Regolamento Gelmini del 2009 sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09)

Di Rolando Alberto Borzetti - - 15.10.2009

Scheda n. 288

Valutazione ed Esami - Insegnanti di sostegno

Il DPR n° 122 del 22 giugno 2009 ha riassunto la normativa precedente sulla valutazione degli alunni introducendo anche qualche novità come quella prevista dall'art. 6, secondo cui anche per l'ammissione agli esami conclusivi degli studi occorre il 6 in ogni disciplina e non è più sufficiente la media del 6.

Il Regolamento, che nella premessa cita anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dedica a tali alunni alcune norme ben precise:

Art. 1, comma 1 in cui si fa espresso riferimento a tali alunni come oggetto del Regolamento stesso.
Art. 2, comma 5
per la scuola del primo ciclo

Art. 4, comma 1 per la scuola secondaria di secondo grado

Art. 6, comma 3 per l'ammissione agli esami di stato conclusivi degli studi

Art. 9 sulle modalità di valutazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado

Artt. 10 e 11 riguardano rispettivamente la valutazione degli alunni con disturbi specifici d'apprendimento e quella degli alunni in ospedale

Scendendo più in dettaglio:


L'art. 2, comma 5 così precisa, nell'ambito delle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), quale debba essere l'oggetto di valutazione dei docenti per le attività di sostegno con riguardo al giudizio, e quindi al voto da esprimere, per gli alunni con disabilità: "I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo per oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314 comma 2 del Testo Unico Dlgs. n° 297/94 (tale articolo citato corrisponde all'art. 12 comma 3 della L. n° 104/92 che così recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.").

Questa è una novità poiché per la prima volta la normativa chiarisce cosa deve valutare il docente per il sostegno, a differenza dei colleghi curricolari.

Altra novità è costituita dal successivo periodo dello stesso comma secondo cui: "qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimo con un unico voto". Questa disposizione risolve l'annoso problema che talora vedeva contrapposti più docenti di sostegno ai docenti curricolari.


L'art. 4, comma 1 ripete le stesse norma sopra riportate con riguardo all'attività valutativa dei docenti per il sostengo didattico nelle scuole secondarie di secondo grado.


L'art. 6, comma 3 cita la presenza dei docenti di sostegno nella formulazione del giudizio finale e del voto di ammissione agli esami conclusivi degli studi.


L'art. 9 riguarda espressamente le modalità ed i contenuti della valutazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Il comma 1ribadisce che la valutazione va effettuata con riguardo al Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto da tutti i docenti, dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia, riguarda il comportamento, le discipline e le attività svolte e viene espresso in voti da 0 a 10.

Il comma 2riguarda specificamente la valutazione degli esami di licenza media. In esso si ribadisce quanto già stabilito dall'art. 16 commi 2 e 3 della L. n° 104/92 e cioè che gli esami si svolgono anche con prove "differenziate" "idonee a valutare  il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (Vedi scheda n. 278. Esame di licenza media per l'a.s. 2008-09 (C.M. 50/09 e C.M. 51/09)). Si precisa che anche la prova nazionale INVALSI deve essere corrispondente agli insegnamenti impartiti e quindi "sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza."

Il comma 3riguarda il diritto degli alunni all'uso di ausili e sussidi anche tecnologici durante lo svolgimento degli esami di licenza media. E' ribadito il principio che, in caso di prove differenziate o equipollenti,non debba esserne fatta menzione sul diploma. Non è esplicitamente ribadito il diritto all'uso di tempi più lunghi durante lo svolgimento delle prove, che invece continua sicuramente a valere, poiché previsto dall'art. 16 comma 3 della L. n° 104/92 che il presente Regolamento o altre norme precedenti non abroga.

Il comma 4 riproduce il contenuto dell'art. 11 comma 12 dell'O.M. n° 90/01 secondo il quale gli alunni con disabilità ammessi agli esami di licenza media, che non conseguono il Diploma, hanno diritto alla rilascio, da parte della Commissione, di un attestato con i crediti formativi che è titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del rilascio di un attestato conclusivo degli studi.

Il comma 5concerne gli esami conclusivi degli studi e ribadisce quanto stabilito dall'art. 16 commi 1 e 3 della L. n° 104/92 circa la legittimità della riduzione o della sostituzione dei contenuti di talune discipline (programmazione semplificata o per obiettivi minimi) e delle prove equipollenti, dei tempi più lunghi e dell'uso di ausili tecnologici. In caso di esito positivo di un tale PEI e di tali prove l'alunno ha diritto al conseguimento del Diploma di maturità (vedi schede n° 277. Esame di stato 2009 (O.M. n° 40/09) e n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI).

Il comma 6prevede nella sola scuola secondaria di secondo grado l'ipotesi di una programmazione didattica differenziata ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n° 90/01 con il rilascio solo di un attestato finale comprovante i crediti formativi maturati (vedi scheda n° 220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola dell’obbligo).


L'art. 10 prevede la legittimità dell'uso di mezzi compensativi e dispensativi per alunni con disturbi specifici d'apprendimento.


L'art. 11 riguarda gli alunni che frequentano la scuola in ospedale e precisa che, qualora la degenza superi la durata di frequenza della classe, la valutazione viene effettuata dai docenti della scuola in ospedale che utilizzano anche le informazioni ricevute dai docenti della classe di appartenenza.


OSSERVAZIONI

Con riferimento all'oggetto del giudizio di valutazione dei docenti per il sostegno, mentre si apprezza la novità che precisa come tale giudizio per gli alunni con disabilità debba riguardare non singole discipline, ma gli sviluppi negli apprendimenti complessivi, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, lascia perplessi proprio questa limitazione; infatti non è precisato quale oggetto debba avere la valutazione dei compagni non disabili, la qual cosa potrebbe continuare a sollevare conflitti tra docenti curricolari e quelli di sostegno. Si auspica un chiarimento ministeriale  che parifichi l'oggetto del giudizio per tutti gli alunni.


Quanto alle norme sull'ammissione agli esami di licenza media, dovendosi ottenere almeno il 6 in ciascuna disciplina, ivi compresa la condotta, potrebbe corrersi il rischio di non ammissione agli esami. Ciò per gli alunni con disabilità è un grosso ostacolo poiché solo l'ammissione agli esami consente di conseguire un attestato in mancanza del diploma. Pertanto la mancata ammissione ed il mancato rilascio dell'attestato impediscono agli alunni con disabilità di età inferiore ai 18 anni, di frequentare le scuole superiori, sia pur ai soli fini del rilascio di un altro attestato conclusivo, secondo la lettera e lo spirito della Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 che ha garantito loro il diritto pieno ed incondizionato di frequenza delle scuole superiori.
Si ritiene quindi che la non ammissione dovrebbe essere considerata un'ipotesi del tutto eventuale ed eccezionale.


La dicitura del comma 6 dell'art. 9 "all'alunno con disabilità che (nella scuola secondaria di secondo grado) ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma..." va correttamente intesa. Infatti non può ammettersi che un alunno con programmazione differenziato possa conseguire il diploma; pertanto la frase va intesa nel senso che l'alunno che svolge una programmazione differenziata e "conseguentemente" non ha conseguito il diploma, ha diritto al rilascio dell'attestato. E' inoltre da ritenere che mentre ha un senso l'ipotesi di un alunno che venga bocciato avendo una programmazione semplificata (o per obbiettivi minimi) e quindi abbia diritto alla ripetenza, sembra illogica l'ipotesi di una ripetenza con una programmazione differenziata che è predisposta proprio perchè non sono raggiungibili gli obiettivi specifici di apprendimento di quel determinato tipo di studi (Vedi scheda n° 219. Ripetenze e reiterazione di un secondo ciclo di scuola superiore: scorretto utilizzare la scuola come parcheggio).


Quanto alle prove dispensative per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è da precisare che per il valido svolgimento degli esami di licenza media e conclusivi degli studi, non si può essere dispensati dall'effettuazione di una prova, ma solo da talune modalità di svolgimento della stessa e comunque che per le prove scritte di lingua straniera, ivi comprese anche il latino ed il greco, la Nota Ministeriale del 10 maggio 2007 precisa che vanno assegnati tempi più lunghi e che, in caso di esito non positivo delle stesse, si possa compensare con il rispettivo colloquio orale.


L'art. 11 concerne espressamente la scuola in ospedale, ma deve intendersi riferito anche alla scuola a domicilio precisando che in tal caso saranno i docenti della classe di appartenenza a provvedere alla valutazione. A tal fine è bene precisare che l'art. 12 comma 9 della  L. n° 104/92 precisa che la scuola in ospedale, e quindi anche quella a domicilio, è consentita solo a quegli alunni che abbiano una prognosi di almeno 30 giorni di assenza dalle lezioni per cause certificate di salute.

15-10-2009

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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28 commenti

I commenti

  1.    - 20-10-2016

    Salve, secondo la sua esperienza, nel caso di un alunno con ritardo cognitivo certificato medio-lieve e iscritto all'ultimo anno di liceo scientifico, è pensabile svolgere un pei per obbiettivi minimi in vista del diploma di maturità o è più auspicabile procedere a un pei differenziato? La ringrazio per l'attenzione

  2.    - 08-03-2016

    Il docente per il sostegno deve rifiutarsidi accettare la delega dei docenti curricolari di formulare il pei per le singole discipline e di valutarle. Se si rende conto che i colleghi curricolari non vogliono lavorare con l'alunno, deve sottoporre riservatamente il caso al DS e, se anch'egli non ristabilisce l'ordine, ne deve parlare con la famiglia che potrà pretendere una riunione di GLHO dove far verbalizzare tutto ciò.
    I docenti curricolari debbono essi valutare il profitto nelle rispettive discipline ( dpr n. 122/2009 art 9 ), mentre i docenti per il sostegno valutano tutti gli alunni sul livello di integrazione realizzato da ciascuno ( dpr n. 122/09 art2,4 e 6.

  3.    - 07-03-2016

    Ringrazio per la risposta, ma in realtà avendo letto e riletto più volte le linee guida NON HO MAI trovato la risposta alla mia domanda!! Pur leggendovi che l'insegnante di sostegno ha diritto di valutare apprendimento, socializzazione e relazionalità, nella pratica il diritto di mettere un voto ad un compito in classe se lo sono sempre arrogato i curricolari, dimenticando persino di far riferimento al PEI e utilizzando come paragone con la tabella valutativa dei cosiddetti normodotati.

  4.    - 06-03-2016

    Ci sono le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, basta leggere

  5.    - 05-03-2016

    nel caso un insegnante curricolare non partecipi affatto alla vita scolastica del disabile (non conosce i suoi progressi, non li segue, non li interroga, non prepara i compiti in classe) e tutto è invece demandato all'insegnante di sostegno, all'atto pratico CHI mette il voto su un compito in classe e sulla pagella??? può darmi dei riferimenti normativi su tale spinosa questione?
    immagino che lei abbia risposto mille volte a questa domanda, e per questo che chiedo come mai nessuno abbia mai pensato alla stampa di un vademecum su questi argomenti e utile a TUTTI gli insegnanti.

  6.    - 01-02-2016

    Il 31/01/2016 22:57, Anna Pizzuti ha scritto:
    2) Gentilissimo Rolando Alberto,
    sono insegnante di un alunno di 21 anni affetto da sindrome di Angelmann che frequenta l'ultimo anno delle superiori. A tal proposito le chiedo: dovrà partecipare fisicamente alle prove d'esame? In caso contrario si potrà, rilasciare l'attestato che certifica le sue competenze?grazie

    L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l’obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione, sia l’atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati).

    Comunque può leggere sulla FAQ:
    http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_esami.html

  7.    - 01-02-2016

    La valutazione va sempre fatta come non vanno tenuti fuori dalla classe gli alunni con disabilità: E' CONTRO LA LEGGE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DI QUEI RAGAZZI. Leggetevi le linee Guida sull'integrazione colastica del MIUR

  8.    - 31-01-2016

    E' nata una discussione tra noi insegnanti di sostegno sulla valutazione degli alunni con disabilità grave e notevole ritardo cognitivo tali da non consentire agli stessi la frequenza in classe. Con PEI differenziato bisogna esprimere obbligatoriamente una valutazione in decimi nelle discipline della classe? Alcuni colleghi sostengono di si.
    Grazie

  9.    - 30-01-2016

    Gentilissimo Rolando Alberto,
    sono insegnante di un alunno di 21 anni affetto da sindrome di Angelmann che frequenta l'ultimo anno delle superiori. A tal proposito le chiedo: dovrà partecipare fisicamente alle prove d'esame? In caso contrario si potrà, rilasciare l'attestato che certifica le sue competenze?grazie

  10.    - 05-12-2014

    gentilissimo dott. Rolando Alberto Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. La mia alunna con handicap lieve che seguo solo per sei ore, frequenta tre giorni a settimana. Pertanto non è presente in alcune discipline e i relativi docenti si oppongono alla valutazione. Anche se è riferita al PEI, rifiutano poichè la ragazza risulta assente in tali ore. Che cosa dice la normativa? Grazie

  11.    - 05-12-2014

    Intanto suppongo che la ragazza segua un pei differenziato. IIn tale pei dovete indicare quali sono le discipline non seguite dalla ragazza e precisare se esse sono sostituite da altre attività; ovviamente i docenti delle discipline non seguite non possono esprimere un giudizio valutativo. Il problema si porrà per i tabelloni, poichè per motivi di privacy dovreste evitare di lasciare caselle vuote.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  12.    - 28-01-2013

    Trattandosi di un pei differenziato, dovreste fare una riunione di GLHO in cui precisare che il pei non comprende alcune discipline. In tal caso i docenti esclusi non debbono valutare; dovreste pure decidere se talune (o tutte ) di queste discipline sono sostituite da altre attività. In tal caso chi effettua tali attività valuterà in luogo dei docenti delle discipline sostituite.
    Quanto ai tabelloni, se le discipline escluse sono sostituite, compariranno , accanto alle discipline escluse, contrassegnate con un asterisco, i voti delle attività ; altrimenti le caselle resteranno vuote. Ovviamente di tutto ciò dovrà essere dato atto nel verbale di scrutinio.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  13.    - 27-01-2013

    gentilissimo dott. Rolando Alberto Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. La mia alunna con handicap grave frequenta solo due ore al giorno. Pertanto non è presente in alcune discipline e i relativi docenti si oppongono alla valutazione. Anche se è riferita al PEI, rifiutono poichè la ragazza risulta assente in tali ore. Che cosa dice la normativa? Grazie

  14.    - 22-11-2012

    ho trovato per caso questa pagina, volevo chiedere una cosa, mia figlia 14enne frequenta la terza media, non ha supporto di insegnanti di sostegno in quanto la scuola ha deciso di non averne bisogno. La ragazzina dalla 4 elementare soffre di disturbi di relazione e fobia scolastica, seguita da un neuropsichiatra e frequenta un centro diurno, inoltre soffre di una patologia cardiologica. Queste certificazioni la scuola le ha, non sono ancora in possesso di una invalidità alcuna, ma mi sto attivando presso i centri in cui è seguita per poterla richiedere, ora la scuola mi dice che lei ha le capacità, sta in classe a seguire le lezioni come gli altri, secondo loro non ha voglia di fare, e vorrebbero non ammetterla agli esami di terza media..........è possibile? a cosa mi posso appellare io, visto la situazione di mia figlia non è auspicabile per le sue condizioni una bocciatura.

  15.    - 18-05-2012

    Se l'alunno svolge un pei semplificato per scelta dei docenti, egli deve essere trattato come tutti gli altri alunni e quindi può esso ammesso a ripetere.

  16.    - 16-05-2012

    Gent.mo Rolando Albero Bozzetti
    sono un'insegnante di sostegno nell'area tecnica. Seguo un alunno che frequenta il V anno, per nove ore settianali e che segue la programmazione della classe con obiettivi minimi. La maggior parte dei membri del Consiglio di Classe sembrano orientati alla non ammissione agli Esami di Stato. Effettivamente il ragazzo, nonostante le difficoltà legate alla sua patologia, ha delle obiettive potenzialità. Gran parte dei risultati sono consequenziali al mancato impegno, a un atteggiamento di rifiuto e al disinteresse da parte della famiglia. Effettivamente un fermo scolastico potrebbe giovare per una crescita educativa. Esistono limiti ad una eventuale non ammissione? In caso di ammissione, esistono limiti ad una eventuale bocciatura?
    La ringrazio!

  17.    - 30-04-2012

    Se la ragazza ritiene di non aver bisogno del Suo aiuto, può anche non seguirla durante gli esami; però se Lei o la ragazza ritenete necessaria o utile la Sua presenxza, è bene che Lei faccia risultare dalla relazione del 15 Maggio la necessità di questa assistenza che non può essere negata.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  18.    - 26-04-2012

    Gentilissimo Rolando Alberto,
    sono una docente di sostegno di una ragazza affetta da sindrome di Asperger, le sue problematiche sono più di tipo relazionale che non di tipo cognitivo infatti segue la programmazione della classe per tutte le discipline. In questo percorso curricolare, io la affianco per le sole discipline scientifiche, visto che sono quelle in cui ha una leggera difficoltà. Volevo chiderle in tale situazione, sono tenuta ad affiancarla anche agli esami di stato? In attesa di una sua risosta le porgo i più cordiali saluti.

  19.    - 08-06-2011

    La famiglia del rgazzo che fa, dorme sugli allori oppure la scuola viene
    presa per un parcheggio e chi se ne frega?
    Mio figlio dopo l'esperienza che cita fatta nella scuola dell'infanzia,
    è andato spedito tra diverse battaglie fino a prendere la licenza della
    scuola media e facendo poi alle superiori gli esami di stato. Due
    denunce penali, una causa e un vaffanculo all'insegnate di sostegno
    nella scuola dell'infanzia
    saluti
    r.a.b.

  20.    - 07-06-2011

    Mi sa che alcuni insegnanti di sostegno bocciano gli alunni H e fanno pressioni sul consiglio di classe per far ciò al fine di garantirsi i posti..ad es. un alunno con età mentale 4 anni iscritto in terza media avendo 18 ore di sostegno, secondo me non può essere bocciato con 4, ancor più se l'anno precedente aveva 14 ore ed è stato promosso con sei: le cose sono due o l'insegnante ha contribuito ad un suo peggioramento oppure l'insegnante ci ha tenuto a conservarsi il posto di lavoro...

  21.    - 17-01-2011

    ti chiedo , un consiglio. Siamo arrivati al momento della valutazione. Nel giudizio globale di fine I e II QUADRIMESTRE è possibile inserire la dicitura "come da obiettivi previsti dal P.E.I." o siamo fuori regola?. Aspetto una risposta perchè nella scuola dove insegno ora mi dicono che non lo dobbiamo assolutamente scrivere , dove ho insegnato prima era obbligatorio. Chi ha ragione? Grazie infinite. Annarita

  22.    - 22-10-2010

    Se il bambino è certificato, si deve consultare l'ASL e la famiglia. Ci devono essere delle ragioni valide. Se questo bambino ha un PEI, si abbassano gli obiettivi e si promuove comunque

    r.a.b.

  23.    - 21-10-2010

    Vorrei sapere se è possibile bocciare un bambino affetto da sd in 5^ elementare e quali sono le norme che lo tutelano.

  24.    - 29-11-2009

    Gentilissimo Rolando Alberto,
    sono insegnante di una bambina affetta da tetraplegia con grave ritardo cognitivo.Al gruppo di lavoro si è convenuto che non è possibile parlare di PEI,semmai di Progetto Benessere.

    Il progetto benessere lo applicate fuori dalla scuola.

    Le Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le A.S.L assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro pubblicato sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6)
    La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.
    ALTRE STRADE NON NE CONOSCO


  25.    - 24-11-2009

    Gentilissimo Rolando Alberto,
    sono insegnante di una bambina affetta da tetraplegia con grave ritardo cognitivo.Al gruppo di lavoro si è convenuto che non è possibile parlare di PEI,semmai di Progetto Benessere.
    Rispetto alla scheda di valutazione come mi devo comportare?Vorrei non indicare nessun voto in cifra (avrebbe poco significato!)e con l'apposito asterisco rimandare ad un allegato alla scheda di valutazione in cui valutiamo la bambina nelle aree (relazionale,comunicativa,ecc.).
    Cosa mi suggerisci?
    Grazie.
    Claudia

  26.    - 18-11-2009

    Se il bambino ha una disabilità autistica, quindi molto grave, è inserito nella scuola primaria ma non segue la programmazione della classe, gli obiettivi scritti nel PEI come devono essere valutati praticamente?


    Lo decide l'insegnante di sostegno insieme al Consiglio di Classe
    Si deve utilizzare il voto ugualmente?


    Certamente!
    Quale potrebbe essere la sua scala di valutazione?


    Normalmente si mette un sei, ma non togli che possa prendere altri voti migliori, ma la valutazione è sempre riferita al PEI
    E chi la decide? Noi insegnanti?


    certamente! NON BOCCIARE MAI, perché al quel punto non è che il disabile non riesca, ma sono i docenti che hanno fallito sul loro compito.
    Grazie

  27.    - 15-11-2009

    Se il bambino ha una disabilità autistica, quindi molto grave, è inserito nella scuola primaria ma non segue la programmazione della classe, gli obiettivi scritti nel PEI come devono essere valutati praticamente?
    Si deve utilizzare il voto ugualmente?
    Quale potrebbe essere la sua scala di valutazione?
    E chi la decide? Noi insegnanti?
    Grazie

  28.    - 29-10-2009

    Se il bambino ha un ritardo molto grave e non segue le discipline della classe, i suoi obiettivi come devono essere valutati?
    Quale potrebbe essere la sua scala di valutazione?





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