Esami di Stato e disturbi specifici dell'apprendimento
Domanda
Una collega che l'anno scorso ha svolto gli esami di maturità presso una scuola superiore come presidente mi ha riferito che hanno preparato insieme alla commissione d'esame una prova
equipollente al poso della seconda prova
d'esame per uno studente segnalato con DSA.
Mi spiego meglio: al posto della seconda prova che era di matematica invece di aspettare quella dal ministero la commissione ne ha preparata una sulla falsa riga di quelle consegnate gli anni
precedenti.Tutto ciò è legale? Io sapevo che tale metodologia si poteva applicare per studenti certificati con la Legge 104 e non per studenti segnalati con DSA per i quali sò che si possono
applicare strumenti compensativi e dispensativi.
Se quello che mi ha detto la collega è vero mi potete dare la Legge o l'ordinananza ministeriale che la specifica?
Io in classe ho quest'anno studenti DSA è ciò li faciliterebbe moltissimo.
Risposta
Esami di Stato, emanate le istruzioni per l'a.s. 2009/2010
Con l'ordinanza n. 44 del 5 maggio 2010, il Ministero dell'istruzione ha dettato le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.
ART. 12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
7. (…)
La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove
scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà
essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
(…)
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi
specifici di apprendimento (DSA)
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