessa norma però alla fine stabilisce che non hanno tale obbligo i docenti per le attività di sostegno, i quali però "possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno".
Il successivo art. 2.2 stabilisce che i docenti di sostegno possono presentare domanda come presidenti se "prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n° 6 del 17 gennaio 2007" e come commissari esterni se "in possesso della specifica abilitazione, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 6" dello stesso D.M. n° 6/07.
OSSERVAZIONI
La norma è corretta per evitare una disparità di trattamento tra i docenti di sostegno e i docenti curricolari, però occorre fare delle precisazioni:
1. se il docente di sostegno non segue alunni che debbano sostenere l'esame di maturità, quanto detto è normale, ma allora in tal caso sarebbe stato più opportuno prevedere anche per i docenti di sostegno l'obbligo di presentare la domanda come presidente o comecommissari esterni;
2. se invece il docente di sostegno ha alunni che debbono sostenere l'esame di maturità, sembra assai strano che essi possano scegliere di abbandonare l'alunno che hanno seguito durante l'anno per essere nominati come presidenti o membri esterni in altre commissioni.
Infatti l'art. 17 di tutte le Ordinanze Ministeriali sugli esami di maturità (ultima l'O.M. n° 42/11)stabiliscono che l'alunno con disabilità ha diritto ad essere assistito durante gli esami dalla persona che lo ha assistito durante l'anno scolastico;
3. anche se l'alunno con disabilità deve sostenere l'esame di maturità sembra invece corretta la facoltà del docente di sostegno di presentare la propria candidatura come commissario interno perchè ciò non gli impedisce di assistere l'alunno durante le prove d'esame.
Sembrerebbe quindi opportuna una modifica nella C.M. presente o in quelle future che recepisca le osservazioni sopra esposte, anche perchè nel caso un alunno dovesse trovarsi nella situazione di essere "abbandonato" dal proprio docente di sostegno durante l'esame, la famiglia potrebbe proporre ricorso al TAR con successo giacchè vi sarebbe violazione del diritto allo studio per gli alunni con disabilità costituzionalmente garantito.
22/02/2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it
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