Scheda n. 367- Tar Veneto: solo ISEE personale per la compartecipazione ai costi dei servizi per persone con grave disabilità

Scheda n. 367

Due recenti sentenze del TAR Veneto la n° 1908/11 e n° 132/12 hanno annullato rispettivamente il regolamento Comunale di Vicenza e di Verona nella parte in cui stabilivano che le persone con grave disabilità e quelle ultrasessantacinquenni dovessero contribuire ai costi dei servizi residenziali e semi-residenziali di carattere socio-sanitari sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Le due decisioni si fondano sull'art. 3 comma 2 ter del D.Lvo n° 130/2000 che per questi soggetti prevede invece esclusivamente il riferimento all'ISEE personale dell'assistito.

Il TAR conferma l'orientamento secondo cui questa norma contiene un livello essenziale, fissato quindi dallo Stato ed immodificabile con legge regionale da dover valere su tutto il territorio nazionale.

Inoltre il TAR nega legittimità al riferimento, contenuto negli stessi ed in molti altri regolamenti, secondo cui, in mancanza di capacità economica dell'assistito siano obbligati al pagamento i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Come hanno affermato la dottrina prima e poi da tempo la giurisprudenza, l'azione di un creditore (nel caso specifico i Comuni) contro i parenti obbligati agli alimenti è inammissibile in via "surrogatoria" trattandosi di un'azione personalissima che spetta solo all'assistito che voglia direttamente pretendere gli alimenti versando in stato di necessità e sempre che lo voglia.

Altro aspetto interessante delle due sentenze concerne il rigetto da parte del TAR dell'obiezione di molti Enti Locali secondo cui per l'applicazione dell'ISEE personale occorrerebbe l'emanazione di un DPCM previsto dalla stessa norma dell'art. 3 comma 3 ter citato. Il TAR chiarisce definitivamente che il principio che l'ISEE personale sia un livello essenziale non può essere scalfito nè dalla mancata emanazione del DPCM, nè da una sua eventuale previsione contraria.

OSSERVAZIONI

Sembra strano che, dopo ormai una crescente giurisprudenza conforme in tal senso dei TAR d'Italia e di recenti sentenze del Consiglio di Stato, il TAR Veneto anzichè condannare alle spese i due Comuni in quanto soccombenti, abbia deciso la compensazione delle spese ritenendo la questione ancora di complessa soluzione. Tanto più che, come molti hanno fatto già notare, trattasi di provvedimenti in forma semplificata secondo il nuovo Codice di Procedura Amministrativa a cui il TAR procede nei soli casi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. Per le nostre famiglie queste decisioni costituiscono un forte sostegno sia per l'accesso a servizi diurni per minori con disabilità grave, sia per l'accesso a servizi più complessi per anziani ultrasessantacinquenni con o senza disabilità.

Tutto ciò è ancora più importante di questi tempi in cui gli Enti Locali stanno sempre più fortemente chiedendo una compartecipazione economica da parte degli utenti motivandola con la necessità dei tagli alla spesa pubblica. Di fronte a queste motivazioni le famiglie oppongano l'orientamento costante della giurisprudenza Costituzionale secondo cui il nucleo essenziale di diritti Costituzionalmente garantiti non può essere limitato da ragioni di bilancio.

Vedi anche le schede:

n° 333. Riaffermato il diritto alla contribuzione in base all’ISEE personale (CdS 1670/11)

n° 327. I comuni possono normalmente chiedere il concorso alle spese sociali in base all'ISEE

personale (Sentenza TAR Brescia 1470/09)

n° 326. I parenti tenuti agli alimenti non debbono pagare le spese socio-assistenziali per un assistito

(Sent. Tribunale Parma 46/11)

n° 239. TAR Sicilia, TAR Marche e TAR Lombardia per l'ISEE personale

22/02/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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