Amministrazione di sostegno, il rifiuto del beneficiario non autorizza l'interdizione

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 14.06.2017

da Il Sole 24 ore

di Francesco Machina Grifeo

pdf Tribunale di Udine - Sentenza 25 marzo 2017 n. 435

No alla conversione di un provvedimento di amministrazione di sostegno in quello molto più limitante dell'interdizione, per la persona che pur essendo in grado autogestirsi nella quotidianità, mantenga un contegno fortemente oppositivo verso gli Ads via via nominati negli anni. Lo ha stabilito il Tribunale di Udine, sentenza 25 marzo 2017 n. 435, respingendo il ricorso del Pm ed affermando che «eventuali condotte oppositive gravi della beneficiaria, possono sempre trovare opportuno rimedio con l'estensione, ove necessario, di singole previsioni incapacitanti (ex art. 411 ultimo comma c.c.)», sicché non si giustifica l'adozione del più grave provvedimento interdittivo.

Il Pm aveva chiesto l'interdizione sostenendo che, a causa della «grave malattia mentale», l'istituto dell'amministrazione di sostegno «si è rivelato inidoneo a rispondere alle concrete esigenze della beneficiaria». Per il Collegio invece la domanda non può essere accolta. 
La decisione ricorda che l'interdizione (art. 414 c.c.) può trovare applicazione nel caso di persone che si trovino «in condizione di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi». Ma che con la legge n. 6/2004 è stato introdotto l'istituto dell'Ads, «ispirato a principi di massima aderenza al caso concreto e di minore limitazione possibile delle capacità del soggetto amministrato». 

Tornando al caso specifico, dalla relazione medica, oltre alla diagnosi di «psicosi delirante», emergeva che effettivamente gli amministratori erano stati ritenuti «dopo un certo lasso di tempo, complici di ingiustizie subite e, perciò, rifiutati». Tuttavia risultava anche «pacifico» che la signora «è in grado di gestire le operazioni proprie della semplice quotidianità (ad es. tenere pulita la casa, fare la spesa, ritirare la pensione)». Il Collegio, dunque, pur riconoscendo l'abituale infermità di mente, ha ritenuto che, dal punto di vista clinico, la migliore tutela sia quella dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. A tale conclusione, prosegue la sentenza, si è giunti «tenendo conto del chiaro favor del nostro ordinamento per l'istituto dell'amministrazione di sostegno, al fine di evitare forme di incapacitazione sovrabbondanti non rispettose dei principi generali e dei diritti personali fondamentali della persona». 

Sul tema, infatti, il Tribunale richiama la posizione espressa dalla giurisprudenza di Cassazione, secondo cui: «Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa». Ne consegue che non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), «restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore» (Cass. n. 17962/2015).

-

Nessun commento



Lascia un tuo commento





<<<