Esami di Stato, emanate le istruzioni per l'a.s. 2009/2010
Con l'ordinanza n. 44 del 5 maggio 2010, il Ministero dell'istruzione ha
dettato le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.
ART. 12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
7. (.)
La Commissione - anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del
D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di
classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi
specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove
scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta,
prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più
lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui
siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la
classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai
candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri
candidati. In particolare esamina:
(.)
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 17;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi
specifici di apprendimento (DSA);
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle
assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la
commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che
hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non
vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su
supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando
anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso
dell'attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta
sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico
interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del
Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e
del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni
rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali,
la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione
del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante
l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono
stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano
possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R.
n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti
candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno
un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame
di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è
attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla
base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di
cui al precedente art. 2.
- Scheda n. 336 - Esami di Stato conclusivi degli studi (maturità) per l'a.s. 2011‐2012 (OM 42/11)
- Scheda n. 300: Esame di stato di scuola media ed esame conclusivo degli studi di scuola superiore per l'a.s. 2009-2010 (C.M. 49/19 e O.M. 44/10)
- Esame di stato 2009 (D.M. n° 40/09)
2 commenti
La invito a leggere:
http://crizu.blogspot.com/2010/01/dsa-e-lingua-inglese.html
E questi sono i riferimenti normativi:
non può essere esonerato dalla prova scritta, poichè altrimenti non potrebbe prendere il diploma. Ha diritto ad avvalersi dei mezzi compensativi e dispensativi ai sensi dell'art 11 del dpr n. 122/09; anzi per le lingue l'orale è considerato mezzo compensativo degli errori dello scritto.
saluti
r.a.b.
mio figlio e affetto da dsa frequenta ragioneria è stato rimandato a settembre in inglese.posso richiedere di non svolgere la prova scritta ,in quanto disortografico.poi l'insegnante tutto l'anno non ha applicato i mezzi compesativi concessi per il suo stato .se qualcuno mi può informare vi ringrazio anticipatamente