Giurisprudenza disabili - Assistenza agli alunni disabili: è punibile il bidello che non cambia il pannolino

03 giugno 2016

Giurisprudenza disabili


Il personale ATA ha il dovere di prestare assistenza agli alunni disabili.

Con sentenza depositata il 30 maggio scorso, la Cassazione è intervenuta sulle mansioni del personale ATA, ribadendo che le collaboratrici scolastiche non possono rifiutarsi di cambiare il pannolino ad un’alunna disabile.

La sentenza è la n. 22786 del 2016 con cui le collaboratrici scolastiche sono state condannate penalmente per rifiuto di atti d’ufficio dato che oltre ai compiti di vigilanza e sorveglianza, vi sono secondo la Corte anche quelli di assistenza agli alunni disabili.

Il cambio del pannolino risulta doveroso ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2002/2005 che ha risolto una serie di incertezze interpretative sui compiti del personale ausiliario della scuola. Infatti, il CCNL del 1999 prevedeva le mansioni di assistenza solo come possibili, non come obbligatorie, ed il successivo CCNL del 2001 si limitava a stabilire che dovesse essere comunque assicurata l’assistenza personale degli alunni con disabilità. Con l’art. 47 del CCNL del 2002/2005 oltre a prevedere che i compiti del personale ausiliario sono costituiti “dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza” e “da incarichi specifici che (..) comportano l’assunzione di responsabilità, rischio o disagio, per la realizzazione del piano dell’offerta formativa”, si precisa che nella tabella che fa riferimento alle competenze dei collaboratori scolastici (Tabella A) che questi sono tenuti a “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. Pertanto, afferma la Corte, non vi è dubbio che sulla base di un obbligo contrattuale le collaboratrici fossero tenute a prestare assistenza al minore disabile per le sue esigenze igieniche.

La Corte inoltre evidenzia come il dirigente scolastico abbia più volte sollecitato le imputate all’espletamento delle funzioni di assistenza ed esse hanno ugualmente tenuto il comportamento omissivo pur nella consapevolezza di aver rifiutato l’adempimento di un loro dovere d’ufficio.

Dunque, seè vero che i bidelli sono in primis chiamati a prestazioni meramente materiali, essi hanno anche doveri di vigilanza e sorveglianza in generale e di assistenza agli alunni disabili, in particolare. Il loro ruolo collaborativo con i doveri principali affidati agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole fa sì che, proprio nei limiti dell’espletamento di tali mansioni, i bidelli siano incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, in tale ambito il mero rifiuto realizza il reato contestato alle imputate.

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