Terza serie faq: sostegno - organizzazione

1)   Chi sostituisce l'insegnante di sostegno?

2)   Un insegnante di sostegno si trova a fare diverse ore di supplenza alla settimana durante le ore di compresenza. Qual è la prassi in casi come questi?

3)   Quanti alunni in ogni classe?

4)   In una scuola l'insegnamento di sostegno è suddiviso per aree. Questo significa che ogni ragazzo ha quattro docenti di sostegno.

5)   Quest'anno vorremmo che l'Aec fosse lo stesso del precedente anno scolastico

6)   Si può fare una supplenza in una sezione in presenza di un portatore di handicap?

7)    L'insegnante è assegnato alla classe o all'alunno?

8)   Una ragazza con disabilità motoria viene seguita un'ora sola giorno. Come si può intervenire?

1) Anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio:

"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello
della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."

La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado. Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.

2) Il fare supplenze nella stessa classe, deve essere un fatto eccezionale, non la prassi, anche se in base all'art 13 comma 6 l.n. 104/92, Lei è contitolare della classe e quindi legittimamente Le può essere richiesto di occuparsi della classe, anche quando l'alunno manca. Infatti lei è stata nominata per l'integrazione dell'alunno in quella classe e, valuta trimestralmente tutti gli alunni di quella classe.

3) Mio figlio con diagnosi di disfasia, il prossimo anno, dopo aver fatto l'anno di permanenza alla materna, dovrà frequentare la prima elementare. Era mia intenzione iscriverlo presso la stessa scuola della sorella ma giorni fa ho avuto una amara sorpresa. In quella scuola formeranno tre prime classi di cui due a tempo pieno di circa 24 alunni ed una modulare di 26 alunni.

Secondo il d m n. n.141/99 se inserisce il figliolo in una delle due classi attualmente da 24 alunni, non è necessario sdoppiare alcuna classe, poiché le classi con un solo alunno con disabilità non possono superare i 25 alunni.

4) Non ha senso , tanto è vero che il Ministero già da tempo consiglia l'assegnazione al docente specializzato operante per una sola area.

5) Occorre verificare le norme di stato giuridico dell'AEC. Se è un dipendente dell'ente locale a tempo indeterminato, si deve pretendere la stessa persona. Se è un dipendente a tempo determinato, cioè a termine, si può chiedere la sua conferma, sempre che non vi siano graduatorie annuali, come avviene per gli insegnanti nella scuola. Se è infine socio di una cooperativa convenzionata con l'ente locale si deve pretendere che la cooperativa garantisca la continuità; in caso contrario si può chiedere la risoluzione del contratto di appalto con la cooperativa per inadempienza contrattuale, specie se fra i requisiti del contratto di appalto è contemplato l'obbligo di continuità, come dovrebbe essere se i bandi delle gare fossero seri.

6) Tutta la normativa impone al Dirigente scolastico di non distrarre l'insegnante per il sostegno dal compito di integrare l'alunno nella classe, compito che deve svolgere il docente curricolare quando manchi quello per il sostegno. La norma per il divieto di mandare il docente per il sostegno in altra classe quando l'alunno è presente è l'art 35 comma 7 della L.n. 289/02 che vieta di dare l'insegnante per il sostegno a chi non sia certificato e quindi ad una classe dove non sono alunni con disabilità.

7)Le ore vengono assegnate ad personam e si sommano! Voglio ricordare che esiste il D.M. 141/99 che limita l'ingresso di disabili in una classe. In una classe può stare al massimo un disabile grave o due disabili di media gravità. Voglio anche ricordare che togliere le ore ad un ragazzo in stato di handicap è reato.

8)Legge 104/92, art. 3 comma 3
“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”.
Per tutto il tempo che necessita. In caso contrario ricorra alla magistratura, sempre che la necessità dell'assistenza risulti dal Piano Educativo Individualizzato, che viene redatto dalla scuola.

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