Esame di stato 2009 (D.M. n° 40/09)

Di Salvatore Nocera - Interventi - 14.04.2009

Scheda n. 277

L’O.M. n° 40 dell'8 aprile 2009 all’art. 17 detta le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità.

Nella sostanza l’articolo richiama i contenuti degli analoghi art. 17 delle ordinanze precedenti (vedi  schede n. 223 e n. 254) per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti ed i tempi più lunghi nonché l’uso di mezzi tecnologici, la trascrizione delle prove in braille, ingrandite o trascritte su supporto elettronico e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI differenziato. Anche il Decreto del 30/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12/06/2008, e applicativo del regolamento della Legge n° 4/04 (cosiddetta Legge "Stanca"), fa espresso riferimento ai tempi più lunghi e all'uso di nuove tecnologie.

Al comma 4 dell'art. 17 viene anche ribadito che il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate per gli alunni che hanno seguito un PEI differenziato va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Le novità della nuova Ordinanza sono le seguenti:

  1. L'art. 2 comma 1 consente l'ammissione agli esami solo agli alunni che abbiano conseguito una media del 6; ciò significa che possono avere anche voti insufficienti in singole discipline purchè compensati da voti positivi in altre tali che la media sia non inferiore al 6.
  2. Il voto in condotta fa media con le altre discipline. Però se è inferiore al 6 determina la non ammissione all'esame di stato qualunque siano i voti delle altre discipline
  3. L'art. 21 stabilisce che vengono pubblicati solo i voti degli alunni che hanno superato gli esami, mettendo per gli altri la dizione "esito negativo".

Quanto agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento l'art. 12 stabilisce quanto segue:

"La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno."

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OSSERVAZIONI

È importante tener presente che un eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che ha seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’Attestato con i crediti formativi maturati che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.

Da ora in poi il Ministero ha chiarito la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.
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Un commento

I commenti

  1.    - 06-05-2009

    Come sempre molto attento. Grazie





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