Scheda n. 343 - Diritto degli alunni ultradiciottenni a frequentare le scuole superiori (Nota 4561/11)

Scheda n. 343

A seguito di un quesito rivolto dall'AIPD al MIUR, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha diramato la Nota prot. 4561 del 5/7/2011 che si riporta integralmente:

Nota Prot.4561 Roma, 5©7©2011

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO SEDE 
RIF. LETTERA PROT. 5255 DEL 24©6©2011

p.c.

AIDP ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
VIALE DELLE MILIZIE,106 00192 ¨C ROMA FAX©6©3722510

AL CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE SEDE
AL CAPO DI GABINETTO SEDE

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE SEDE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA PALERMO FAX©91©515186©518499

OGGETTO: frequenza disabili ultradiciottenni con disabilit¨¤ nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. Quesito.

A riscontro della lettera di codesta Direzione Generale, relativa all¡¯oggetto, nel confermare
quanto gi¨¤ fatto presente a suo tempo all¡¯Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con lettera del 3agosto 2010, prot. n.5822, qui allegata, si precisa quanto segue:

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 prevede che << Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica ¨¨ obbligatoria ¨C quattordici anni ¨C o nel quale comunque ¨¨ consentito il completamento della scuola dell¡¯obbligo ¨C anche sino ai diciotto anni ¨C (da individuarsi nell¡¯anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del_ diciottesimo anno di et¨¤), per gli alunni handicappati l¡¯istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potr¨¤ essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell¡¯obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l¡¯attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n.104 del 1992, anche perch¨¦ la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore et¨¤ assume una funzione tanto pi¨´ rilevante, in quanto consente, in modo certamente pi¨´ incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici©quattordicenni, il raggiungimento dell¡¯obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il pi¨´ possibile omogenei>>.

La CM n.4 del 15©1©2010, relativa alle iscrizioni alle scuole dell¡¯infanzia e del primo ciclo, © paragrafo 3. Accoglienza e inclusione © Alunni con disabilit¨¤, prevede che l¡¯alunno con disabilit¨¤ che consegua, in sede di esame di Stato, l¡¯attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i diciotto anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR 22 giugno 2009, n.122, art. 9,comma 4).

La C.M. n.17 del 18©2©2010, relativa alle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l¡®anno scolastico 2010/2011, al paragrafo 7 © Alunni con disabilit¨¤©, precisa che gli alunni disabili, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l¡¯attestato comprovante i crediti formativi, <<se non hanno superato il 18¡ã anno di et¨¤, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. art.11, comma 12, OM n. 90/2001; art.9,commi 4 e 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009)>>.

Dalla normativa sopracitata, appare chiaro, ad avviso di questo Ufficio, il diritto del disabile, in possesso dell¡¯attestato di credito formativo ma non della licenza del primo ciclo, di proseguire, se non ha superato il 18¡ã anno di et¨¤ e comunque, entro l¡¯anno ¡°scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di et¨¤¡±, nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992.

In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l¡¯intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l¡¯ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potr¨¤ essere ulteriormente consentita l¡¯assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato© n.3333/2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

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Viale Trastevere, 76/A ¨C 00153 Roma

Tel. 06.58492299 © 58493240

Fax 06.58492416 © 0658492882

e©mail antonio.cannoletta@istruzione.it

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