Barriere architettoniche ed arredamenti speciali

Quesito

Le scrivo quale direttore di un distretto sanitario.
Questo distretto ha fornito ad un minore disabile un seggiolone attrezzato per la correzione della postura che viene utilizzato a domicilio, nel rispetto delle procedure e condizioni fissate dal DM 332/99.I genitori del minore hanno fatto richiesta di un altro seggiolone, identico a quello già fornito, per dotazione nel contesto scolastico.
Si gradirebbe conoscere se la spesa relativa al secondo seggiolone, in dotazione della scuola, deve essere a carico della Istituzione scolastica o sanitaria ed eventuali riferimenti normativi .
Si ringrazia per l'attenzione.
dr.Gianfranca Testa- direttore distretto Venafro.

Risposta


La legge n. 23 dell’11 gennaio 1996  ha così ripartito le competenze:

1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;

2.  le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.Lo Stato, Comuni e Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da loro precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.

saluti
r.a.b.

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