Esami di Stato, emanate le istruzioni per l'a.s. 2009/2010

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 07.05.2010

Con l'ordinanza n. 44 del 5 maggio 2010, il Ministero dell'istruzione ha

dettato le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.


ART. 12

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

7. (.)

La Commissione - anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del

D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di

classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,

adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi

specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove

scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta,

prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più

lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui

siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.


ART. 13

RIUNIONE PRELIMINARE

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la

classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai

candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri

candidati. In particolare esamina:

(.)

h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini

degli adempimenti di cui all'art. 17;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi

specifici di apprendimento (DSA);


Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base

della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività

svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per

l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle

assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di

mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e

professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono

consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione

culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il

superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la

commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro

svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che

hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal

Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non

vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la

Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su

supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando

anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso

dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta

sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico

interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del

Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e

del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del

3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni

rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali,

la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione

del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante

l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte

equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono

stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un

credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano

possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto

finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R.

n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,

sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va

indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo

dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno

un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame

di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è

attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla

base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo

scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di

cui al precedente art. 2.


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2 commenti

I commenti

  1.    - 30-06-2010

    La invito a leggere:
    http://crizu.blogspot.com/2010/01/dsa-e-lingua-inglese.html
    E questi sono i riferimenti normativi:
    non può essere esonerato dalla prova scritta, poichè altrimenti non potrebbe prendere il diploma. Ha diritto ad avvalersi dei mezzi compensativi e dispensativi ai sensi dell'art 11 del dpr n. 122/09; anzi per le lingue l'orale è considerato mezzo compensativo degli errori dello scritto.


    saluti
    r.a.b.

  2.    - 26-06-2010

    mio figlio e affetto da dsa frequenta ragioneria è stato rimandato a settembre in inglese.posso richiedere di non svolgere la prova scritta ,in quanto disortografico.poi l'insegnante tutto l'anno non ha applicato i mezzi compesativi concessi per il suo stato .se qualcuno mi può informare vi ringrazio anticipatamente





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