Auto, le agevolazioni con la 104

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 16.10.2017

Sono numerose le agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità e per i loro familiari. Tra le varie - dalle detrazioni Irpef alle spese sanitarie, passando per Iva e assicurazioni - la normativa tributaria comprende anche benefici fiscali per quanto riguarda l'acquisto dell'auto. In una guida messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, viene illustrato il quadro aggiornato con il riconoscimento di tali benefici in favore dei contribuenti portatori di disabilità. Ma attenzione, si sottolinea, "le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili". Per quanto riguarda un veicolo, nel documento si ricorda che sono previsti: - detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta (indicata in un massimo di 18.075,99 euro) per l’acquisto; - Iva agevolata al 4% sull’acquisto; - esenzione dal bollo auto; - esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. La detrazione al 19% spetta una sola volta (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio a decorrere dall'acquisto. Ma si può riottenere il beneficio entro un quadriennio, "solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione" o in caso di furto, "al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro". 

CHI PUÒ USUFRUIRNE. Possono usufruire delle agevolazioni: 1. non vedenti e non udenti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie (che però non risultano contemporaneamente 'affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione'; per questa categoria, "il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo").

NON VEDENTI. Per quanto riguarda i non vedenti, rientrano nella categoria "le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi". 

NON UDENTI. Per quanto riguarda chi non ha l'udito, si legge nella guida, "occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016) che all’art. 1, comma 2, recita testualmente 'si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva'". 

LEGGE 104. Per quanto riguarda poi i disabili di cui ai punti 2 e 3, "sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992) certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso l'Asl". In particolare, il punto riguarda disabili "con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione".

IL FAMILIARE. Infine, ricorda il documento dell'Agenzia delle Entrate, "se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro) può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile".
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