I GENITORI DEL DISABILE PRIVATO DEL SOSTEGNO HANNO DIRITTO AL DANNO ESISTENZIALE

Tar Sardegna, sez. I, 11 novembre 2010, n. 2580

Nel caso di specie il T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso di due genitori contro i provvedimenti adottati dalla Direzione didattica e dall' Ufficio provinciale scolastico di Sassari che avevano ridotto, fino ad eliminarle completamente, le ore di sostegno assegnate al figlio, portatore di handicap grave, in applicazione dell'art. 2, commi 413 e 414, l. n. 244 del 2007, che hanno escluso la assunzione di insegnanti di sostegno in deroga rispetto al limite massimo.La pronuncia fa seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, la quale aveva già  affermato l'incostituzionalità  dell'art. 2 commi 413 e 414, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità  di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi. Ciò perchè, incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all'istruzione dei disabili, garantito dall'ordinamento internazionale, costituzionale e ordinario.I giudici sardi hanno annullato il provvedimento, giudicato illegittimo in quanto non può costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, anche perchè la scuola può ricorrere alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti­alunni in presenza di handicap particolarmente gravi.La sentenza presenta interessanti spunti di riflessione anche sotto il profilo risarcitorio. Viene infatti riconosciuto alla coppia il ristoro del danno esistenziale, individuato negli effetti che la seppure temporanea, fino all'intervento di questo giudice, diminuzione delle ore di sostegno alle quali il minore aveva diritto, ha interrotto la piena continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione di gravità , integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale. L'esplicita menzione alla figura del danno esistenziale, liquidato con la somma di 2000 euro, conduce la pronuncia in questione nel novero delle ormai numerosissime sentenze che, più o meno apertamente, si distaccano dai principi affermati nelle cosiddette sentenze di S. Martino dell'ottobre 2008.

Lisa Lorenzetti




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