Seconda serie faq: le procedure per il sostegno

1) 1) Insegnante di sostegno, come richiederlo?

 2) Per ottenere di nuovo le ore in organico di sostegno è necessario avere una nuova certificazione medica della disabilità?

 3) Le aree di sostegno: chi le decide?

1) Insieme all'Uonpi (Unità di neuropsichiatria della Asl) per quanto riguarda la decisione, si può fare richiesta al Comune di residenza del ragazzo, di una assistente per l'autonomia personale. E' previsto dalla L. 104/92, art. 13, comma 3. Ma il bambino va certificato dalla Asl, con il consenso della famiglia.

2) Gli Uffici scolastici regionali, con prassi di dubbia legittimità, chiedono una nuova certificazione. Per non perdere tempo in polemiche, in attesa di chiarire definitivamente questa prassi, è opportuno presentare una nuova certificazione.

3) Le aree di sostegno nelle scuole superiori debbono essere indicate nel PEI in forza del'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Se il GLH operativo di cui all'art 12 comma 5 stessa legge non predispone un PEI che individui l'area prevalente, il CSA dovrebbe pretendere l'integrazione della richiesta proveniente dalle singole scuole con le aree. Comunque, se le ore di sostegno arrivano in assegnazione alla scuola senza distinzione per singoli alunni, cosa che non dovrebbe avvenire se ci sono le richieste, il GLH d'istituto dovrebbe chiedere al dirigente scolastico di convocare i GLH operativi per l'individuazione delle aree per i singoli alunni e la ripartizione delle ore disponibili. Se le famiglie ritengono le ore di sostegno insufficienti sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale e del PEI, possono agire in giudizio, come hanno fatto tanti altri genitori che hanno ottenuto l'aumento delle ore.

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