Scheda n. 328 - Chiarimenti sul numero massimo di alunni per classe (Sentenza Consiglio di Stato 7648/10)
Come è noto l'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado frequentate da alunni con disabilità non possono superare "di norma" il numero di 20 alunni. Il termine "di norma" viene spesso inteso da molte scuole come un'indicazione puramente generica senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario il termine "di norma" ha un valore vincolante poiché l'eccezione che può ammettersi è già prevista dall'art. 4 dello stesso DPR che consente, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare del 10% il tetto di 20 alunni, portandolo quindi a 22.
A rafforzare l'erronea convinzione sopra indicata interviene adesso la Sentenza del Consiglio di Stato n. 7648 del 28/10/210 che, applicando le norme antincendio nelle scuole (D.M. del 26/08/1992), così stabilisce:
"L’art. 5 dell’allegato 1 al D.M. 26 agosto 1992 non individua, infatti, il numero massimo di alunni per classe (aspetto che non rientra neanche nelle competenze del Ministero dell’Interno), ma si limita ad individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il “massimo affollamento” ipotizzabile sui piani e complessivamente nell’edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d’esodo per la messa in sicurezza del personale. Ne discende che, i dirigenti scolastici, nel collocare le classi all’interno dell’edificio, dovranno tener conto dell’affollamento complessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile (26 persone per aula), con la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il Dirigente scolastico avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da assicurare la media di 26 persone per classe."
OSSERVAZIONI
In proposito è bene osservare che la normativa citata nella Sentenza riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole, mentre l'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 riguarda invece profili didattici, in quanto per la sicurezza nello stesso DPR sono previste norme sul numero di alunni nelle classi dei singoli ordini di scuole non frequentate da alunni con disabilità. Pertanto non potrebbe un dirigente scolastico avere una classe sovraffollata frequentata da alunni con disabilità, purchè nello stesso piano vi sia un'altra classe con minor numero di alunni, secondo il criterio indicato nella sentenza del Consiglio di Stato; ma al contrario è il rispetto del numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità che può determinare un aumento del numero di alunni nelle altre classi.
Ciò perchè la presenza di alunni con disabilità richiede una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari che verrebbe fortemente limitata con classi troppo affollate.
07-03-2011
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it
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