Seconda serie faq: il sostegno - storia ed accesso

1)  

1)  Insegnante di sostegno, come nasce?

2)   Come si diventa insegnante di sostegno?

1) La figura dell’Insegnante di Sostegno è nata giuridicamente con il DPR n. 970/1975, come docente “specialista”, distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge n. 517/77, che ratifica il diritto alla piena integrazione

degli studenti con handicap nella Scuola pubblica. Con l’introduzione di questa figura si è tentato, infatti, di dare una prima risposta ai problemi legati all’integrazione di studenti con handicap o in condizione di svantaggio culturale.

L’Insegnante di Sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli collabora attivamente, assieme all’équipe dei docenti, alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato sancito nella Legge quadro sull’handicap (Legge n. 104/1992), finalizzato a garantire le linee di continuità educativa.

L’art. 22 Legge n. 448/01 ha delle novità rispetto all'integrazione scolastica, senza però modificare il DM n. 331/98 ed il DM n. 141/99 sull’assegnazione delle ore di sostegno alle singole Scuole e sulla formazione delle classi. Infatti, il comma 1 prevede che gli organici dei docenti vengano determinati sulla base del numero degli alunni, tenendo conto anche della “necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni”. Ciò significa che viene abrogato il criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti.

Nel comma 3 si precisa che, una volta assegnato dal Ministero alle singole Regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole Scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle richieste che perverranno dai Dirigenti delle stesse Scuole, i quali debbono preventivamente consultare gli Organi Collegiali, cioè i Consigli di classe, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto.

Lo stesso comma prevede una precisazione secondo la quale tale assegnazione dei posti è effettuata alle singole Scuole “assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata all’effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle

singole istituzioni scolastiche”.

Il Preside, per la richiesta, si baserà sulle Diagnosi Funzionali presentate dai genitori dei singoli alunni all’atto dell’iscrizione. La richiesta del Capo d’Istituto deve essere corredata dal parere del Gruppo di lavoro e di studio, che deve essere presente in ogni Istituto ai

sensi dell’art. 15 comma 2 Legge n. 104/92.

Tutte le richieste delle Scuole vengono vagliate dal Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica operante presso ogni Provveditorato agli Studi, che formula un parere sui singoli casi e sul piano provinciale di assegnazione. In tale sede, possono essere confermate le

richieste di deroga.

Riferimenti Legislativi

- DPR 31 ottobre 1975, n. 970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1976, n. 104

- Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica

dell’ordinamento scolastico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1977, n. 224)

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 – Supplemento Ordinario

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 - Supplemento Ordinario n. 255/L

- Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 285

2) Come si consegue l'abilitazione per l'insegnamento di sostegno

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