Il Tar Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per difetto di motivazione

Di Rolando Borzetti - Interventi - 02.10.2011

E’ interessante la sentenza n. 452/11 del TAR Molise, depositata il 26/7/  2011, con la quale si annulla la decisione dell’Ufficio scolastico regionale di assegnare un numero di ore di sostegno inferiori a quelle indicate nella diagnosi funzionale e richieste nel pei.

         La sentenza è interessante, perché, dopo aver citato le norme fondamentali circa il diritto al massimo delle ore di sostegno a seguito della certificazione di grave disabilità, annulla il taglio delle ore, operate dall’Ufficio scolastico regionale, per “ difetto di motivazione”. E’ questo uno dei motivi tipici di annullamentio per eccesso dipotere che riguarda tutti gli atti amministrativi.

         Ciò significa che, anche senza andare a fare una ricognizione di tutta la normativa, per individuarela violazione di legge, altro motivotipico di annullamento di tutti gli atti amministrativi,  il TAR ha dichiarato l’atto lesivo dei principii generali sanciti in materia dalla L.n. 241/90.

         Ciò significa che ormai le declaratorie di nullità dei tagli alle ore di sostegno sonodivenute una procedura di routine. Infatti in base alla Costituzione ogni atto amministrativo deve essere sufficientemente motivato, pena la sua illegittimità.

         Nel caso di specie l’amministrazione scolastica non ha fornito alcuna motivazione circa la riduzione delle ore assegnate rispetto a quelle indicate nella diagnosi funzionale dell’ASL.

         In vero l’Amministrazione avrebbe dovuto rispondere che la motivazione esisteva ed era quella dovuta ai tagli alla spesa pubblica.

         Ma, così dicendo, sarebbe incappata nella costante Giurisprudenza della Corte costituzionale, la cui ultima sentenza n. 80/10, stabilisce che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello all’inclusione scolastica ed in particolare al sostegno didattivco, non può essere compresso a causa di motivi di bilancio.

         Se questa Giurisprudenza si consoliderà, sarà ancora più facile ottenere sentenze di aumento delle ore di sostegno, che non siano motivate da effettive prove del miglioramento della situazione dell’alunno con disabilità. Basterà quindi dimostrare l’inesistenza o insufficienza di motivazione della riduzione delle ore di sostegno, per vincere la causa, che, come avviene in questi casi, provoca la soccombenza dell’Amministrazione con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese alle famiglie.

         Unico rilievo, sotto un profilo pedagogico, è che la Magistratura non va tanto per il sottile e si basa fondamentalmente su quanto detto nella diagnosi funzionale dell’ASL.Ciò significa che, più che su motivazioni di carattere pedagogico, la Magistratura si basa su motivazioni di carattere sanitario. Ciò non è in linea con la cultura dell’inclusione scolastica e con i criteri dell’ICF che impongono una valutazione biopsicosociopedagogica dei bisogni educativi speciali per assegnare le risorse necessarie.

         Comunque, in un momento di tagli lineari alle spese della scuola privi di alcuna motivazione di carattere pedagogica, anzi in contrasto con essa, fa bene la Magistratura a garantire i diritti che l’Amministrazione viola con estrema facilità, non fornendo una preparazione sufficiente ai docenti curricolari e non  rispettando il numero di 20 alunni nelle classi con alunni con disabilità, uniche condizioni che potrebbero consentire una riduzione del massimo delle ore di sostegno, perché favoriscono una  vera presa in carico del progetto di inclusione da parte dell’intero consiglio di classe.

         Si ringrazia  la Magistratura perché, in un momento di gravi attentatiai diritti delle persone con disabilità, tiene alta la fiaccola del valore della legalità e della tutela dei diritti dei più deboli.

         Salvatore Nocera    

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