Scheda n. 313 - Chiarimenti sulla validità dell'anno scolasticoa causa di assenze per malattia (Nota 7736/10 e CM 20/11)

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 09.03.2011

Scheda n. 313  

L'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 stabilisce che le assenze superiori ad un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'a.s. determinano la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell'alunno.

Sulla questione è stata emanata una precisazione con la Nota Ministeriale prot. n° 7736 del 27 ottobre 2010 che ha fornito chiarimenti in merito alle assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell'istruzione in ospedale o a domicilio.

La Nota precisa che tali assenze non invalidano l'anno scolastico, in quanto in tali periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe anche se effettuate in un luogo diverso.

A conferma di ciò la Nota cita anche l'art. 11 dello stesso DPR che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.

AGGIORNAMENTO del 07/03/2011

Sull'argomento è intervenuta successivamente la C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 che rende meno rigido il riferimento alla invalidità dell'anno scolastico a causa di assenze. Infatti la Circolare, nel ritrascrivere la disposizione dell'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 sulla possibilità di deroghe al limite massimo di assenze, quando comunque il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione, affida al collegio dei docenti il compito di determinare i casi di deroga e a titolo di esempio cita tra gli altri l'ipotesi di gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate.

Ora, è noto che gli alunni con disabilità sono maggiormente esposti al rischio di malattie e comunque hanno spesso necessità di svolgere terapie e cure programmate. Pertanto la Circolare giunge utile per evitare ingiuste bocciature.

22-11-2010

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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