Scheda n. 329 - Trasferimenti personale docente per a.s. 2011-12 (OM 16/11)

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 20.03.2011

Scheda n. 329

In esecuzione al Contratto Collettivo Nazionale sulla mobilità del personale della scuola, il MIUR ha emanato l'O.M. n° 16/11. Rispetto alla analoga normativa dello scorso anno le novità del CCNL relative al mondo della disabilità sono le seguenti:

Art. 7 - Precedenze.

Per la precedenza V - Assistenza a familiari disabili, riguardante parenti ed affini di secondogrado, il Contratto riconosce la precedenza esclusivamente al coniuge ed al figlio con disabilità, nonchè assistenza del figlio unico al genitore con grave disabilità (per altri parenti e affini la precedenza è riconosciuta nella mobilità annuale).

Circa il diritto alla scelta della sede di lavoro disponibile, si considera quella più vicina al domicilio dell'assistito e non più di chi assiste.

Art. 22, comma 8 - Docenti soprannumerari.

Per docenti di sostegno che risultassero soprannumerari viene precisato che, se nel corso dei trasferimenti si determini nell'Istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Nel caso di concorrenza di più soprannumerari, viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico.

Nota 5/bis alle Tabelle di valutazione del personale docente (Allegato D)

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa, interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel Comune.

18-03-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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