Esonero di laboratorio di chimica per alunna non vedente
DOMANDA
Sono un insegnante di sostegno al primo anno. Sto seguendo un'alunna ipovedente con facoltà mentali nella norma; la ragazza segue quindi un programma non differenziato, con obiettivi e
supporti compatibili con la disabilità.
La ragazza trova molte difficoltà a svolgere le relazioni di laboratorio che descrivano alcuni esperimenti di chimica fisica, perché non riesce ad osservare l'esperimento, ma può solo sentire
la descrizione svolta da me. Siamo in un liceo scientifico tecnologico, al secondo anno, e la materia è chimica fisica. Siccome la valutazione per la materia si divide in orale e pratico, volevo
sapere se è possibile esonerare la ragazza dal voto pratico e far sì che la ragazza venga valutata solo sulle interrogazioni e i compiti scritti.
Se non è possibile quali sono le alternative? Immagino "personalizzare" le verifiche sulle relazioni di laboratorio, giusto?
Grazie mille per la risposta.
RISPOSTA
Il quesito trova risposta nell'art 16 comma 3 L.n. 104/92 che prevede la possibilità di prove equipollenti e nell'art 17 comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 40/09 sugli esami di Stato che chiarisce il concetto di prove equipollenti come quelle che possono essere diverse nei modi di effettuazione, purchè consentano alla Commissione di verificare la sufficiente preparazione dell'alunno. Quindi è legittimo sostituire le prove pratiche con la descrizione delle reazioni che, secondo gli apprendimenti, l'alunno è in grado di raccontare. Esempi simili per alunni ciechi si hanno nella sostituzione di descrizione di pitture in Storia dell'arte con discussioni teoriche ; nella sostituzione di certi attività di educazione fisica, etc. Il Consiglio di stato col Parere reso al Ministero il 10 Aprile 1991 n. 348 ha affrontato e risolto positivamente un problema simile per i tirocini di alunni con disabilità gravi negli istituti magistrali, ritenendo legittimo sostituire tale attività con approfondimenti teorici.
Salvatore Nocera
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