Scheda n. 362- Il danno per insufficiente numero di ore di sostegno va provato (TAR Veneto Sent. 1907/11)

Scheda n. 362

Il TAR del Veneto con la sentenza n° 1907/11 ha fornito conferme ad orientamenti precedenti in

tema di annullamento dei provvedimenti dell’Amministrazione scolastica a causa di insufficiente

assegnazione di ore di sostegno e di conseguente richiesta di risarcimento danni.

La decisione è interessante per talune affermazioni .

In via preliminare rigetta l’eccezione dell’Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di

notifica ad un qualunque alunno. In proposito il TAR, confermando un orientamento del Consiglio

di Stato, chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato

controinteressato, poiché il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive

all’Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri

(vedi scheda n° 296. Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione Scolastica non può ridurre le ore di

sostegno ad altri alunni con disabilità in caso di sconfitta in un processo per il sostegno (Sentenza

1134/05)).

Questo orientamento ormai consolidato deve essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici i

quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di

chiederle, come per legge all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), le sottraggono ad altri alunni della

scuola, commettendo un illegittimo abuso di potere; infatti così facendo, in conclusione il

ricorrente non vincerebbe contro l’Amministrazione ma contro altri compagni con disabilità che non

sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero.

In secondo luogo la decisione conferma l’orientamento che annulla l’assegnazione di ore non

motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè l’analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del

Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato

(PEI) che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle “effettive

esigenze dell’alunno” (L. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera b) e L. n° 122/10 art. 10 comma 5),

operata dalla scuola all’USR. Nulla di tutto questo è stato fatto dall’Amministrazione scolastica e

quindi l’atto di assegnazione di ore è illegittimo.

Quanto alla richiesta del massimo di ore di sostegno, trattandosi di un caso di grave disabilità,

anche qui il TAR ha confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato, presente nella

sentenza n° 2231/10, che però è già suggerito nella stessa sentenza n° 80/10 della Corte

Costituzionale; e cioè alla certificazione di gravità non segue automaticamente l’assegnazione del

massimo delle ore di sostegno; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità

della disabilità; in altre parole la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai

fini dell’apprendimento e questa valutazione, dice il TAR rientra nella discrezionalità delle

valutazioni tecniche della scuola (vedi schede n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della

recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10) e n°

357. Il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno

per l'intero orario di frequenza (TAR Campania Sent. 1640/11)).

Come pure sul risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, dice il TAR occorre che

il danno pecuniario sia dimostrato, cosa che il ricorrente non ha fatto e quindi per questa richiesta

risulta soccombente.

In conclusione, essendovi stata una vittoria sull’annullamento del provvedimento ed una sconfitta

circa il risarcimento del danno, il TAR ha compensato le spese.

OSSERVAZIONI

A mio avviso, la Magistratura sta affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di

sostegno ed è molto importante avere validi elementi di prova circa le richieste dei genitori,

perché diversamente, si hanno delle vittorie di Pirro, nel senso che si vince la causa circa l’illegittimo

comportamento dell’Amministrazione, ma in concreto non si ottengono i risultati pratici sperati.

01-02-2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

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