Scheda 326 - I parenti tenuti agli alimenti non debbono pagare le spese socio-assistenziali per un assistito

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 09.03.2011

Scheda n. 326   

Il tribunale civile di Parma con Sentenza n° 46/11 ha confermato una costante e prevalente giurisprudenza a favore dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

La ASL di Parma aveva notificato un decreto ingiuntivo per una cospicua somma di assistenze in RSA nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti verso il ricoverato. Ciò spiega la competenza del Tribunale Civile che, per problemi relativi alla assistenza è normalmente attribuita ai TAR.

Il Tribunale Civile ha accolto l'opposizione dei familiari dell'assistito sulla base delle seguenti motivazioni:

1. La richiesta di alimenti ai partenti può essere promossa, secondo il Codice Civile, solo ed esclusivamente dall'assistito che non può essere sostituito da nessun altro.

2. Per l'ammontare della somma da pagare si deve tener conto della sola ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'assistito (art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo n° 130/00) e non dell'ISEE del nucleo familiare.

3. La sottoscrizione dei parenti della richiesta di ricovero in R.S.A., e in generale in un percorso socio-sanitario, non vale anche come accollo del debito da parte del firmatario.

La sentenza è interessante perchè contrasta altre sentenze di segno opposto e i principi in essa contenuti si possono applicare a tutti i percorsi socio-sanitari, svolti anche da minori, nei servizi pubblici o in quelli privati convenzionati accreditati.

28-02-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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