FISH Assistenza alunni con disabilita': collaboratori che si sottraggono ad ordine di servizio rischiano sanzioni.

OrizzonteScuola.it del 09-03-2019


Sono Salvatore Nocera, presidente del Comitato dei Garanti della f i s h. Ho letto sul Vostro Numero dell’8 Marzo 2019 la replica ad un mio articolo ( pubblicato anche su Superando della f i s h )di risposta ad un gruppo di Collaboratrici e Collaboratori scolastici a firma del Segretario della UIL Antonio Lacchei.

Assistenza igienica alunni con disabilità, UIL: non spetta al Collaboratore Scolastico

Egli, sostenendo la tesi dei suoi iscritti che dicono NO all’assistenza igienica agli alunni con disabilità, sostiene che il CCNL va “applicato e non interpretato “. E comunque nega lobbligo delle Collaboratrici e dei Collaboratori scolastici a prestare assistenzai igienica , affermando che tale compito spetti agli assistenti forniti dagli Enti locali, di cui però non è traccia nel CCNL.

Io che sono un avvocato e non un sindacalista mi permetto sommessamente di sostenere che i contratti prima di applicarli vanno correttamente interpretati e cercherò di dimostrarlo:
1.“ ART.47 – COMPITI DEL PERSONALE ATA.
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.”

Dunque l’art 47 al comma 1 lettera B prevede che le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici svolgano Mansioni dipendenti da incarichi specifici che comportano assunzioni di particolare responsabilità.

Il comma 2 precisa che tali incarichi vengano assegnati espressamente dal Dirigente scolastico.
2. La Tabella A elenca le varie aree di mansioni, tra le quali l’atrea a che è quella più elementare da Lei citata e quella immediatamente superiore AS in cui è espressamente prevista l’assistenza agli alunni con disabilità.
3. L’art 48 al comma 1 lettera Aa stabilisce che sia possibile passare da una mansione a quella superiore tramite concorso interno a spese dell’amministrazione.
4. LE OOSS ed il MIUR, prima di applicare il CCNL lo hanno interpretato come segue:
Hanno concordato che le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici che ricevono l’incarico dell’Assistenza igienica e la cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, debbono frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell’amministrazione, al termine del quale essi passano dalla qualifica A a quella AS; in forza di tale passaggio scatta il famoso art 7 col quale essi acquistano il diritto ad un aumento retributivo che, in forza della sequenza negoziale del 2007 entra a far parte della parte pensionabile dello stipendio.
5. Questo è quanto avviene anche da prima del 2006, e comunque sicuramente a partire dal CCNL del 2006.
6. Sino al 2017 le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici erano liberi di frequentare il corso di aggiornamento, dal momento che i CCBNL stipulati prima di tale data prevedevano il diritto ma non anche l’obbligo dell’aggiornamento in servizio.
7. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/17 le cose sono cambiate, poiché tale decreto prevede all’art 13 l’obbligo di aggiornamento in servizio per tutto il personale della scuola, direttivo, docente ed ATA, quindi anche per le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici.
8. Quindi le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici , se ricevono l’ordine di servizio del Dirigente scolastico dell’assistenza igienica e della cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità, non possono sottrarsi a tale obbligo e quindi debbono frequentare il corso di aggiornamento, al termine del quale, ma anche prima, debbono svolgere queste mansioni.
9. Se uno di tale personale, a meno che non sia persona con disabilità esso stesso o abbia gravi motivi ritenuti validi dal Dirigente scolastico, si sottrae all’ordine di servizio, subisce le prescritte sanzioni disciplinari e può anche essere incriminato per inottemperanza ai propri doveri di ufficio, come ha deciso la Corte suprema di Cassazione con la sentenza citata nel mio articolo criticato da Voi. Anzi quelle Collaboratrici incriminate debbono ringraziare i tempi biblici della Giustizia italiana se sono stati assolti dall’incriminazione a causa della prescrizione del loro reato; ma non si sono potute sottrarre alla condanna di risarcimento dei 36000 E uro a causa dei danni arrecati alle due alunne con disabilità che si sono infettate a causa del loro rifiuto di prestare adempimento all’ordine di servizio del Dirigente scolastico.
10. Per questo nel mio 10 ° punto del mio precedente articolo avevo invitato i Sindacati a non sollecitare i propri iscritti ATA a sottrarsi all’ordine di servizio dei Dirigenti scolastici circa l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, se non volevano mandarli allo sbaraglio come era avvenuto per le Collaboratrici oggetto della sentenza della Cassazione E per questo torno ad invitarLa a non fornire consigli di tal fatta ai Vostri iscritti nel loro interesse che sta a cuore pure a me ed alla f i s h, come ci sta a cuore l’interesse degli alunni con disabilità.

di Salvatore Nocera

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