Dall' AIPD Iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011 (CM 4/10 e CM 17/10)

Scheda n. 292
Diritto allo studio

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato due distinte circolari per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: la n° 4/10, concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, e la n° 17, riguardante le scuola secondaria di secondo grado.

Circolare Ministeriale n° 4/10 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado):

1. l'art. 2 al paragrafo "Accoglienza della domanda" prevede che i Consigli di Circolo e di Istituto, in vista di un possibile eccesso di domande di iscrizione, debbono approvare i criteri di precedenza nell'ammissione che devono essere affissi all'albo prima delle iscrizioni.

2. l'art. 3 ribadisce le norme delle iscrizioni degli alunni con disabilità secondo cui all'atto dell'iscrizione va depositata la certificazione collegiale da cui risulta la situazione di handicap o di handicap grave. Sulla base di ciò e della Diagnosi Funzionale redatta dalla ASL, il Capo d'Istituto deve convocare per ogni alunno con disabilità l'unità multidisciplinare (GLH operativo ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) che predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano degli Studi Personalizzato (PSP). Nel PEI debbono essere indicate le richieste di risorse necessarie quali il numero di ore di sostegno e di assistente per l'autonomia fornito dagli enti locali.

3. l'art. 5 riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico da 6 ai 16 anni.

Circolare Ministeriale n° 17/10 per la scuola secondaria di secondo grado:

1. all'art. 1 si ribadisce il principio dell'obbligo scolastico fino al 16° anno di età da completarsi entro il 18° anno di età o in un percorso di scuola superiore o in un percorso di istruzione e formazione professionale.

2. l'art. 2 ribadisce l'obbligo dei Consigli di Istituto di predeterminare e pubblicare i criteri di preferenza di ammissione in caso di eccesso di iscrizioni.

3. l'art. 5 ribadisce il principio della presentazione del certificato collegiale di handicap o di handicap grave. Si ripete la procedura indicata nella Circolare n° 4/10, art. 3 di cui sopra per la richiesta di risorse umane (insegnante di sostegno e assistenti per l'autonomia) che il Dirigente Scolastico deve effettuare entro maggio, massimo primi di giugno. Si ribadisce la norma secondo cui gli alunni con disabilità che hanno conseguito all'esame di terza media il semplice attestato con i crediti formativi, se non hanno superato i 18 anni, hanno diritto di iscriversi alla scuola superiore.

Associazione Italiana Persone Down - Osservatorio Scolastico sull’integrazione Viale delle Milizie, 106 - 00192 Roma Tel. 06/3723909 Fax 06/3722510 www.aipd.it 1Scheda n. 292 sul sito www.aipd.it/cms/schedenormative Aggiornamento del 04/03/2010

OSSERVAZIONI

La fissazione dei criteri di preferenza potrebbe aiutare a risolvere il problema dell'eccessivo numero di alunni con disabilità nella stessa classe, in attesa che il MInistero si decida a ripristinare un tetto massimo a tale numero. Ad esempio potrebbe fissarsi il criterio che una classe da 20 alunni non possa accogliere più di 2 alunni con disabilità e una classe da 21 a 25 alunni non possa accogliere più di un alunno con disabilità. Quanto alla precedenza tra tali domande, i Consigli di Istituto potrebbero fissare ad esempio quello di residenza o quello di sede di lavoro dei genitori.

È comunque vietato che possano essere discriminati alunni con determinate tipologie di minorazioni per palese violazione della normativa sulla non discriminazione (L. n° 67/06). Per gli alunni eccedenti, oltre alla possibilità di indicare in domanda altri istituti in subordine, continua a rimanere in vigore la C.M. n° 363/94 che prevede degli incontri tra i dirigenti scolastici e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale con le famiglie per trovare delle soluzioni.

Quanto all'adempimento dell'obbligo scolastico la C.M. n° 4/10 non ammette deroghe circa il ritardo di iscrizione alle scuole primarie, quindi sembra ribadito il principio che non sia possibile un trattenimento di alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del 6° anno di età.

Per l'obbligo scolastico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, è bene precisare che, una volta iscritti, tali alunni hanno diritto a completare un regolare ciclo di studi con tutte le risorse previste per legge. Conseguentemente, l'accenno contenuto nelle linee guida del 4 agosto 2009 circa un normale completamento degli studi entro il 21° anno di età, deve essere inteso come un orientamento, ma non può escludere dalla frequenza chi debba completare un regolare ciclo di studi oltre tale età con tutte le risorse previste per legge. E' implicito che rimane valido il parere del Consiglio di Stato secondo cui, una volta completato un ciclo di studi superiori, agli alunni con disabilità in possesso del diploma di scuola media che vogliano iscriversi ad un nuovo indirizzo, non venga concesso il sostegno.

E' infine da tener presente che per il prossimo anno scolastico tornano in vigore le norme sulle deroghe per il sostegno a seguito della Sentenza n° 80 del 2010 della Corte Costituzionale (vedi scheda n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)).

E' ancora da tener presente che i genitori possono formalmente invitare il Dirigente Scolastico a rispettare l'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, chiedendo lo sdoppiamento di prime classi frequentate da alunni con disabilità che abbiano più di 20 o 22 alunni.

04-03-2010

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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